di Paolo Michelotto
ricevo dall’amico Thomas Benedikter, condivido integralmente e molto volentieri pubblico.
Una finanza pubblica più sana dando più potere ai cittadini
L’argomento che attualmente domina il dibattito politico è la crisi di alcuni membri dell’Eurozona, dovuto ad un debito pubblico eccessivo, che mette in ballo la stabilità e la sostenibilità stessa della moneta unica europea. L’Italia è tornata a quota 120% di debito pubblico totale sul PIL, quasi uguagliando la quota della fine del 1994, dopo il breve primo governo Berlusconi (122%). Forse la storia si sta ripetendo. La politica dell’indebitamento è iniziata con la 1a Repubblica, che fino al 1992 aveva accumulato già il 98% di debito sul PIL. È poi allegramente proseguita con la 2a Repubblica, frenata dai governi Prodi, accelerata dai governi Berlusconi. Questa corsa all’indebitamento si consuma con il consenso tacito dei cittadini, che eleggono i partiti di loro fiducia. D’altronde, dalla politica economica e soprattutto dalla finanza pubblica i cittadini sono esclusi da ogni coinvolgimento diretto, tant’è vero che la Costituzione non consente referendum in materia tributaria. Alla luce degli ultimi sviluppi un provvedimento giustificato?
L’indebitamento pubblico è un dato di fondo che pesa sulla nostra economia e incide nel portafoglio dei contribuenti. Benché fossero i contribuenti – o quelli odierni o quelli futuri – a pagare il conto finale, non sono ammessi ad esprimere la loro opinione specifica sulle decisioni di finanza pubblica. Anzi è uno degli spauracchi principali sbandierato quando si discute di rafforzare i diritti referendari dei cittadini, e cioè che i cittadini non debbano essere coinvolti nelle decisioni finanziarie e tributarie. In generale si paventa il rischio che più democrazia ridurrebbe la governabilità, e i cittadini, a differenza dei politici responsabili del bene comune, sarebbero sempre tentati a tagliarsi le imposte. I fatti confermano l’opposto: in Italia la materia fiscale e tributaria è totalmente esclusa dai referendum, i cittadini non hanno voce in capitolo di bilancio pubblico a nessun livello di governo. Lo Stato oggi è superindebitato perché lo hanno voluto i partiti di governo. Anche negli altri paese dell’UE, in cui l’Euro oggi è a rischio a causa del debito pubblico – la Spagna, il Portogallo, la Grecia – non si sono mai svolti referendum nazionali su questi argomenti e sulla spesa pubblica in generale. È l’esclusione dei cittadini da tutte le decisioni sulla politica finanziaria ad avere favorito il superindebitamento. Anziché chiedere il parere dei cittadini per via di un plebiscito – un referendum deciso dall’alto – sul programma di risparmio imposto dall’UE, quindi con la pistola puntata alla tempia, il governo Papandreou e i governi greci precedenti avrebbero fatto meglio di coinvolgere i cittadini già prima sulle grandi decisioni di politica economica, che dopo si sono trasformati in gravissime ipoteche per il bilancio nazionale e l’economia greca.
Dall’altra parte ci sono paesi in cui i cittadini sono titolari del diritto di intervenire anche nella politica finanziaria e fiscale. In Svizzera i cittadini col referendum confermativo hanno il diritto di veto quando ritengono che i politici esagerano col prelievo fiscale o con la spesa pubblica, addossando troppi debiti sui bilanci pubblici, e quindi addossando troppi oneri sulle spalle dei futuri contribuenti, delle generazioni giovani. Con l’iniziativa popolare – in Italia di solito definito referendum propositivo – possono portare a votazione le loro proposte per un fisco più equo, per limitare i debiti, per indurre i politici ad una spesa più equa e equilibrata. Quindi da una parte uno strumento di veto, un freno di emergenza; dall’altra parte lo strumento propositivo, cioè l’acceleratore quando la classe politica, i partiti non si muovono. Infine in tanti Cantoni e tantissimi Comuni svizzeri esiste il referendum finanziario. Quando un progetto pubblico supera una predeterminata soglia di spesa obbligatoriamente i cittadini vengono chiamati ad esprimersi per via referendaria.
Non solo questi diritti popolari, ma anche questi diritti e meccanismi hanno fatto della Svizzera uno dei paesi con minor indebitamento pubblico, con un livello impositivo più basso, con una maggior efficienza dell’amministrazione pubblica e stabilità dell’economia. Ci sono tutta una serie di ricerche non solo in Svizzera, ma anche in California e altri stati federati degli USA che comprovano questa dinamica; cioè dove funzionano bene i meccanismi di democrazia diretta ci sono:
meno spese pro capite per l’amministrazione pubblica e un livello contributivo minore
una distribuzione dei redditi più equa
più responsabilità dei cittadini per il fisco.
In effetti si registra anche un effetto positivo nella lotta contro l’evasione fiscale. Nei Cantoni dove (continua…)
di Paolo Michelotto
la domanda è legittima. Fino a dove possiamo spingerci nell’idea di modificare la Costituzione italiana con una legge di iniziativa popolare e quali strumenti di democrazia diretta introdurre? Fulvio Rebesani qualche giorno fa aveva mandato una articolata lettera in cui evidenziava tutti i limiti, secondo lui, facendo la proposta di cosa trattare senza stravolgere il senso della Costituzione.
Che si può leggere qui (e che riporto anche al termine di questo post).
Ecco oggi la risposta di Thomas Benedikter alle tesi di Fulvio Rebesani (Benedikter-commento a Rebesani):
Avendo letto le osservazioni assai interessanti di F. Rebesani, mi permetto di commentare quanto segue sotto. Vorrei premettere che ho pieno rispetto del valore della Costituzione – ci mancherebbe altro – ma come tutte le carte redatte da un determinato giro di persone in un determinato momento storico anche questo testo è suscettibile di modifiche maturate nel tempo con il cambiamento della società, dei cittadini, del modo di far politica, delle circostanze politiche generali. In più i padri – furono quasi tutti maschi – della Costituzione ebbero una visione troppo elitaria della politica e troppo limitativa dei diritti di partecipazione di cittadini. Due generazioni più tardi siamo chiamati a ri-equilibrare i poteri attribuiti ai rappresentanti politici da una parte, e ai cittadini sovrani dall’altra, per il bene della democrazia.
B: Impostazione generale
Nel caso di questa bozza di pdlip-dd non si tratta di una „proposta eterogenea e incoerente, per mettere dentro quanto più possibile di democrazia diretta“, ma di una revisione organica degli articoli 70-75 e 138 della Costituzione, per istituire più efficacemente la partecipazione popolare nella funzione legislativa all’interno dell’ordinamento dello Stato italiano.
La bozza pdlip-dd presente equivale all’80% ad un testo già presentato e discusso nella Commissione affari costituzionale del Senato, da parte del Sen. Peterlini e altri otto onorevoli del PD.
Del resto, tutta una serie di proposte già presentate durante il funzionamento della Bicamerale degli anni 1990 hanno avuto lo stesso approccio, cioè la riforma di tutto questo titolo della Costituzione (sono riportate nel libro „Democrazia diretta – Più potere ai cittadini“, SONDA 2008).
Se la Corte costituzionale accettasse, come quesito ammissibile a referendum, solo la modifica di un unico articolo della Costituzione, la nostra proposta non avrebbe senso, certo. Ma nel caso di pdlip non valgono le stesse regole applicate al referendum abrogativo, pur rispettando l’unità della materia. Occorre tener presente, infine, la duplice finalità di questa pdlip-dd: far pressione sul Parlamento affinché si occupi seriamente della „Proposta Peterlini“, già sul tavolo della Commissione competente da due anni, nonché quella di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di introdurre un sistema organico e ampliato di partecipazione diretta.
C: aspetti singoli
Condivido l’obiezione che il diritto del Capo dello Stato di promulgare le leggi rimanga intatto. Nella proposta Peterlini questa norma è rimasta invariata (all’art. 75 però).
Infatti, il concetto fondamentale dell’iniziativa popolare è quello di conferire ad un “gruppo minimo di cittadini” (per es 1 milione) il diritto di proporre una nuova norma su cui il Parlamento deve esprimersi. Se non accettasse la proposta popolare, la proposta passa al vaglio popolare, eventualmente accompagnato dalla proposta alternativa della maggioranza del parlamento (cosiddetta “controproposta”).
Improprio dire „referendum legislativo“, perché a livello nazionale si tratta comunque del diritto dei cittadini di esprimersi su delle leggi, o con l’iniziativa popolare (i cittadini propongono) o con il referendum confermativo (i cittadini esprimono un veto su una legge approvata dal Parlamento, non ancora entrata in vigore).
Con tutta questa pdlip-dd non si punta a cambiare la struttura istituzionale, come afferma Rebesani, che mantiene le sue prerogative principali, ma si punta ad integrare le procedure legislative con facoltà attribuite ai cittadini ed applicare concretamente il dettato costituzionale (art. 70) che il popolo partecipa alla funzione legislativa.
Con il nuovo testo dell’art. 138, in piena coerenza con tutto il resto delle innovazioni proposte, effettivamente si tratta di attribuire all’insieme dei cittadini la facoltà di modificare la Costituzione. Fino oggi non solo le leggi costituzionali sono state votate solo dal Parlamento, ma anche la Costituzione stessa non fu mai formalmente approvata dall’insieme dei cittadini in un referendum confermativo, come è il caso in molto altri paesi. Si tratta di attribuire al popolo la sovranità costituzionale (che può però essere limitata a parti della carta costituzionale).
Quì non si tratta di introdurre una „concorrenza contestuale con il Parlamento“, ma di dotare i cittadini sovrani dell’ultima parola. Il parlamento sono i rappresentanti a tempo limitato delegati dai cittadini alla funzione legislativa e all’elezione del Governo. Ogni qualvolta i cittadini desiderano riappropriarsi di questo diritto, legittimando tale richiesta con un gran numero di altri cittadini, devono poterlo fare. Non parliamo di concorrenza, ma di revoca eccezionale di un mandato da parte del mandante, limitato ad un determinato argomento.
Non si tratta poi di una procedura farraginosa, ma ciò che Rebesani due righe prima, riferito al Parlamento, chiama „procedura particolarmente rigorosa“.
„Giudizio di Dio“, per carità: si tratta di un referendum popolare a cui ogni cittadino è invitato a partecipare. Nella democrazia per quanto riguarda il potere legittimante non c’è organo superiore all’insieme dei cittadini (definito popolo in altri passaggi).
Referendum confermativo non si tratta di mille cittadini, ma di un numero da definire con legge dello Stato, notevolmente maggiore.
In riguardo al nuovo testo dell’art. 74 del pdlip-dd è comunque discutibile se tale forma di referendum possa essere richiesto anche da soli 5 consigli regionali. Nel caso del referendum confermativo costituzionale questa facoltà è data solo se la modifica è approvata da meno dei due terzi del Parlamento. Quindi perché non dovrebbe essere possibile anche nel caso di leggi di rango minore, cioè leggi ordinarie dello Stato? Al limite anche quì occorrerebbe introdurre la distinzione fra norme volute da una maggioranza qualificata del Parlamento (2/3) e da leggi volute solo da una maggioranza semplice del Parlamento. Il discorso del ruolo delle Regioni è anche legato al futuro ruolo e ai poteri poteri del „Senato delle Regioni“, se mai dovesse essere istituito.
Certo, va lasciata l’impostazione originaria di attribuire al Capo dello Stato di promulgare le leggi (vedi sopra, punto 1).
Tutto sommato, non si tratta di una proposta eversiva (Rebesani), bensí di una proposta organica e coerente, estesa ad una questione riguardante la rappresentanza politica, cioè la revoca. Semmai è questa norma che esula dall’impianto della riforma dei diritti referendari, ma comunque si tratta di una proposta valida. Il fulcro della proposta è un’estensione dei diritti deliberativi (referendari) dei cittadini, un sistema che integra la politica rappresentativa e già funziona bene in altri Stati. Fra i supremi organi dello Stato, ricordo, figura anche il cittadino.
Introdurre solo il referendum propositivo (legislativo), cioè la classica iniziativa popolare, non invece il referendum propositivo costituzionale (nell’art. 138) sarebbe contraddittorio. Perché non dare al sovrano la facoltà di definire una regola fondamentale in prima persona? La legittimità derivante da una votazione popolare è decisamente maggiore a quella della maggioranza del Parlamento.
Togliere il quorum e innalzare come contropartita la soglia di firme al 2% oppure ad 1 milione mi sembra una proposta già largamente condivisa.
Thomas Benedikter
ricevo questo interessante contributo da Thomas Benedikter e lo condivido con chi è interessato ad approfondire gli strumenti di democrazia diretta che stiamo per avere nell’ambito dell’Unione Europea.
Il Parlamento europeo approva le norme di applicazione per l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE)
Dopo le decisioni della Commissione e del Consiglio europeo, il 15 dicembre il Parlamento europeo (PE) ha varato una direttiva per rendere operativo il primo strumento di partecipazione dei cittadini alla politica dell’UE: l’ICE, istituita dal Trattato di Lisbona (Art. 11,4). Non si tratta ancora di una strumento referendario vero e proprio, ma di una „iniziativa popolare agenda“, in Italia paragonabile alla proposta di legge di iniziativa popolare. Almeno un milione di cittadini UE, provenienti da un numero minimo di paesi membri, hanno il diritto di invitare la commissione europea ad avviare un’iniziativa legislativa, giacché è la Commissione l’organo che origina le norme europee. La proposta dei cittadini deve essere trattata dagli organi comunitari, ma se la Commissione decidesse di accantonarla, non seguirà nessun tipo di referendum europeo.
In breve, i punti di forza di questa direttiva, stando al giudizio di „Mehr Demokratie“ sono questi:
La raccolta delle firme sarà possibile anche online. A questo scopo la Commissione UE mette a disposizione die promotori software open source.
Una volta raccolto il numero necessario di firme, i promotori ottengono il diritto di essere sentiti in audizione pubblica dal PE, in presenza di un rappresentante della Commissione;
Per la raccolta delle firme vale il principio della proporzionalità degressiva, cioè nei paesi membri più piccoli devono essere raccolti relativamente più firme, nei paesi più grandi meno firme.
I promotori di un’ICE devono rendere pubbliche le loro fonti di finanziamento.
I lati deboli, per contro, si questa direttiva sull’ICE sono i seguenti:
L’ICE non viene registrata se in palese contrasto con i valori fondamentali dell’UE, oppure se il quesito non rientra nelle competenze della Commissione, oppure palesemente poco seria. Queste regole sono troppo vaghe e consentono alla Commissione di bloccare un’ICE senza che ci fosse una verifica legale e approfondita in un momento precedente alla raccolta di tutto il milione di firme.
Si prevede che la verifica definitiva dell’oggetto dell’ICE avvenga solo dopo la raccolta del milione di firme richiesto. Perciò, il rischio che un’ICE non venga ritenuta ammissibile, ricade interamente sui promotori.
Si prevede che l’ICE sarà attuabile solo a partire dall’inizio del 2012, siccome i paesi membri hanno ancora un anno di tempo per adattare provvedimenti di attuazione.
18 su 27 paesi membri richiedono l’indicazione del numero della carta d’identità o del passaporto per poter validamente firmare un’ICE. In Italia questo numero va indicato per poter firmare ogni tipo di richiesta di referendum.
Le firme (1 milione) devono provenire da una quarto dei paesi membri (attualmente 7 su 27). Il PE e Democracy International avevano proposto un quinto.
A differenza della proposta del PE sull’ICE non c’è un termine perentorio per l’applicazione di un’ICE, dopo essere stata favorevolmente accolta dalla Commissione.
Tutto sommato, le prospettive sono non troppo promettenti. A parte il rinvio dell’applicabilità concreta – le prime ICE potranno partire solo nel 2012 – l’ICE servirà per pubblicizzare intenti politici fortemente sentiti dalla cittadinanza europea, ma non per portare un quesito urgente al referendum europeo. Quindi a questo nuovo diritto europeo mancano ancora le punte per poter spronare gli organi comunitari di sentire la voce e di adeguarsi alla volontà dei cittadini.
Thomas Benedikter
(Illustrazioni più estese sulla democrazia diretta in Europa e su come democratizzare l’UE si trovano sulla pubblicazione „Più democrazia per l’Europa“, scaricabile qui)
di Paolo Michelotto
Thomas Benedikter mi ha mandato copia in pdf dell’ultimo libro da lui pubblicato: Più Democrazia per l’Europa con la preghiera di diffonderlo. E’ un libro utilissimo per capire come funziona la democrazia in Europa e quali strumenti hanno in mano i cittadini. Quindi un grande grazie a Thomas per la decisione di condividerlo.
più democrazia per l'Europa - Thomas Benedikter (2105)Ecco la sua email:
Caro Paolo,
a meno di due mesi dall’approvazione delle relative norme di attuazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, prevista per dicembre 2010, pensavo di fare un servizio utile per chi si interessa di democrazia diretta a livello dell’UE mettendo a disposizione come PDF l’ultima pubblicazione su “Più democrazia per l’Europa” (allegato). Quindi ti sarei molto grato se anche il vostro sito potesse piazzarlo da qualche parte fra i testi sulla dd liberamente scaricabili. Allego anche la breve scheda di presentazione (che avevi già messo nell’aprile/maggio scorso) per ogni eventualità. Sono convinto che nei prossimi mesi, appena l’ICE sarà anche argomento sui media nazionali, aumenterà l’attenzione.
Tante grazie in anticipo e un caro saluto
Thomas
Ed ecco la presentazione:
Il Trattato di Lisbona per la prima volta permette la partecipazione diretta dei cittadini europei:
L’Iniziativa dei cittadini europei: una breccia per più partecipazione alla politica europea
Ultimamente si sono moltiplicate le richieste di referendum europei: i Verdi e Greenpeace hanno invocato una votazione sulla patata geneticamente modificata, autorizzata dalla UE; un gruppo di ONG vuole impedire l’entrata della Turchia nella UE tramite referendum; politici austriaci hanno annunciato la richiesta di un referendum europeo per un’ „imposta europea sulle transazioni finanziarie“. Iniziative precoci, perché lo strumento dell’ “Iniziativa dei cittadini europei” (ICE in breve, previsto dal Trattato di Lisbona, art. 11,4) in mancanza del regolamento di attuazione non è ancora applicabile. Ma anche una volta regolamentata, l’ICE non permetterà una votazione referendaria a livello europeo. La nuova ICE è il primo strumento transnazionale di democrazia diretta in assoluto, ma è solo una „iniziativa di agenda“, cioè simile alla nostra proposta di legge di iniziativa popolare: almeno un milione di cittadini UE potranno sottoporre alla Commissione di adottare una norma europea in uno dei settori di sua competenza. La Commissione deve agire, ma come lo farà resta affare suo. Se non fa sua la proposta dei cittadini o perfino propone un regolamento di contenuto opposto, non seguirà una votazione referendaria europea. (continua…)
pubblico con molto piacere un documento realizzato da Thomas Benedikter per l’occasione dell’incontro organizzativo per la settimana della democrazia diretta, organizzato da Roberto Brambilla, Dario Rinco, Lara Benazzi a Verona il venerdì 8 ottobre 2010.
Descrive la situazione degli strumenti di democrazia diretta presenti in tutte le regioni italiane.
Ecco l’allegato:
I diritti referendari nelle Regioni: a che punto stiamo? (403)I diritti referendari nelle Regioni: a che punto stiamo?
Un prospetto sintetico di Thomas Benedikter1
1. La prima generazione dei diritti referendari regionali
La Costituzione all’art. 123 prevede strumenti di democrazia diretta a livello regionale. Partendo da questa norma tutti gli statuti delle Regioni a statuto speciale già sin dall’inizio consentivano a queste Regioni di dotarsi del referendum abrogativo. La Sardegna e la Regione Trentino-Alto Adige furono quindi anche le prime a disciplinare il referendum regionale nel 1957, mentre La Valle d’Aosta approvò una legge sulla democrazia diretta nel 1975, il Friuli-Venezia Giulia nel 1988 e la Sicilia solo nel 2000. Le Regioni ordinarie, invece, disponevano di una tipologia indeterminata di referendum. (continua…)
pubblico una lettera dell’amico Thomas Benedikter
La democrazia diretta nel dilemma etnico
Il sistema di democrazia diretta, come progettato nella “legge migliore” dell’Iniziativa per più democrazia, per un soffio non approvato nel referendum provinciale del 25 ottobre scorso, è teso a dare più voce e potere ai cittadini in quanto tali e nel loro insieme rispetto le competenze politiche provinciali, né di più né di meno. I cittadini avrebbero potuto votare su quasi ogni materia di cui discutono i nostri rappresentanti nel Consiglio ed anche sui megaprogetti decisi dalla Giunta provinciale, non invece sulla modifica dello statuto di autonomia. Un tale sistema può funzionare in una società plurietnica, in cui i gruppi non solo sono diversi per lingua, ma presentano anche caratteristiche sociali ed interessi politici divergenti, sono due mondi intersecanti, ma paralleli? Tali strumenti possono funzionare in una provincia che risente ancora di tensioni etniche? In cui si minaccia ancora „Oggi referendum, domani autodeterminazione?“ Si può propagare un’idea liberatrice quale la democrazia diretta, che rafforza i cittadini in quanto tali nei confronti del sistema partitico, se non regna un’atmosfera di fiducia reciproca fra i gruppi che permette di articolare gli interessi politici in forma trasversale?
Naturalmente no, risponderebbe quel giornalista dell’ALTO ADIGE che all’indomani del referendum in un commento allucinante (continua…)
Pubblico volentieri un articolo di Thomas Benedikter sulla presentazione della proposta di legge sulla Democrazia Diretta avvenuta a Roma.
ddl Democrazia Diretta Peterlini documento pdf
ddl Democrazia Diretta PD documento pdf
Il senatore Oskar Peterlini a Roma, insieme all’Iniziativa per più democrazia, presenta un disegno di legge di modifica della Costituzione sui diritti referendari
Una forte brezza di democrazia diretta dal Nord
L’Italia si trova fra quei paesi in cui più frequentemente vengono svolti referendum nazionali: dal 1974 15 tornate referendarie su un totale di 62 quesiti singoli, escludendo i referendum consultivi e costituzionali. Ma queste cifre grezze traggono in inganno. Sin dallo storico verdetto popolare sul divorzio nel lontano 1974, a parte tre eccezioni, sempre si è trattato solo di referendum abrogativi. I votanti hanno cancellato qualche articolo di singole leggi (o meno), ma spesso l’effetto è stato neutralizzato da un successivo intervento del Parlamento. Il referendum confermativo facoltativo, con cui gli elettori possono bloccare o confermare una legge ordinaria prima dell’entrata in vigore, non esiste in Italia. Pure non esiste la forma genuina di iniziativa popolare, con cui un numero minimo di cittadini può presentare un disegno di legge acquistando il diritto ad un successivo referendum, qualora la sostanza del disegno non fosse accolta dal Parlamento: un referendum per questo definito „propositivo”. Oggi con almeno 50.000 firme è possibile presentare un progetto di legge al Parlamento, ma la stragrande maggioranza di queste istanze viene respinta o neanche trattata. Perfino lo stesso referendum abrogativo è entrato in crisi, non solo (continua…)
di Paolo Michelotto
l’intervento di Thomas Benedikter (autore del libro “Democrazia Diretta – ed. Sonda 2008) a Rovereto il 30 maggio 2009.
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