di Paolo Michelotto
la democrazia diretta progredisce quasi sempre grazie alle spinte dal basso dei cittadini, ma a volte anche grazie a provvedimenti dall’alto di rappresentanti “lungimiranti”.
C’è un modo per introdurre in un solo atto migliori strumenti di democrazia diretta in tutti i comuni italiani (esclusi quelli delle regioni a statuto speciale che dipendono dalle leggi regionali), cambiare alcuni articoli del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali il D.L. 267.
Questa legge nazionale riguarda moltissimi aspetti dei comuni italiani.
Alcune cose sono proibite. Ad esempio la Revoca degli Eletti non è possibile finchè è vigente questa legge, così come qualsiasi referendum su Statuto comunale o sue modifiche.
Ecco le modifiche che farei a questa legge. Spero che qualche rappresentante lungimirante la faccia sua e la porti in Parlamento. Poi lì a volte accadono miracoli (vedi la recente legge regionale del Trentino con cui sono stati introdotti strumenti migliori di democrazia a livello locale).
1. per introdurre il referendum obbligatorio sullo statuto e la possibilità per i cittadini di indire un referendum per cambiare lo statuto o una parte di esso (come in Svizzera).
Situazione attuale: Articolo 6
Statuti comunali e provinciali
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4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l’espletamento, del controllo da parte del competente. organo regionale, lo statuto e’ pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
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Proposta modifica: Articolo 6
Statuti comunali e provinciali
…
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo statuto entra in vigore solo se ottiene anche l’approvazione della maggioranza dei votanti nel successivo referendum obbligatorio sullo statuto, indetto entro 1 mese dall’approvazione in consiglio comunale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. I cittadini possono proporre modifiche totali o parziali allo statuto tramite referendum propositivo senza quorum.
5. Dopo l’espletamento, del controllo da parte del competente. organo regionale, lo statuto e’ pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
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2. per introdurre i referendum propositivi, abrogativi e confermativi vincolanti senza quorum, con obbligo abbinamento votazioni nazionali ed europee e introduzione libretto informativo e voto postale, elettronico e via internet (come in Svizzera, ma anche nel comune di Malles (BZ).
Situazione attuale: Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita’ stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche’ procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi’, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi’, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Proposta modifica: Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita’ stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche’ procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi’, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame entro 2 mesi. Possono essere, altresi’, previsti referendum propositivi, abrogativi, confermativi degli atti amministrativi, sulle modifiche totali o parziali allo statuto, con valore vincolante per l’amministrazione senza quorum di partecipazione su richiesta di un adeguato numero di cittadini, sempre inferiore al 5% degli aventi diritto. Queste consultazioni sono effettuate con modalità miste per via postale, con voto elettronico, via internet e nel seggio elettorale. I cittadini in occasione dei referendum riceveranno a casa un libretto informativo, dove saranno esposte le tesi dei proponenti e quelle dell’amministrazione o del comitato che si oppone, con parità di spazio.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale senza esclusioni e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, ma quando in presenza di votazioni regionali, nazionali, europee nello stesso periodo, vengono effettuate nella stessa giornata e con gli stessi orari.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. per introdurre la revoca degli eletti (come in Svizzera e in California).
Situazione attuale: Articolo 46
Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu’ assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Proposta modifica: Articolo 46
Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu’ assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
5. I cittadini possono indire un referendum revocatorio senza quorum nei confronti del sindaco e della sua giunta, raccogliendo fino al 10% di firme degli aventi diritto. In caso di esito positivo di questa consultazione, il sindaco e la giunta e il consiglio comunale decadono dalle loro funzioni e vengono indette nel più breve tempo possibile nuove elezioni.
Edit 16-12-14:
L’amico Dario Rinco mi ha mancato questo interessante commento, utile per migliorare questa proposta:
leggo sempre con interesse gli articoli del tuo sito e vorrei farti meditare su quello che hai scritto.
Mi riferisco a questo passaggio:
http://www.paolomichelotto.it/blog/2014/12/10/come-fare-per-ottenere-gli-strumenti-di-democrazia-diretta-nei-comuni-proposta-per-cambiare-il-tuel-d-l-267/
devono essere, altresi’, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame entro 2 mesi
Purtoppo anche se il DLGS 267/2000 venisse modificato come sopra citato, si presenterebbe sempre il problema dell’eventuale mancata risposta da parte dell’amministrazione comunale.
Come da noi sperimentato, purtroppo, nei casi in cui l’amministrazione facesse spallucce delle varie petizioni, istanze e referendum depositati neppure il prefetto ha potere coercitivo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
Diverso sarebbe se fosse prevista una sanzione a carico del Sindaco per mancata risposta (magari arrivando a ipotizzare anche il commissariamento del Comune).
Per i casi nei quali non venisse data risposta di ammissibilità dei quesiti referendari entro x giorni, si potrebbe ipotizzare il silenzio assenso in modo che il comitato referendario possa iniziare la raccolta firme in caso di non risposta alla richiesta di valutazione del quesito referendario.
Per scoprire meglio tutte le inadempienze di Sesto S.G. ti segnalo questo:
http://piudemocraziasestosg.wordpress.com/2014/10/27/28102014-a-sesto-s-g-e-possibile-esercitare-la-partecipazione-popolare/
Ciao
Dario
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