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  • Parma Quorum Zero: approvato il nuovo Statuto!

    6 Novembre 2014

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    Postato in: democrazia diretta, la giornata della democrazia, quorum, referendum

    di Paolo Michelotto

    parmaquorumzero

    Qui il link alla pagina del Sindaco Pizzarotti che annuncia il voto:

    https://www.facebook.com/f.pizzarotti

    oggi 6 novembre 2014, il comune di Parma, capoluogo di provincia con circa 200.000 abitanti, amministrazione del M5S, è diventato uno dei pochi comuni italiani a quorum zero.

    Infatti questa sera è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale il nuovo Statuto Comunale, che ha al suo interno molte delle richieste formulate con un percorso partecipativo dai cittadini di Parma e culminate in “La Giornata della Democrazia” del 20 settembre 2013. Tra queste richieste anche il referendum propositivo e abrogativo con quorum zero.

    Questo il testo del nuovo Statuto Comunale che è stato approvato questa sera:

    Nuovo Statuto Comunale di Parma.pdf

    Qui sotto la parte riguardante i referendum.

    Da notare che è stato introdotto il referendum propositivo e abrogativo, entrambi con quorum zero. Possono andare a votare anche gli stranieri e per il consultivo e propositivo l’età dei votanti è stata abbassata a 16 anni. Sono richieste 10.000 firme, ossia circa il 5% degli elettori. È stata esclusa la concomitanza con il voto comunale, ma ciò significa che è possibile la concomitanza al voto regionale, nazionale ed europeo. Il comitato dei garanti, ossia quelle persone che decidono se un quesito è referendabile, è scelto al di fuori dei partiti, ossia, il Presidente del Consiglio, un esperto proposto dall’università e uno dall’ordine degli avvocati. Purtroppo non è stato introdotto un vero referendum propositivo, perchè l’esito non è vincolante, ma il Consiglio Comunale può votare anche in maniera difforme da quanto richiesto dal voto dei cittadini. Spero che in fase di scrittura del Regolamento, venga introdotto questo vincolo. Invece il referendum abrogativo con quorum zero ha validità dal giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

    Quindi ottimo lavoro, in fase di scrittura del Regolamento, occorrerà migliorare i punti deboli riguardanti il referendum propositivo.

    Art. 59 – Referendum

    1. L’istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi.

    2. Il referendum consultivo e quello propositivo sono indetti su richiesta di almeno cinquemila cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mentre il referendum abrogativo è indetto su richiesta di almeno diecimila cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.

    3. Nel referendum consultivo ed in quello propositivo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. A tal fine, il Comune assicura la tenuta di una speciale lista elettorale. Nel referendum abrogativo invece esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

    4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:

    a) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;

    b) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie e di convenzioni in essere;

    c) atti di elezione, nomina, designazione, revoca;

    d) disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;

    e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

    5. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

    6. Il referendum avente ad oggetto lo stesso quesito non può essere ripetuto nell’arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e, comunque, nell’arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

    7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

    Art. 60 – Richiesta di referendum

    1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di novanta giorni dalla data di deposito della proposta referendaria presso la struttura competente, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione dei Garanti per i referendum.

    2. Tale Commissione è formata dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un iscritto all’Ordine degli Avvocati di Parma e da un membro dell’Università degli Studi di Parma competenti in materie giuridiche, nonché da due dirigenti dell’Ente. A tal fine, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ed il Rettore dell’Università forniranno al Segretario Generale ciascuno un’ampia rosa di nominativi fra i quali saranno sorteggiati, con le modalità previste nel regolamento, gli altri due componenti. Per l’esercizio dell’attività svolta ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

    3. Le decisioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.

    Art. 61 – Indizione referendum

    1. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l’eccezione prevista dal terzo comma successivo.

    2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.

    3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell’anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all’anno successivo.

    4. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso in caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.

    5. Il Sindaco/il Commissario procede alla revoca del referendum già indetto qualora il quesito referendario non sia più proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, oppure il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del referendum nel senso dei proponenti lo stesso.

    Art. 62 – Effetti del referendum

    1. Nel caso di referendum consultivo e propositivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell’esito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni  o altre istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

    2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell’atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L’Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

    3. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto.

  • Commenti recenti

    • il blog di paolo michelotto » Comuni (e altri enti locali) con quorum zero in Italia » Democrazia Diretta e dei Cittadini ha scritto

      1

      [...] Approfondimenti sul quorum zero nel comune di Parma [...]

      11/6/14 10:11 PM | Comment Link

    • Cristian Palmas ha scritto

      2

      Peccato per il bilancio partecipativo che è stato introdotto come NON VINCOLANTE e FACOLTATIVO. Nonostante un emendamento del PD chiedesse di renderlo VINCOLANTE: M5S ha bocciato l’emendamento.

      11/9/14 9:21 PM | Comment Link

    • Federico ha scritto

      3

      @Cristian Palmas

      Su questo punto sono scettico di rendere vincolante il b.partecipativo. Preferisco averlo facoltativo, tanto se l’amministrazione non vuole farlo bene non lo fa…non è una questione di regole ma di volontà politica.

      Sai quanti “b.partecipativi” hanno fatto che in verità erano aria fritta?

      11/11/14 2:10 AM | Comment Link

    • Federico ha scritto

      4

      @ Paolo Michelotto

      Invece tra i punti deboli dello statuto vedo anche
      - i “90 giorni” per poter raccogliere le firme
      - divieto di referendum nell’anno del rinnovo

      Per quanto riguarda i ref.propositivi, spero di sbagliarmi ma aver ammesso i 16enni al voto credo elimini la possibilità di renderlo vincolante. Non ricordo il perchè ma ho questo dubbio :(

      11/11/14 2:14 AM | Comment Link

    • Andrea Melani ha scritto

      5

      Nessun problema. Basta leggere il testo dello statuto per rendersi conto che non stiamo parlando di un referendum vincolante inoltre, ad oggi, il regolamento è ancora quello del 1996.
      Referendum senza quorum… ma poi decido io.

      08/6/15 12:15 AM | Comment Link

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