• Archive for Novembre, 2014

    Nuovo libro gratuito sugli strumenti di partecipazione e democrazia diretta da introdurre nei comuni: “Più Democrazia nella politica comunale”

    21 Novembre 2014 // 4 Commenti »

    di Paolo Michelotto

    è disponibile online il libro “Più democrazia nella politica comunale” scritto da Thomas Benedikter e Paolo Michelotto che racchiude i migliori strumenti di partecipazione e di democrazia diretta che si possono introdurre a livello comunale.

    copertina più democrazia nella politica comunale

    È un libro rivolto ai cittadini, ma anche agli amministratori, che desiderano vivere nel migliore luogo possibile, quello dove chi vuole può collaborare nel proporre risposte ai problemi e dove le decisioni vengono prese in maniera democratica e condivisa. Tutto ciò che è descritto è tratto da esperienze reali e già applicate in alcune città italiane e in vari paesi del mondo. Nulla è stato inventato, tutto esiste già, basta trarne spunto ed impegnarsi per farlo introdurre anche dove viviamo.

    Questo libro è stato scritto gratuitamente da due cittadini che si battono da tempo per avere più democrazia, se ti piace manda il link di questo libro ai tuoi amici.

    La partecipazione e la democrazia diretta entreranno nella nostra vita solo quando noi cittadini saremo consapevoli della loro importanza e le esigeremo.

    Scarica il libro gratuitamente cliccando qui sotto

    più democrazia nella politica comunale (7564)

    INDICE:

    Prefazione

    Introduzione

    Partecipare: chi, perché, quando e con quali metodi?

    Sezione I: STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DELIBERATIVA

    1. Il Consiglio comunale aperto

    2. ‘La parola ai cittadini’

    3. Diritti di informazione e l’istruttoria pubblica

    4. Istanze, petizioni e mozioni dei cittadini

    5. Il parere civico e la partecipazione ai piani comunali

    6. Il dibattito pubblico

    Intervista a Antonio Floridia, Autorità della Partecipazione della Toscana

    7. Panel di cittadini e inchieste rappresentative

    8. I ‘consigli civici’

    9. Il ‘Laboratorio del futuro’ – Linee guida comunali

    Intervista a Bernd Karner, Istituto Chiron, Bolzano

    10. La mediazione politica

    11. Nuovi diritti di partecipazione nel Comune di Parma

    Intervista a Nicoletta Paci, vicesindaco di Parma

    12. La partecipazione elettronica: il futuro della partecipazione dei cittadini?

    Sezione II – STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

    13. L’iniziativa popolare (referendum propositivo popolare)

    13.1 L’iniziativa popolare a voto consiliare

    13.2 L’iniziativa popolare a voto popolare

    13.3 L’iniziativa popolare per abrogare una norma

    13.4 Comune di Malles: diritti referendari innovativi

    Intervista a Gerhard Ostler (Comune di Oberammergau, Baviera)

    14. Referendum confermativo popolare

    14.1 Il referendum confermativo senza contro-progetto

    14.2 Il referendum confermativo con contro-progetto popolare

    Intervista a Martin Fischer (sindaco di Cortaccia, Bz)

    15. Il bilancio partecipativo: deliberare sulle finanze comunali

    15.1 Cos’è un bilancio partecipativo

    15.2 Come funziona il bilancio partecipativo

    15.3 Il metodo

    Intervista a Ulrich Veith (sindaco di Malles, Bz)

    16. Le buone regole per svolgere votazioni referendarie

    16.1 L’opuscolo ufficiale di informazione

    16.2 Abolire il quorum di partecipazione

    16.3 La raccolta delle firme

    16.4 L’applicabilità della democrazia diretta

    16.5 Chi è titolare del diritto di votazione?

    16.6 Le procedure di votazione

    16.7 Votazioni in parti di Comuni

    16.8 Quanto può costare una votazione referendaria?

    Intervista a Hossein Fayaz (Comune di Morciano)

    17. La revoca degli eletti

    Conclusioni: Partecipazione, buone regole, responsabilità

    Bibliografia e siti internet

    Gli autori

    La cooperativa POLITiS

    Postato in democrazia diretta, partecipazione

    Parma Quorum Zero: approvato il nuovo Statuto!

    6 Novembre 2014 // 5 Commenti »

    di Paolo Michelotto

    parmaquorumzero

    Qui il link alla pagina del Sindaco Pizzarotti che annuncia il voto:

    https://www.facebook.com/f.pizzarotti

    oggi 6 novembre 2014, il comune di Parma, capoluogo di provincia con circa 200.000 abitanti, amministrazione del M5S, è diventato uno dei pochi comuni italiani a quorum zero.

    Infatti questa sera è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale il nuovo Statuto Comunale, che ha al suo interno molte delle richieste formulate con un percorso partecipativo dai cittadini di Parma e culminate in “La Giornata della Democrazia” del 20 settembre 2013. Tra queste richieste anche il referendum propositivo e abrogativo con quorum zero.

    Questo il testo del nuovo Statuto Comunale che è stato approvato questa sera:

    Nuovo Statuto Comunale di Parma.pdf

    Qui sotto la parte riguardante i referendum.

    Da notare che è stato introdotto il referendum propositivo e abrogativo, entrambi con quorum zero. Possono andare a votare anche gli stranieri e per il consultivo e propositivo l’età dei votanti è stata abbassata a 16 anni. Sono richieste 10.000 firme, ossia circa il 5% degli elettori. È stata esclusa la concomitanza con il voto comunale, ma ciò significa che è possibile la concomitanza al voto regionale, nazionale ed europeo. Il comitato dei garanti, ossia quelle persone che decidono se un quesito è referendabile, è scelto al di fuori dei partiti, ossia, il Presidente del Consiglio, un esperto proposto dall’università e uno dall’ordine degli avvocati. Purtroppo non è stato introdotto un vero referendum propositivo, perchè l’esito non è vincolante, ma il Consiglio Comunale può votare anche in maniera difforme da quanto richiesto dal voto dei cittadini. Spero che in fase di scrittura del Regolamento, venga introdotto questo vincolo. Invece il referendum abrogativo con quorum zero ha validità dal giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

    Quindi ottimo lavoro, in fase di scrittura del Regolamento, occorrerà migliorare i punti deboli riguardanti il referendum propositivo.

    Art. 59 – Referendum

    1. L’istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi.

    2. Il referendum consultivo e quello propositivo sono indetti su richiesta di almeno cinquemila cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mentre il referendum abrogativo è indetto su richiesta di almeno diecimila cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.

    3. Nel referendum consultivo ed in quello propositivo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. A tal fine, il Comune assicura la tenuta di una speciale lista elettorale. Nel referendum abrogativo invece esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

    4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:

    a) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;

    b) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie e di convenzioni in essere;

    c) atti di elezione, nomina, designazione, revoca;

    d) disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;

    e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

    5. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

    6. Il referendum avente ad oggetto lo stesso quesito non può essere ripetuto nell’arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e, comunque, nell’arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

    7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

    Art. 60 – Richiesta di referendum

    1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di novanta giorni dalla data di deposito della proposta referendaria presso la struttura competente, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione dei Garanti per i referendum.

    2. Tale Commissione è formata dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un iscritto all’Ordine degli Avvocati di Parma e da un membro dell’Università degli Studi di Parma competenti in materie giuridiche, nonché da due dirigenti dell’Ente. A tal fine, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ed il Rettore dell’Università forniranno al Segretario Generale ciascuno un’ampia rosa di nominativi fra i quali saranno sorteggiati, con le modalità previste nel regolamento, gli altri due componenti. Per l’esercizio dell’attività svolta ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

    3. Le decisioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.

    Art. 61 – Indizione referendum

    1. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l’eccezione prevista dal terzo comma successivo.

    2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.

    3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell’anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all’anno successivo.

    4. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso in caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.

    5. Il Sindaco/il Commissario procede alla revoca del referendum già indetto qualora il quesito referendario non sia più proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, oppure il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del referendum nel senso dei proponenti lo stesso.

    Art. 62 – Effetti del referendum

    1. Nel caso di referendum consultivo e propositivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell’esito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni  o altre istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

    2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell’atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L’Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

    3. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto.

    Postato in democrazia diretta, la giornata della democrazia, quorum, referendum