di Paolo Michelotto
la Regione Sicilia sta diventando un esempio per la democrazia diretta, grazie all’opera del Deputato Regionale m5s Giancarlo Cancelleri e dei suoi colleghi.
1. grazie a una proposta fatta dal m5s Sicilia, nel 2014 tutti i comuni siciliani saranno obbligati a spendere il 2% delle somme trasferite dalla Regione (e sono ingenti, visto che si tratta di Regione a Statuto Speciale e i comuni ricevono i trasferimenti dalla Regione anzichè dallo Stato) utilizzando strumenti di democrazia partecipativa. E questo è un articolo della nuova finanziaria che è stata promulgata.
CAPO III
Disposizioni in materia di enti locali.
Art. 6.
Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni
1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un’aliquota di compartecipazione al gettito dell’imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell’ultimo anno precedente all’esercizio di riferimento. L’aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l’ammontare dell’ IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell’addizionale comunale all’IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.
2. Giancarlo Cancelleri ha depositato il 27-12-2013 la proposta di legge per introdurre il referendum propositivo senza quorum e con tutta una serie di caratteristiche che lo rendano uno strumento efficace ed utilizzabile dai cittadini (e anche dagli stranieri residenti da almeno 5 anni). Eliminazione quorum, referendum attivabile da 50000 cittadini o da 40 comuni o da un singolo cittadino che ottenga le firme di appoggio del 60% dei Deputati Regionali, possibilità di attivare e di votare un referendum anche per gli stranieri in regola residenti da almeno 5 anni, introduzione del referendum propositivo (con possibilità di votare un’articolato di legge o una proposta generica), referendum finanziario obbligatorio e facoltativo (come avviene in Svizzera), obbligo di invio di opuscolo informativo, possibilità del comitato referendario di avvalersi della consulenza degli uffici regionali.
3. Giancarlo Cancelleri ha depositato sempre il 27-12-13 la proposta di legge per permettere la raccolta elettronica delle firme per avviare un referendum o una iniziativa di legge popolare, come esiste già oggi nella UE per l’Iniziativa dei Cittadini Europei. E che non esiste da nessuna parte in Italia, tranne che nella Provincia di Bolzano. Chi ha raccolto firme autenticate per i referendum sa bene la fatica e il tempo necessario. Questo metodo permetterebbe una raccolta più facile ma sempre autenticata e certificata. La democrazia ne trarrebbe un grande vantaggio.
Le proposte dei punti 2 e 3 sono state discusse durante La Giornata della Democrazia Siciliana dell’8 dicembre 2013
Qui i file in formato doc depositati all’Assemblea Regione Sicilia ARS
DDL raccolta firme elettronica-1
Per trovare questi due ddl nel sito dell’ARS, bisogna andare in questo link:
http://www.ars.sicilia.it/home/cerca/221.jsp
ed inserire come primo firmatario il nome Giovanni Carlo Cancelleri. Purtroppo per come è fatto quel sito, non si può conservare un link diretto al DDL trovato. Comunque sono i due DDL presentati da Cancelleri il 27-12-13.
Qui di seguito il testo per esteso dei due interessantissimi disegni di legge sulla democrazia diretta linkati sopra:
Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana
XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013
(n. )
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dai deputati: CANCELLERI, CAPPELLO, CIACCIO, CIANCIO, FERRERI, FOTI, LA ROCCA, MANGIACAVALLO, PALMERI, SIRAGUSA, TANCREDI, TRIZZINO, ZAFARANA, ZITO.
Istituzione del registro elettronico per la raccolta firme in formato digitale a supporto dei referendum regionali.
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge ha lo scopo di agevolare e rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della nostra Regione. Sempre più spesso oramai lo strumento elettronico è diventato essenziale nella nostra vita quotidiana, a volte soppiantando interamente i vecchi sistemi cartacei, ma più spesso affiancandoli ed integrandoli. Si pensi ad esempio alla PEC (Posta Elettronica Certificata), sistema che consente di inviare e-mail con valore legale, che è equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
Questo continuo rinnovamento tecnologico del nostro tempo ci impone riflessioni su sistemi oramai obsoleti, o comunque non più esclusivi, come quello della raccolta firme per i referendum.
L’approvazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), deve servire da stimolo per l’amministrazione regionale, più a diretto contatto con i bisogni locali dei cittadini, a cogliere tutte le opportunità che l’incessante sviluppo e la ormai penetrante diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione offrono in termini di possibilità di partecipazione alla definizione delle decisioni che riguardano l’interesse generale. Maggiore partecipazione è spesso anche sinonimo di migliore qualità delle decisioni perché più numerosa è la platea degli attori che concorrono a definirle. Aspetto non meno importante che con questa proposta di legge si vuole esaltare, è la possibilità di offrire alla cittadinanza siciliana degli strumenti di partecipazione che semplifichino e facilitino l’emergenza dei problemi e delle relative soluzioni, invertendone finalmente la direzione da top-down a bottom up, dando così la possibilità ai cittadini di far emergere la propria voce direttamente senza la mediazione degli organi rappresentativi, i quali, attraverso la predisposizione di strumenti di partecipazione diretta d’immediato accesso, ne sono influenzati.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge stabilisce le procedure e le condizioni relative alla possibilità di effettuare la raccolta firme in formato elettronico per i referendum regionali e per le iniziative legislative popolari della Regione siciliana, in linea con lo spirito di partecipazione democratica previsto dall’articolo 11 del TUE e dall’articolo 24 del TFUE.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «raccolta firme in formato elettronico», la possibilità di raccogliere le firme per i referendum regionali e per le iniziative legislative popolari attraverso un registro elettronico dedicato messo a disposizione dalla Regione;
b) «firmatari», i cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata proposta referendaria o di iniziativa legislativa popolare, firmando, in formato elettronico, per tale iniziativa;
c) «promotori», le persone fisiche che formano un comitato di cittadini responsabile della preparazione di una proposta referendaria o di iniziativa legislativa popolare e della sua presentazione alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
Art. 3
(Disposizioni riguardanti i promotori ed i firmatari)
1. I promotori devono essere cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani e aver raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni dell’Assemblea regionale siciliana.
2. I promotori istituiscono un comitato di cittadini composto da almeno dieci persone, elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani, in linea con quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 10 febbraio 2004, n. 1.
3. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti da parte dei promotori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per poter dichiarare il proprio sostegno ad una proposta referendaria o ad una iniziativa legislativa popolare, i firmatari devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni dell’Assemblea regionale siciliana.
Art. 4
(Istituzione del registro elettronico presso la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa)
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della seguente legge la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa istituisce il registro elettronico delle proposte referendarie per gli scopi di cui all’art. 5 della presente legge.
Art. 5
(Registrazione di una proposta referendaria o di una iniziativa legislativa popolare)
1. Prima d’iniziare la raccolta firme, in formato elettronico, per una proposta referendaria o per una iniziativa legislativa popolare, i promotori, fatte salve le disposizioni relative alla presentazione del quesito referendario come stabilite per ogni tipologia di referendum e come previste dalle vigenti leggi regionali in materia, sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa fornendo le informazioni indicate nell’allegato I, riguardanti in particolare il quesito referendario e la proposta redatta in articoli.
Le suddette informazioni sono introdotte in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla stessa Commissione.
2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’allegato I, la Commissione registra la proposta referendaria attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 commi 1 e 2. La commissione valuta anche i requisiti richiesti per ogni tipologia di referendum come previsto dalle vigenti leggi regionali in materia.
3. La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al comma 2 non sono soddisfatte. Qualora rifiuti di registrare una proposta referendaria, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.
4. Una volta che è stata registrata, una proposta referendaria o una iniziativa legislativa popolare è resa nota al pubblico nel registro elettronico. Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro elettronico alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta referendaria o una iniziativa legislativa popolare.
5. I promotori possono ritirare una proposta referendaria o una iniziativa legislativa popolare che è stata registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle firme raccolte in formato elettronico a norma dell’articolo 9. In questo caso, un’indicazione in tal senso è inserita nel registro elettronico.
Art. 6
(Procedure e condizioni di raccolta delle firme in formato elettronico)
1. Tutte le firme in formato elettronico sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta referendaria o dell’iniziativa legislativa popolare , per un periodo non superiore a quello stabilito per ogni tipologia di referendum come previsto dalle vigenti leggi regionali in materia.
Alla fine di tale periodo, il registro elettronico indica che il termine è scaduto e contestualmente se è stato raccolto o meno il numero necessario di firme per il supporto alla proposta referendaria o all’iniziativa legislativa popolare.
2. I firmatari appongono la firma, in formato elettronico, in calce al quesito referendario o a quello di iniziativa legislativa popolare indicando il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, i dati relativi alla residenza, il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto e gli estremi di un documento valido al suo riconoscimento ai sensi della vigente normativa nazionale. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
3. Ai fini della presente legge le firme raccolte in modo elettronico, mediante quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, in linea con quanto stabilito della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, sono trattate alla stregua delle firme raccolte su carta con modulo vidimato.
3. I firmatari possono apporre una volta soltanto la loro firma, anche in formato elettronico, ad una determinata proposta referendaria o ad una iniziativa legislativa popolare.
4. I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:
a) soltanto le persone fisiche possano firmare per via elettronica per una proposta referendaria o per una iniziativa legislativa popolare;
b) i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire, tra l’altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere la proposta referendaria o l’iniziativa legislativa popolare in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati.
5. I promotori possono raccogliere le firme di sostegno ad una proposta referendaria o ad una iniziativa legislativa popolare sia su carta, come previsto dalle vigenti leggi regionali in materia, che per via elettronica.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 7.3.1.5.1, capitolo 190515.
Art. 8
(Norma di armonizzazione)
1. Sono fatte salve tutte le norme di svolgimento dei referendum già previste dalla normativa regionale vigente in materia.
Art. 9
(Norma finale)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO I
INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UNA PROPOSTA REFERENDARIA O UNA INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE.
Per registrare nel registro elettronico della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa una proposta referendaria o una iniziativa legislativa popolare si devono fornire le seguenti informazioni:
1) il titolo della proposta referendaria o dell’iniziativa legislativa popolare ;
2) il quesito referendario o quello di iniziativa legislativa popolare;
3) la proposta referendaria redatta in articoli o l’iniziativa legislativa popolare redatta in articoli;
4) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, i dati relativi alla residenza, il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, una copia autenticata di un documento valido al suo riconoscimento ai sensi della vigente normativa nazionale e un indirizzo di posta elettronica dei dieci promotori.
Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto della proposta referendaria o dell’iniziativa legislativa popolare.
Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa ai fini della procedura relativa alla proposta referendaria o all’iniziativa legislativa popolare. Mediante il registro elettronico della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi dei siti internet che pubblicizzano la proposta segnalati dai promotori. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione allo scadere del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta referendaria o dell’iniziativa legislativa popolare.
Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana
XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013
(n. )
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dai deputati: CANCELLERI, CAPPELLO, CIACCIO, CIANCIO, FERRERI, FOTI, LA ROCCA, MANGIACAVALLO, PALMERI, SIRAGUSA, TANCREDI, TRIZZINO, ZAFARANA, ZITO.
Modifiche alla Legge Regionale n.1 del 10-02-2004
“Disciplina dell’istituto del referendum nella Regione Siciliana e norme sull’iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali”.
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
questo disegno di legge ha lo scopo di introdurre maggiori istituti di partecipazione per i cittadini siciliani e avvicinarli nuovamente alla vita pubblica della nostra Regione. Gli interventi di questa proposta sono semplici e chiari:
a) eliminare il quorum dai referendum regionali;
b) introdurre il referendum propositivo che può essere richiesto sia da 50 mila cittadini a seguito della raccolta firme, sia da 40 consigli comunali e, novità assoluta, anche da un singolo cittadino;
c) introdurre il referendum finanziario.
Il quorum nei referendum è il numero di partecipanti necessario perché una votazione sia considerata legalmente valida. Noi italiani siamo abituati ad abbinare il quorum ai referendum, in Sicilia, infatti, il referendum abrogativo richiede un quorum del 50% e questo ci porta a pensare che questo sia il valore ovunque.
Per quanto possa apparire strano a noi italiani, la presenza del quorum non è invece poi così diffusa: in Europa ad esempio, esiste un quorum del 50% in Slovenia, Ungheria, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia e quasi tutte le repubbliche dell’ex blocco comunista. Esiste inoltre il quorum del 40% in Danimarca. I referendum, invece, non prevedono il quorum in paesi con una lunga storia democratica come Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, Spagna, Malta, Lussemburgo, Finlandia, Austria, oltre che ovviamente nella patria dei referendum, la Svizzera (dove è richiesta la maggioranza dei votanti e dei cantoni) e il Lichtenstein. Negli USA non esiste il referendum a livello federale, ma i 27 stati USA che lo prevedono, hanno quorum zero.
Ma perchè bisogna togliere il quorum? Un referendum che prevede il quorum, dal punto di vista pratico, ai sostenitori del NO offre due strade: fare una campagna a favore del NO, che però richiede soldi, tempo, energie, oppure invitare i cittadini all’astensione, boicottando il referendum senza doversi impegnare in alcuna campagna di informazione.
Questa seconda strategia è preferita perché oltre a far risparmiare fatica e mezzi, fa vincere più facilmente. Dal punto di vista pratico si ottiene lo stesso risultato sia che un referendum venga invalidato per mancato raggiungimento del quorum, sia che vinca il NO a quorum raggiunto.
Equiparare gli astenuti a coloro che votano per il NO di certo non è corretto. Chi si astiene da un voto referendario può avere mille ragioni personali: essere lontano da casa, non interessato, deluso dalla politica, ammalato, aver cose più importanti da fare, essere indeciso o avere poca conoscenza dell’argomento.
Nelle elezioni per la nomina degli amministratori, gli astenuti non contano: vince chi ottiene più preferenze. Nei referendum con quorum è come se si giocasse una schedina di totocalcio con 1X2, dove una parte, i SI, vincono se esce 1, mentre l’altra parte, i NO, vincono se esce X o 2. È un gioco sbilanciato in favore del NO e quindi non soddisfa il requisito di uguaglianza tra le parti che sta alla base della democrazia.
I referendum vengono proposti dai cittadini quando l’amministrazione non ascolta le loro richieste. Quindi “i sostenitori del SI” rappresentano quasi sempre i cittadini mentre “i sostenitori del NO” le amministrazioni, che rispetto ai cittadini hanno maggiori possibilità in termini di soldi, tempo, interessi, capacità ed attenzioni mediatiche. L’imposizione del quorum regala ai sostenitori del NO un ulteriore e ingiusto vantaggio grazie alla facile possibilità di boicottare il referendum attraverso l’invito all’astensione.
Dietro l’apparenza di una regola che sembra preservare il senso della democrazia, con il quorum in realtà viene messo un bastone tra le ruote all’unico strumento con cui i cittadini possono intervenire nella gestione del potere.
Il quorum è il metodo con cui chi ha il potere cerca il più possibile di tutelarsi dal controllo dei cittadini, salvando le apparenze democratiche. Infatti viene dato lo strumento del referendum in mano ai cittadini, ma poi viene molto limitato nel suo potere effettivo con l’introduzione del quorum che fa sì che venga sempre, o quasi sempre, invalidato.
Finché ci sarà il quorum nei referendum, la campagna elettorale sarà svolta solo dai promotori del SI che si focalizzeranno solo sullo spingere i cittadini a partecipare al voto per superare il quorum.
Dove non c’è il quorum, entrambe le campagne per il NO e per il SI possono invece concentrarsi solo sulle loro argomentazioni pro e contro, aumentando la conoscenza dell’argomento nei cittadini, il loro impegno civico e accrescendo l’interesse della comunità alla partecipazione democratica della vita pubblica.
Il quorum premia chi invita all’astensione e chi accetta il boicottaggio rimanendo a casa, cioè chi non vuole impegnarsi direttamente o preferisce scorciatoie scorrette pur di far vincere la sua posizione. Chi si informa e chi va a votare, viene punito. Ciò crea una sempre maggiore delusione e distacco dei cittadini dalla politica attiva.
Negli ultimi anni, a causa degli inviti al boicottaggio attraverso l’astensione, chi va a votare mostra indirettamente la sua intenzione di esprimersi a favore del referendum. Infatti i referendum che vengono invalidati per mancato raggiungimento del quorum di solito hanno percentuali di SI vicine al 90%, perché in questi casi chi è contrario resta a casa. Quindi chiunque veda una persona che si reca alle urne ha una probabilità vicina al 90% di indovinare la sua preferenza (SI). La segretezza del voto, garantita dalla Costituzione, non è più, nei fatti reali, rispettata.
Una dimostrazione che il quorum ammazza i referendum mentre l’assenza del quorum li rende partecipati si ha anche in Italia. La motivazione è ovvia. Quando non c’è il quorum le parti lottano con tutte le energie per assicurarsi il voto perché sanno che indipendentemente dall’affluenza, il risultato sarà comunque valido. Quindi tutte le parti fanno informazione in TV, nelle radio, con i volantini, l’invio di lettere, organizzazione di convegni, assemblee e manifestazioni. La gente così informata, discute dell’argomento e di conseguenza va a votare.
In Italia non è previsto il quorum nel referendum confermativo relativo alle leggi costituzionali. È interessante notare che negli ultimi referendum nazionali senza quorum, l’affluenza al voto è stata maggiore di quelli con il quorum: ad esempio il referendum confermativo (senza quorum) del 25-26 giugno 2006 ha visto un’affluenza del 52,3%, mentre il referendum abrogativo del 21 giugno 2009 (con quorum) ha visto un’affluenza del 23,3%.
Escluso il referendum del giugno del 2011 era dal referendum nazionale del 11 giugno 1995 che non si superava un’affluenza del 50%, infatti la media delle ultime 5 tornate di voto referendario con quorum dal 1997 al 2005 era stata del 32,78%.
Se fosse previsto il quorum anche per le elezioni dei rappresentanti molte sarebbero state dichiarate non valide, pensate ad esempio alle ultime regionali in Sicilia, il 28 ottobre 2012 solo il 47,42% degli aventi diritto al voto si recò alle urne.
Alcuni pensano che essendo previsto il quorum del 50% a livello nazionale per i referendum abrogativi, ciò sia un obbligo anche a livello locale. Invece, con sentenza del 2 dicembre 2004 n.372 la Corte di cassazione ha stabilito che l’art.75 della Costituzione che prevede il quorum a livello nazionale non comporta l’obbligo del quorum per i referendum previsti negli statuti degli enti locali: quindi, a livello locale, l’applicazione del quorum, decisa dai rappresentanti locali, è una pura scelta politica.
Quanto più il quorum di partecipazione nelle consultazioni referendarie è elevato, tanto più è messa a repentaglio l’efficacia e la fiducia dei cittadini nei confronti del referendum stesso. Si può affermare ciò sulla scorta delle vicende referendarie nazionali che ci raccontano come l’ultimo referendum ad aver superato il quorum è quello del giugno 2011 supportato in maniera massiva dalla catastrofe nucleare di Fukushima Daiichi avvenuta nel marzo 2011, ma per trovarne un altro bisogna risalire al 1995, il quorum fu superato grazie soprattutto ad un’enorme campagna pubblicitaria del gruppo Fininvest coinvolto in tre quesiti sulle TV. Le sei tornate referendarie tenute negli anni successivi hanno registrato un progressivo abbandono delle urne da parte della gente. Ciò è evidenziato dai dati di affluenza alle urne: dal 58% del ‘95 si crolla al 30% del ‘97 per finire al 23% nel referendum del 2009, nel 2011 si risale nuovamente al 54,80%. Il cittadino ha maturato così, in questo ultimo decennio, la consapevolezza che tanto più un referendum è ignorato dalla grande propaganda e dalla grande politica, tanto più è destinato al fallimento.
Nell’attuale clima di disaffezione per la politica è sempre più difficile per una votazione referendaria raggiungere un quorum del 50% anche se l’elettorato viene mobilitato da una cospicua parte dei media e dei partiti politici. Ne è prova il referendum del 1999 sulla legge elettorale che non ha superato il quorum, attestandosi al 49,6% di affluenza. In quel frangente bastò l’invito al boicottaggio soltanto dei piccoli partiti per annullare la consultazione e portare alla vittoria i NO che nelle urne avevano ottenuto solo l’8,5% dei voti.
L’abolizione del quorum di partecipazione è il primo passo indispensabile per consentire ai cittadini di concorrere attivamente al processo decisionale democratico. Con l’abolizione del quorum si avrebbe il sicuro effetto di vedere sbocciare la democrazia diretta accanto a quella rappresentativa determinando l’indispensabile evoluzione verso la democrazia integrale.
Il disegno di legge si pone anche l’obiettivo di introdurre un altro tassello fondamentale per la partecipazione dei cittadini, il referendum propositivo. Nelle democrazie più avanzate questo strumento permette ai cittadini di proporre temi, sotto forma di leggi, che possono essere determinanti per la vita pubblica di una nazione o di una regione. A volte la politica non si rende conto di alcune necessità che primeggiano fra i cittadini, questo strumento può colmare questo bisogno di democrazia che i cittadini sentono nel loro vivere quotidiano. Inoltre il referendum propositivo può riavvicinare i cittadini alla vita pubblica del paese e quindi anche alle istituzioni perché rende valido il loro apporto, insomma il potere decisionale è reale, il cittadino capisce che le sue proposte e le sue scelte possono condizionare la vita del paese.
Il referendum propositivo, così come introdotto da questo disegno di legge, può essere richiesto da 50 mila cittadini a seguito della raccolta firme, così come avviene per il referendum abrogativo. Sono infatti previste le stesse modalità di raccolta firme, vidimazione e consegna, anche l’indizione, lo svolgimento e la proclamazione del risultato sono uguali, con i soli distinguo del risultato raggiunto.
Lo possono proporre anche 40 consigli comunali con delibera identica, questo può dare ai comuni la possibilità di proporre leggi per migliorare la loro azione di governo sul territorio.
La novità assoluta è rappresentata dalla possibilità di proporre una legge da un singolo cittadino. Raccogliere le firme presuppone che si ci raccolga in comitato referendario, quindi si danno per scontate aggregazioni di persone che non tutti sono in grado di avere. Quello che invece tutti possono avere sono idee brillanti, che nulla hanno a che fare con l’aggregazione o con il numero di persone che vi partecipa.
Per fare in modo che ciò diventi referendum il cittadino può presentare la propria proposta di legge, redatta in articoli, direttamente agli uffici dell’assemblea che ne danno diffusione ai deputati in carica per 90 giorni. Se almeno il 60% dei deputati approvano la proposta e appongono la firma sul documento questo diventa un referendum con le medesime regole di svolgimento di quello propositivo.
Nell’ultima parte si introduce lo strumento del referendum finanziario che la Regione deve tenere in maniera obbligatoria in caso di spesa pubblica che supera i 100 milioni di euro, il parere dei cittadini è vincolante per la realizzazione dell’opera. Se non supera tale cifra i cittadini hanno 2 mesi di tempo per raccogliere 20.000 firme e chiedere il referendum per pronunciarsi su tale spesa.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1
(Modifiche all’art. 2 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 2 comma 1 le parole “di quaranta” sono sostituite da “da un numero sufficiente di”.
2. All’art. 2 comma 3 dopo le parole “chiamati ad eleggere l’Assemblea regionale siciliana.” sono aggiunte le parole“e gli stranieri maggiorenni regolarmente residenti da almeno 5 anni in un Comune della Regione.”
3. All’art. 2 comma 4 le parole “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e” sono soppresse.
Art. 2
(Modifiche all’art. 3 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 3 viene aggiunto il comma 7 “La Regione si impegna, attraverso i propri uffici, a fornire al comitato referendario che non ha ancora depositato il quesito e fino alla dichiarazione di ammissibilità o non ammissibilità del quesito, sostegno tecnico giuridico utile a redigere la proposta in maniera conforme.”.
Art. 3
(Modifiche all’art. 6 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. Dopo l’art. 6 è inserito il seguente articolo:
Art. 6 bis
(Raccolta delle firme in formato elettronico)
1. La Regione predispone il registro elettronico presso la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa per la raccolta delle firme dei cittadini.
Art. 4
(Modifiche all’art. 8 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 8 comma 3 le lettere a) e b) sono soppresse.
2. All’art. 8 dopo il comma 3 vengono aggiunti i seguenti commi:
3 bis. I membri della commissione nominano un componente della stessa che la presiede.
3 ter. E’ garantita la partecipazione di un componente del comitato referendario alla Commissione di garanzia per i procedimenti referendari.
Art. 5
(Introduzione dell’art. 9 bis nella Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. Dopo l’art. 9 è inserito il seguente articolo:
Art. 9 bis
(Opuscolo informativo)
1. Quindici giorni prima della data del voto referendario deve essere diffuso, a cura della Regione Siciliana, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una pagina, vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari, a condizione che i contenuti non contrastino con norme penali.
2. L’opuscolo informativo, di cui al precedente comma, può essere fornito sia in formato cartaceo che in formato digitale reso accessibile all’interno di un’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione. Per questo caso viene predisposto un form, sicuro ed autenticato, per chiedere alla Regione che non invii la copia cartacea all’indirizzo del cittadino.
3. Per le finalità del presente articolo si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 7.3.1.5.1, capitolo 190515.
Art. 6
(Modifiche all’art. 16 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 16 comma 1 dopo le parole “nelle liste elettorali dei comuni della Regione” vengono aggiunte le parole “e gli stranieri maggiorenni regolarmente residenti da almeno 5 anni in un Comune della Regione.”
Art. 7
(Modifiche all’art. 20 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 20 comma 2 le parole “all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e quindi, qualora questo risulti positivo,” sono soppresse.
Art. 8
(Modifiche all’art. 22 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 22 il comma 2 è soppresso.
Art. 9
(Istituzione del referendum propositivo)
1. Dopo l’art. 24 è inserito il seguente Titolo:
Titolo II bis
REFERENDUM PROPOSITIVO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 24 bis
(Richiesta e votazione referendaria)
1. Il referendum propositivo di una legge regionale è indetto a seguito di richiesta:
a) di almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani e di stranieri maggiorenni regolarmente residenti da almeno 5 anni in un Comune della Regione;
b) di un numero sufficiente di consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale;
c) di un cittadino, elettore iscritto nelle liste elettorali dei comuni siciliani, attraverso la presentazione di una proposta di legge direttamente agli uffici dell’Assemblea che venga entro 90 giorni firmata da almeno il 30 per cento dei deputati in carica.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l’Assemblea regionale siciliana e gli stranieri maggiorenni regolarmente residenti da almeno 5 anni in un Comune della Regione .
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nell’anno anteriore alla scadenza dell’Assemblea regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dell’Assemblea stessa.
5. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
Art. 24 ter
(Quesito referendario)
1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula:
“volete che sia approvato/a …..” seguita dalla indicazione del titolo della proposta di legge e del relativo testo redatto in articoli sulla quale il referendum è stato richiesto.
2. Qualora si richieda il referendum per proporre la modifica di parte o di uno o di più articoli di legge, oltre ad indicare la data, il numero ed il titolo della legge, dovrà essere inserita l’indicazione dell’articolo o articoli e del comma o dei commi da modificare e dovrà, altresì, essere integralmente trascritto il testo delle disposizioni di legge delle quali sia proposta la modifica.
3. Il quesito contiene inoltre la sintesi dell’oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l’univocità del quesito e dimostrare l’omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
4. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
5. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari ed è riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum rispondono a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.
6. La Regione si impegna, attraverso i propri uffici, a fornire sostegno tecnico giuridico utile a redigere la proposta in maniera corretta.
Capo II
Richiesta del referendum da parte di cinquantamila elettori
Art. 24 quater
(Presentazione del quesito di iniziativa popolare)
1. Al fine di raccogliere le firme di almeno cinquantamila elettori necessarie a promuovere la richiesta prevista dall’articolo 24 bis, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, presso la segreteria della Commissione regionale per il referendum, di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, la cui denominazione è la seguente “Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa”. Essi
depositano presso la segreteria della Commissione:
a) il testo del quesito referendario corredato dalla proposta di legge redatta in articoli, in tre esemplari, come precisato dall’articolo 24 ter, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell’articolo 24 sexies;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum propositivo, in tre esemplari;
c) i certificati, anche collettivi, comprovanti l’iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all’articolo 24 quinquies, comma 1.
2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della segreteria di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
3. All’atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nominativi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l’avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 al Presidente dell’Assemblea regionale e al Presidente della Regione.
Art. 24 quinquies
(Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)
1. Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall’articolo 24 ter. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.
2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell’articolo 24 quater, il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d’ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell’avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.
Art. 24 sexies
(Raccolta delle firme)
1. L’elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l’autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche e integrazioni;
b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell’Assemblea regionale.
3. L’autenticazione reca l’indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Le firme sono presentate raggruppate per comune d’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.
5. Il pubblico ufficiale che procede all’autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
6. L’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci o loro delegati rilasciano tali certificati entro 48 ore dalla richiesta.
Art. 24 septies
(Raccolta delle firme in formato elettronico)
1. La Regione predispone il registro elettronico presso la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa per la raccolta delle firme dei cittadini.
Art. 24 octies
(Esame di regolarità della richiesta di referendum)
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:
a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) alla regolarità delle certificazioni;
d) alla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno cinquantamila;
b) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall’articolo 24 sexies;
d) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 24 sexies, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
5. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione di cui al comma 2 ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater.
6. La richiesta di referendum propositivo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3 e 4, il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a cinquantamila.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 5 e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione di cui al comma 2 delibera sulla regolarità della richiesta di referendum propositivo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater. Qualora la richiesta di referendum sia dichiarata irregolare, la relativa deliberazione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea regionale ed al Presidente della Regione.
8. Qualora la richiesta di referendum propositivo sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’esame di cui all’articolo 24 novies, è inviata a cura del responsabile del procedimento alla Segreteria generale dell’Assemblea regionale per l’inoltro alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 24 octies.
Art. 24 novies
(Commissione di garanzia per i procedimenti referendari)
1. La Commissione di garanzia per i procedimenti referendari ha il compito di giudicare l’ammissibilità delle istanze di referendum propositivo, di dichiarare la procedibilità definitiva dei referendum e di rendere i pareri di cui alla presente legge, operando secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge regionale 10 febbraio 2004, n.1.
Art. 24 decies
(Ammissibilità del quesito referendario e procedibilità definitiva del referendum)
1. La Commissione di garanzia di cui all’articolo 24 novies valuta l’ammissibilità della richiesta di referendum propositivo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità della richiesta di referendum di cui all’articolo 24 octies, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all’oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;
b) alla chiarezza ed all’univocità del quesito, come definito all’articolo 24 ter;
c) all’omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. Ai fini della ammissibilità la Commissione verifica, inoltre, che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio o di leggi statali di attuazione di normativa comunitaria o di altri obblighi internazionali.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la stessa avvierà l’esame del quesito. I medesimi soggetti hanno diritto di intervenire a detta riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare il quesito referendario. Possono produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Qualora si riscontrassero vizi formali, la Commissione assegna il termine di 48 ore per sanare le irregolarità riscontrate. Qualora la Commissione deliberi l’inammissibilità del quesito, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 4.
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono comunicate dal Presidente dell’Assemblea regionale, entro cinque giorni dalla loro adozione:
a) all’Assemblea regionale siciliana;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater;
c) al Presidente della Regione, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Capo III
Richiesta del referendum da parte dei consigli comunali
Art. 24 undecies
(Richiesta del referendum da parte dei consigli comunali)
1. Le deliberazioni dei consigli comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall’articolo 24 ter, sono trasmesse dai sindaci dei comuni interessati alla Segreteria generale dell’Assemblea regionale per l’inoltro alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 24 octies.
2. Il quesito referendario deve essere il medesimo in tutte le deliberazioni dei consigli comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L’iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale dell’Assemblea regionale l’ultima deliberazione di consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell’articolo 24 bis.
4. Tra la data della prima deliberazione di consiglio comunale e quella dell’ultima deliberazione, necessaria ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 24 bis, non possono intercorrere più di novanta giorni.
5. Nelle deliberazioni i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i consigli; in caso di difformità vale l’indicazione data dal consiglio comunale che ha presentato la prima deliberazione.
6. La Commissione di garanzia, accertata l’identità dei quesiti ai sensi del comma 2, svolge l’esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall’articolo 24 novies, commi 1, 2 e 3, entro i successivi trenta giorni.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 24 bis siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Commissione, che delibera la regolarità della proposta.
Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza
dell’iniziativa.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 24 bis.
9. Entro trenta giorni dalla delibera di regolarità di cui al comma 7, la Commissione verifica la procedibilità definitiva del referendum, secondo quanto previsto dall’articolo 24 novies.
Capo IV
Richiesta del referendum da parte di un cittadino
Art. 24 duodecies
(Richiesta di referendum del Cittadino)
1. Ogni cittadino, elettore iscritto nelle liste elettorali dei comuni siciliani, può presentare una proposta di legge contenente il quesito referendario, come determinato dall’articolo 24 ter, alla Segreteria generale dell’Assemblea regionale per l’inoltro alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 24 octies.
2. La richiesta di referendum del Cittadino deve contenere:
a) il testo del quesito referendario corredato dalla proposta di legge redatta in articoli, in tre esemplari, come precisato dall’articolo 24 ter, su fogli recanti in calce la firma autentica del Cittadino proponente;
b) una relazione illustrativa che esplicita le intenzioni della proposta di legge;
c) il certificato comprovante l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. All’atto della presentazione della proposta di legge di cui al comma 1, il promotore è tenuto altresì a rilasciare anche il nome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti personali ai quali:
a) ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervenire personalmente nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitare le azioni e le altre iniziative a tutela del referendum.
4. La Commissione di garanzia per i procedimenti referendari svolge l’esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall’articolo 24 duodecies, commi 1, 2 e 3, entro i successivi trenta giorni.
5. Entro trenta giorni dalla delibera di regolarità di cui al comma 4, la Commissione verifica la procedibilità definitiva del referendum, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all’oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;
b) alla chiarezza ed all’univocità del quesito, come definito all’articolo 24 ter;
c) all’omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
6. La Regione si impegna, attraverso i propri uffici, a fornire sostegno tecnico e legale utile a redigere la proposta in maniera corretta.
Art. 24 ter decies
(Ammissibilità del referendum)
1. La proposta di legge, giudicata dai competenti uffici dell’Assemblea regionale come ammissibile, viene pubblicata per 90 giorni sul sito internet dell’ARS e contestualmente ne viene data comunicazione a tutti i deputati regionali.
2. I deputati sono tenuti ad esprimere parere favorevole o contrario alla proposta.
3. Se la proposta, entro il termine di cui al comma 1, ha ottenuto il parere favorevole di almeno il 30 per cento dei deputati in carica, diventa quesito referendario. Il Presidente dell’Assemblea regionale, preso atto dell’avvenuto raggiungimento del numero di firme minime necessarie, ne da comunicazione ai deputati e contestualmente al Presidente della Regione.
4. Se la proposta, entro il termine di cui al comma 1, non ha ottenuto parere favorevole di almeno il 30 per cento dei deputati in carica, di cui al comma 3, decade.
Capo V
Svolgimento del referendum
Art. 24 quater decies
(Opuscolo informativo)
1. Quindici giorni prima della data del voto referendario deve essere diffuso, a cura della Regione Siciliana, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una pagina, vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari, a condizione che i contenuti non contrastino con norme penali.
2. L’opuscolo informativo, di cui al precedente comma, può essere fornito sia in formato cartaceo che in formato digitale reso accessibile all’interno di un’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione. Per questo caso viene predisposto un form, sicuro ed autenticato, per chiedere alla Regione che non invii la copia cartacea all’indirizzo del cittadino.
3. Per le finalità del presente articolo si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 7.3.1.5.1, capitolo 190515.
Art. 24 quinquies decies
(Indizione del referendum)
1. I referendum propositivi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l’indizione dei referendum con riferimento a tutte le deliberazioni di procedibilità definitiva pervenutegli entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.
2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, è notificato al presidente della Corte d’appello di Palermo, ai presidenti dei tribunali dei comuni capoluogo di provincia ed è comunicato ai sindaci.
4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.
5. Nel caso che nel corso dell’anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell’Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Regione.
Art. 24 sedecies
(Concentrazione di istanze referendarie)
1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall’articolo 24 undecies, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all’articolo 24 octies, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui al comma 1:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell’articolo 24 ter.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.
Art. 24 septies decies
(Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale)
1. Quando le consultazioni sui referendum propositivi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum propositivi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l’ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.
Art. 24 octies decies
(Periodi di sospensione del referendum)
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell’Assemblea regionale e nei sei mesi successivi all’elezione della nuova Assemblea regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento dell’Assemblea regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all’elezione della nuova Assemblea regionale.
2. Il Presidente della Regione, valutato il numero ed il contenuto delle istanze referendarie dichiarate procedibili, sentita la Commissione legislativa “Affari istituzionali”, può stabilire l’abbinamento di referendum con altre consultazioni elettorali.
3. I referendum propositivi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, alla prima tornata utile.
Art. 24 novies decies
(Disciplina della votazione)
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e gli stranieri maggiorenni regolarmente residenti da almeno 5 anni in un Comune della Regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Se il referendum regionale viene abbinato a referendum nazionali, si seguono gli orari di quelli nazionali.
3. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione vigente.
Art. 24 vicies
(Operazioni di voto e di scrutinio)
1. L’ufficio di sezione per il referendum, di cui all’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, è composto da un presidente, da tre scrutatori, uno dei quali a scelta del presidente assume le funzioni di vice presidente e da un segretario. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il Presidente costituisce l’Ufficio e procede all’autenticazione delle schede.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Assemblea regionale ed un incaricato dei promotori del referendum, di cui al comma 3 dell’articolo 24 quater o al comma 5 dell’articolo 24 decies.
3. Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato ai sensi di legge, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico e per l’ufficio centrale persona munita di mandato autenticato da parte del presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico.
Art. 24 vicies semel
(Schede e orario di voto)
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta sono fornite dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali con le caratteristiche risultanti dai modelli approvati con decreto del Presidente della Regione.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall’articolo 24 ter letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: “Si all’approvazione” – “No all’approvazione”
3. All’elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 subito dopo che l’ufficio di cui al comma 1 dell’articolo 24 sedecies, riprese le operazioni elettorali alle ore 6.00 del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari; terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.
6. Decorso l’orario di votazione ed effettuate le operazioni di riscontro, l’Ufficio procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale in duplice esemplare. Un esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione unitamente al plico contenente le schede valide; l’altro esemplare, unitamente al plico contenente le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede contestate ed i reclami scritti, viene trasmesso, con corriere speciale, all’ufficio provinciale per il referendum.
Art. 24 vicies bis
(Ufficio provinciale per il referendum)
1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l’ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale designato dal
presidente medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum dei comuni della provincia, l’Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in duplice esemplare; uno di questi resta depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi; l’altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio regionale per il referendum di cui all’articolo 24 novies decies.
5. Gli incaricati dei promotori del referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di far copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
Art. 24 vicies ter
(Ufficio regionale per il referendum. Proclamazione del risultato)
1. Presso la Corte d’appello di Palermo è costituito l’Ufficio regionale per il referendum
composto da tre magistrati nominati dal presidente della Corte d’appello entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati, il più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d’appello designato dal presidente medesimo.
2. L’Ufficio regionale per il referendum, ricevuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, facendosi assistere per l’esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal presidente, all’accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge su cui si vota ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il segretario redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso l’Ufficio stesso, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Regione e al Presidente dell’Assemblea regionale.
Art. 24 vicies quater
(Proteste e reclami)
1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio presentati agli uffici provinciali per il referendum o all’Ufficio regionale, decide quest’ultimo, nella pubblica adunanza di cui all’articolo 24 novies decies, prima di procedere alle operazioni previste.
Art. 24 vicies quinquies
(Modalità della proclamazione)
1. L’Ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione che la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito ed un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.
Art. 24 vicies sexies
(Dichiarazione di avvenuta approvazione)
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’approvazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta approvazione.
2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 24 vicies septies
(Risultato del referendum contrario all’approvazione)
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’approvazione, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall’Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Art. 10
(Istituzione del referendum finanziario)
1. Dopo l’art. 30 è inserito il seguente Titolo:
Titolo III bis
REFERENDUM FINANZIARIO
Art. 30 bis
(Referendum finanziario obbligatorio)
1. Il Presidente della Regione ha l’obbligo, per spese relative a opere pubbliche superiori a 100 milioni di euro da parte dell’amministrazione regionale, programmate in forma unica o frazionata ma comunque relative alla stessa opera, di effettuare un referendum, prima dell’impegno di spesa, per conoscere l’opinione vincolante della popolazione regionale circa l’utilizzo di tali somme.
Art. 30 ter
(Referendum finanziario facoltativo)
1. Per spese relative a opere pubbliche inferiori a 100 milioni di euro da parte dell’amministrazione regionale, se i cittadini raccolgono entro 2 mesi, dalla data di pubblicazione del bando, 20.000 firme, con stessa procedura ai sensi degli articoli 24 ter, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexies e 24 septies, il Presidente della Regione ha l’obbligo di effettuare un referendum, prima dell’impegno di spesa, per conoscere l’opinione vincolante della popolazione regionale circa l’utilizzo di tali somme.
Art. 30 quater
(Indizione del referendum)
1. Il Presidente della Regione indice, con apposito decreto, il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i quindici e i trenta giorni dalla data del decreto di indizione.
Art. 30 quinquies
(Procedimento)
1. Per lo svolgimento del referendum si osservano le disposizioni del Capo V del Titolo II bis in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio e alla proclamazione dei risultati.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Regione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Art. 30 sexies
(Opuscolo informativo)
1. Quindici giorni prima della data del voto referendario deve essere diffuso, a cura della Regione Siciliana, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una pagina, vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari, a condizione che i contenuti non contrastino con norme penali.
2. L’opuscolo informativo, di cui al precedente comma, può essere fornito sia in formato cartaceo che in formato digitale reso accessibile all’interno di un’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione. Per questo caso viene predisposto un form, sicuro ed autenticato, per chiedere alla Regione che non invii la copia cartacea all’indirizzo del cittadino.
3. Per le finalità del presente articolo si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 7.3.1.5.1, capitolo 190515.
Art. 30 septies
(Modalità della proclamazione)
1. L’Ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione che la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito ed un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.
Art. 30 octies
(Dichiarazione di avvenuta approvazione)
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’approvazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta approvazione ed è libero di poter espletare le modalità di legge per l’impegno di spesa.
2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 30 novies
(Risultato del referendum contrario all’approvazione)
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’approvazione, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall’Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
2. Per effetto dell’esito del referendum la spesa oggetto dello stesso non è autorizzata.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
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Art. 11
(Modifiche all’art. 31 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 31 comma 1 le parole “Titoli II e III” sono sostituite dalle parole “Titoli II, II bis, III e III bis”.
Art. 12
(Modifiche all’art. 37 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 37 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
2. La Regione predispone il registro elettronico presso la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa per la raccolta delle firme dei cittadini.
Art. 13
(Modifiche all’art. 43 della Legge Regionale n.1 del 10-02-2004)
1. All’art. 43 comma 1 le parole “Titoli II e III” sono sostituite dalle parole “Titoli II, II bis, III e III bis”.
Art. 14
(Norma di abrogazione)
1. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 10 febbraio 2004, n.1 sono soppressi.
Art. 15
(Norma finale)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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