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  • Revoca degli eletti a livello comunale? Si può introdurre una iniziativa popolare per chiedere una mozione di sfiducia sul rappresentante

    4 Dicembre 2013

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    Postato in: democrazia diretta, revoca degli eletti

    di Paolo Michelotto

    recall revoca

    La revoca si può introdurre a livello regionale, ma non a livello comunale. Però si può introdurre la mozione di sfiducia di iniziativa popolare. Che ora spiego.

    A Parma il 29 Settembre 2013, durante “La Giornata della Democrazia” i cittadini votarono tra le proposte finali quella di creare la Revoca Amministratore con Referendum con Quorum.

    Qui si trova quella proposta:

    http://www.comune.parma.it/collaborazione/discussioni/Generale/Revoca-amministratore-con-referendum-con-quorum.aspx

    Il Segretario Generale scrisse:

    Fattibilità tecnica: NO

    La proposta contrasta con le disposizioni di legge vigenti che non consentono di revocare gli amministratori.

    Per accogliere questa proposta sarebbe necessario una modifica a livello di legislazione nazionale. Per questo motivo al momento non è possibile inserirla all’interno del nostro Statuto.

    Allora io mandai un commento al gestore di quello spazio web del comune di Parma, che fu inserito in quella discussione a nome del ViceSindaco che diceva così:

    Nessuna città italiana ha ancora introdotto la revoca, nè individuale nè collettiva.

    Nel TUEL (testo unico enti locali)  art.38 e successivi viene indicato precisamente come viene eletto il consiglio comunale e provinciale e viene detto nel comma 1:

    1. L’elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

    Essendo questa una legge nazionale, essa ha forza maggiore di un atto amministrativo comunale.

    Quindi finchè non viene cambiato il TUEL (cerca con google l’intera legge), che è una legge nazionale, i comuni e le province non possono introdurre la revoca, sia essa individuale che collettiva.

    Ma nulla viene detto per quanto riguarda le Regioni nel TUEL.

    Il Professore Ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia e Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Marco Olivetti, nel saggio “Il recall e i nuovi statuti regionali” apparso in Aa.Vv., La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2001, p. 355-378. (scaricabile anche qui: Il recall e i nuovi statuti regionali), dopo una attenta analisi e comparazione tra gli strumenti della revoca in USA, Svizzera, Germania, Polonia, Venezuela e la compatibilità di essi con la Costituzione Italiana dice:

    “Al riguardo, sembra si debba distinguere tra la revoca dei singoli membri di una assemblea rappresentativa e la revoca di un intero organo rappresentativo o di organi esecutivi (monocratici o collegiali). A prescindere, per ora, dai problemi sistemici posti da queste ultime forme di revoca popolare, è solo la prima (la revoca di singoli rappresentanti) a porsi in netta antitesi con il principio del libero mandato parlamentare, in quanto essa costituisce un mezzo idoneo a vincolare – mediante l’eventualità del ricorso alla revoca – la libertà del parlamentare. Che il libero mandato parlamentare non sia invece incompatibile con forme di cessazione anticipata del mandato dell’organo legislativo-rappresentativo si può agevolmente dedurre dalla presenza, nell’ordinamento costituzionale statale, di un altro meccanismo istituzionale di questo tipo: lo scioglimento anticipato delle Camere (e dei Consigli regionali).

    Esclusa la possibilità di prevedere il recall dei singoli consiglieri regionali, pare allora ammissibile il recall del Consiglio regionale nel suo complesso. Quanto agli altri organi cui tale istituto possa essere esteso, sembra si possa annoverare fra essi il Presidente della Giunta regionale eletto direttamente dal corpo elettorale, mentre non è di per se evidente se si possa ragionare tecnicamente di recall riguardo ad organi non eletti direttamente, quali lo stesso Presidente della Giunta, ove lo statuto regionale preveda per esso l’elezione indiretta, e, in ogni caso, la Giunta regionale e i singoli membri di essa.”

    Riassumendo. La revoca in Italia si può fare collettivamente e non singolarmente a livello regionale. Come ad esempio avviene nei Cantoni Svizzeri.

    A livello regionale quindi, si può creare lo strumento di revoca o “rinnovazione integrale straordinaria” sull’intero Consiglio Regionale.

    Paolo Michelotto

    Poi rileggendomi bene la proposta di legge provinciale (TN) di iniziativa popolare Più Democrazia nel Trentino, scritta dagli amici Alex Marini, Stefano Longano e Cristiano Zanella avvalendosi come previsto dalla legge in vigore in Trentino degli esperti di diritto della Provincia, ossia degli stessi esperti che danno consulenze ai Consiglieri Provinciali nella stesura delle loro proposte di legge, ho scoperto che loro avevano suggerito una scappatoia. La revoca è sì proibita dalla normativa nazionale, ma nulla vieta di creare una iniziativa popolare, che non sfoci in un referendum, ma nella discussione di una mozione di sfiducia da essere discussa in Consiglio dai rappresentanti. Ovviamente è uno strumento meno forte della Revoca come viene intesa negli USA o in Venezuela o in Bolivia, ma è sempre molto di più di ciò che oggi un cittadino ha a disposizione, ossia nulla.

    Ecco come gli amici di Più Democrazia in Trentino avevano scritto la loro proposta:

    Art. 44
    Integrazione dell’articolo 7 della legge elettorale provinciale

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente:
    “1 bis. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori può essere proposta da cinquemila elettori iscritti nelle liste per l’elezione del Consiglio provinciale. Le sottoscrizioni sono raccolte con le modalità stabilite per le iniziative popolari dalla legge provinciale sulla democrazia diretta.”.

    Quindi a livello comunale non si può introdurre la revoca finchè la normativa nazionale non viene cambiata, MA si puà introdurre uno strumento che assomiglia alla revoca, ossia una iniziativa popolare per chiedere una mozione di sfiducia nei confronti di un rappresentante eletto. I cittadini non potranno esprimersi direttamente, perchè la discussione e il voto sarà in mano ai loro rappresentanti, ma potranno mandare un chiaro messaggio.

    Interessante notare che la legge di iniziativa popolare trentina è stata depositata dopo la raccolta firme nell’agosto 2012. Nell’agosto 2014, dopo 24 mesi, la legge provinciale vigente stabilisce che se essa non è stata discussa (e mancano 8 mesi) essa diventerà automaticamente il testo di un referendum propositivo che tutti i cittadini trentini potranno votare.

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