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  • Referendum obbligatori, confermativi, confermativi con controprogetto, abrogativi, di parti del comune, propositivi: cosa sono e come introdurli bene nello Statuto del Comune

    11 Settembre 2013

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    Postato in: democrazia diretta, referendum

    di Paolo Michelotto

    referendum

    In Svizzera, che è il paese con più antica pratica degli strumenti di democrazia diretta, dalla metà del 1800, esistono sostanzialmente due tipi di strumenti: l’iniziativa a voto popolare, di cui ho già parlato e il referendum, inteso come strumento di veto a decisioni prese dai rappresentanti, PRIMA che esse divengano effettive. In Italia esiste il referendum abrogativo per cassare una scelta presa magari 10 – 20 anni prima. In Svizzera invece esiste il referendum opzionale (chiamato anche confermativo) con cui i cittadini possono dire SI oppure NO a un provvedimento elaborato dai rappresentanti, PRIMA che esso entri in vigore. In questo senso il referendum opzionale (confermativo) è molto più forte del referendum abrogativo italiano. Se la legge è osteggiata dalla popolazione e rifiutata con un referendum, essa non entra neppure in vigore. Nella Costituzione del Cantone Zurigo esiste la forma ancora più evoluta di Referendum Confermativo con Controproposta formulata dai cittadini, che nello stesso giorno della votazione, possono bocciare il testo dei loro rappresentanti e approvarne uno alternativo. Inoltre esiste il Referendum Obbligatorio per una varietà di tematiche importanti, come ad esempio per approvare ogni cambiamento della Costituzione Cantonale. Mentre in Italia questo è proibito dal comma 4 dell’art 6 del Tuel (Testo Unico Enti Locali) che dice:

    Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

    Quindi in realtà i cittadini non possono fare referendum per proporre lo statuto o il cambiamento di qualche articolo dello statuto. Rimane da valutare e le opinioni sono divergenti, se questo comma impedisce che i cittadini facciano un referendum confermativo sui cambiamenti dello Statuto, dopo l’approvazione del Consiglio Comunale.

    In alcuni cantoni svizzeri esiste anche il Referendum sul Bilancio e quelli Finanziari che possono essere obbligatori o facoltativi. Nello Statuto del Comune di Villa Lagarina (TN) esiste il Referendum Frazionale, che interessa una parte del comune e richiede firme e votazioni solo di quella parte.

    Esiste in parecchi stati americani tra cui la California, il Referendum Propositivo, che lì viene chiamato Iniziativa, ma diversamente dalla Iniziativa svizzera, quella californiana non passa attraverso l’organo legislativo, perchè va direttamente e in tempi rapidi al voto popolare.

    Visto che gran parte di questi strumenti mancano nell’esperienza italiana, e che ciascuno ha dei pregi e caratteristiche peculiari, nulla ci vieta di pensare di adottare i più importanti tra quelli citati, in quanto espressione della parte migliore dell’esperienza democratica di vari paesi, maturata in decine e centinaia di anni.

    Ecco come si potrebbero scrivere gli articoli su tutti questi tipi di referendum da inserire negli Statuti Comunali delle città italiane, alcuni basati sulla Legge di Iniziativa Popolare “Quorum Zero e Più Democrazia”.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Referendum confermativo

    È sospesa l’entrata in vigore di un atto amministrativo, quando lo richieda, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme di almeno lo 0,2% degli elettori. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in Consiglio Comunale dell’atto amministrativo, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno il 2% degli elettori. La proposta di atto amministrativo sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.

    L’atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.

    Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.

    Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all’atto amministrativo, esso viene abrogato e non può più essere ripresentato prima di 5 anni.

    Gli atti amministrativi sottoposti a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l’esito favorevole del referendum.

    Il Consiglio Comunale non può modificare o eludere l’esito del voto popolare, per tutta la durata del suo mandato.

    Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per ogni modifica dello Statuto Comunale.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Referendum confermativo con controprogetto popolare

    Il comitato promotore del referendum confermativo può presentare un controprogetto elaborato entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo osteggiato.

    Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull’ammissibilità del controprogetto.

    La proposta del Consiglio Comunale e la controproposta del comitato referendario sono sottoposte al voto popolare.

    Gli elettori possono votare a favore della proposta del Consiglio Comunale o della controproposta del comitato referendario, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.

    Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Referendum propositivo

    È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto od in parte un nuovo atto amministrativo oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 3% degli elettori.

    La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    In caso di esito positivo, il Consiglio Comunale è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il Consiglio Comunale non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Referendum abrogativo

    È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di un atto amministrativo quando lo richiedano almeno il 2% degli elettori.

    La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Referendum e iniziative riguardanti parti del Comune

    Il Comitato dei Garanti su richiesta del Comitato Referendario decide se un quesito di una iniziativa o di un referendum affronta problemi di interesse generale, ma di rilevanza peculiare delle singole parti del Comune. Se il Comitato dei Garanti decide di effettuare la votazione popolare in parte del Comune, la raccolta firme e la votazione finale coinvolgono solamente i cittadini residenti.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Raccolta delle Firme

    La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative popolari, possono avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

    Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull’intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti alle norme, doveri e responsabilità penali valide per l’esercizio di dette funzioni.

    Il regolamento attuativo definirà le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Applicabilità degli strumenti di democrazia diretta

    Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell’Unione Europea.

    Ciascuna iniziativo o referendum deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Libretto informativo

    Viene assicurata la corretta informazione riguardo le proposte referendarie ed iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro 3 settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura dell’amministrazione, ad ogni elettore in forma cartacea e/o elettronica, e pubblicizzato opportumente sui media locali.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Diritto al voto referendario e delle iniziative popolari

    Hanno diritto a partecipare ai referendum e alle iniziative popolari i cittadini iscritti nelle liste elettorali; i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; gli apolidi e gli stranieri domiciliati nel territorio comunale, che abbiano pure compiuto il sedicesimo anno di età.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Voto postale e tramite nuovi media

    L’amministrazione comunale si impegna a studiare, sperimentare ed implementare quando possibile, nuovi metodi di votazione, tra cui quello postale, informatico e con altri mezzi di comunicazione esistenti.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Scrutatori volontari

    L’amministrazione comunale al fine di ottimizzare le risorse di cui dispone, si avvale quando possibile, di scrutatori volontari non retribuiti per le votazioni popolari.

    Statuto Comunale – Articolo XXX

    Abbinamento referendum comunali a votazioni nazionali ed europee

    I referendum e le iniziative a voto popolare sono abbinate quando possibile alle votazioni nazionali ed europee. In questo caso i seggi dei referendum comunali ed iniziative a voto popolare, sono aperti per la stessa durata delle votazioni nazionali ed europee.

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