di Paolo Michelotto
Iniziativa popolare a voto consiliare e a voto popolare
Il termine “iniziativa” ha nei Comuni italiani il significato di una proposta di atto amministrativo formulata da un comitato di cittadini, che raccoglie il sostegno di una determinata percentuale (dallo 0,5% all’1% a volte di più) di elettori e che viene depositata in Consiglio Comunale perchè sia lì discussa, generalmente senza tempi massimi previsti per la sua discussione e senza vincoli di una sua accettazione.
In Svizzera invece si intende per “Iniziativa” una proposta formulata dai cittadini, sostenuta dai cittadini, che passa per l’organo legislativo e che se non viene accettata va al voto popolare. In Svizzera l’organo legislativo ha diritto in questo caso di fare una controproposta, negli USA invece l’iniziativa va direttamente al voto. È chiaro che lo strumento “Iniziativa” usato in Svizzera e negli USA è molto più forte di quello usato in Italia. Nel Cantone Zurigo esiste anche l’iniziativa individuale, una proposta di un singolo cittadino, che diventa una iniziativa effettiva se sostenuta da un certo numero di Consiglieri. Il gruppo di studio che nel 2011-2012 aveva creato il testo della Legge di Iniziativa Popolare Quorum Zero e Più Democrazia (depositata in Parlamento con 52000 firme il 24 agosto 2012 e finora non discussa) aveva pensato di mantenere lo strumento con il significato italiano e quello con il significato svizzero semplicemente scrivendo nella sua definizione chi avrebbe dovuto votarlo. Così sono nati:
Iniziativa popolare a voto consiliare
Iniziativa popolare a voto popolare
Nel caso degli Statuti Comunali possono assumere questa forma:
Statuto Comunale art. XXX
Iniziativa popolare a voto consiliare
I cittadini possono esercitare l’iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.
I promotori di una iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 cittadini elettori.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari allo 0,5% del numero degli elettori del Comune. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 180 giorni.
Il testo della proposta di iniziativa popolare a voto consiliare deve essere consegnato alla Segreteria Generale.
Una iniziativa popolare a voto consiliare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile.
La discussione può avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria Generale.
In mancanza di voto consiliare la iniziativa sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti.
Statuto Comunale art. YYY
Iniziativa popolare a voto popolare
I cittadini possono esercitare l’iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.
I promotori di una iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 cittadini elettori.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all’1% del numero degli elettori del Comune. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 180 giorni.
Il testo della proposta di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria Generale.
Una iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile.
Il Consiglio Comunale può prendere in esame la proposta di iniziativa popolare a voto popolare ed ha il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
In caso che il Consiglio Comunale approvi l’atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.
Il Consiglio Comunale può elaborare una controproposta di atto amministrativo.
La proposta popolare e la controproposta consiliare sono sottoposte al voto popolare.
Se l’atto amministrativo non è stato approvato dal Consiglio Comunale entro 12 mesi dalla presentazione al Segretario Comunale, la iniziativa popolare e l’eventuale controproposta consiliare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale.
Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.
Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti.
Il Consiglio Comunale non può modificare la iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata del suo mandato.
Esempio di come viene trattato il diritto di iniziativa nella Costituzione del Cantone Zurigo (Svizzera)
B. Diritto d’iniziativa
Art. 23 Oggetto dell’iniziativa
Con un’iniziativa si può chiedere in ogni tempo:
a. la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale);
b. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge (iniziativa legislativa);
c. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum;
d. il deposito da parte del Cantone di un’iniziativa in sede federale;
e. l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato.
Art. 24 Autori dell’iniziativa
Possono presentare un’iniziativa:
a. 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare);
b. una o più autorità (iniziativa delle autorità);
c. un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale).
Art. 25 Forma dell’iniziativa
Un’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.
L’iniziativa dev’essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore.
L’iniziativa che non rispetti il principio dell’unità della forma è trattata come proposta generica.
La forma giuridica in cui va concretata un’iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio.
Art. 26 Esame preliminare dell’iniziativa popolare
Prima dell’inizio della raccolta delle firme, l’iniziativa popolare è esaminata per accertare se le prescrizioni relative alla forma siano rispettate.
Art. 27 Riuscita formale dell’iniziativa popolare
Un’iniziativa popolare è considerata formalmente riuscita se, entro sei mesi dall’esame preliminare, è depositata con il numero di firme richiesto.
Art. 28 Validità
Un’iniziativa è valida se:
a. rispetta il principio dell’unità della materia;
b. non è contraria al diritto superiore;
c. non è manifestamente inattuabile.
Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative popolari che non soddisfano tali condizioni. Può però anche dichiararle non valide soltanto in parte o scinderle.
Il Gran Consiglio decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Art. 29 Procedura in caso di iniziative popolari
Un’iniziativa popolare dev’essere sottoposta al voto del Popolo nei 30 mesi dopo il deposito.
Se l’iniziativa è in forma di proposta generica e il Gran Consiglio decide di non far preparare un progetto elaborato, la votazione popolare deve avvenire nei 18 mesi dopo il deposito dell’iniziativa.
Art. 30 Controprogetto a un’iniziativa popolare
Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all’iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale.
Se il Gran Consiglio presenta un controprogetto, la votazione popolare deve avvenire nei 36 mesi dopo il deposito dell’iniziativa.
Art. 31 Iniziativa delle autorità e iniziativa individuale; procedura
Se 60 membri del Gran Consiglio sostengono provvisoriamente un’iniziativa delle autorità o un’iniziativa individuale, l’iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato per rapporto e proposta.
Se questo sostegno provvisorio è negato o se l’iniziativa non ottiene una maggioranza nella deliberazione parlamentare sulla proposta governativa, l’iniziativa è considerata non riuscita.
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