di Paolo Michelotto
Istanze e petizioni
Questi strumenti di democrazia apparentemente minori e normalmente poco conosciuti ed usati dai cittadini, devono avere termini certi per essere funzionanti. Generalmente sono descritti male e molto sinteticamente negli statuti comunali. Ecco invece la mia proposta per Istanze e petizioni, basata sulla chiara proposta fatta a Cavallino – Treporti (VE) dal comitato Più Democrazia nella loro proposta di regolamento sugli strumenti di democrazia diretta.
http://piudemocraziacavallinotreporti.wordpress.com/testo-legge/
Statuto Comunale Art. XXX
Istanze
1.Le istanze sono volte a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
2. Modalità di presentazione:
1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati.
3. All’atto della presentazione, l’Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.
3. Esito e comunicazioni:
1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti.
2. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.
3. In esito all’istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta in merito al provvedimento adottato, ovvero esplicita le motivazioni in merito alla mancata adozione di un provvedimento determinato.
Statuto Comunale Art. ZZZ
Petizioni
1. Le petizioni sono intese a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti e vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.
2. Presentazione e Raccolta delle firme
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può presentare petizioni agli organi dell’Amministrazione Comunale.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione e indica nome e indirizzo del soggetto cui indirizzare la risposta.
3. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. Deposito della petizione ed esame ai fini dell’ammissibilità:
1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l’Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, ovvero viene presentata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In quest’ultimo caso ai promotori è fatto obbligo di conservare la documentazione autentica e ad esibirla su richiesta delle autorità preposte.
2. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l’esame di ammissibilità della petizione, accertandone la riferibilità alle funzioni del Comune.
3. La petizione viene pubblicata sulla bacheca comunale e sul sito internet comunale per un periodo prefissato di 180 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.
4. Nel periodo di pubblicazione è concessa la sottoscrizione della petizione da parte di qualsiasi soggetto tramite deposito della firma sugli appositi moduli presenti nella sede comunale ovvero tramite deposito della firma presso i punti di raccolta organizzati dai promotori nell’ambito di eventi pubblici correlati all’iniziativa o nei luoghi pubblici appositamente individuati per la propaganda elettorale e referendaria, oppure tramite procedura di sottoscrizione della petizione online all’interno del sito internet Comunale
4. Trattazione della petizione:
1.Qualora la petizione sia presentata con meno di 30 firme o non raggiunga la quota di 30 firme entro i 180 giorni dalla data di pubblicazione:
a) il sindaco è tenuto a dare risposta scritta al soggetto o comitato proponente specificando nel testo le valutazioni in merito alla petizione
b) la risposta dovrà essere pubblicata nell’apposito link sul sito internet comunale
2. Qualora la petizione sia presentata con almeno 30 firme o raggiunga la quota di 30 firme entro i 180 giorni dalla data della pubblicazione:
a) il proponente è invitato ad illustrare la petizione al consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.
b) la petizione segue l’iter dell’interrogazione a risposta scritta
felice ha scritto
1desidero sapere ,se il comune non ha risposto, ad una petizione dei cittadini ,cosa si puo fare per via legale,e a quale avvocato o giudice bisogna rivolgersi ,dopo 2 anni di attesa anno scritto solo i vigili urbani in merito ad una strada ridotta come un colabrodo ,grazie saluto l’amico paolo
10/31/13 10:03 PM | Comment Link
paolo michelotto ha scritto
2Felice, bisogna sapere qual è il comune, leggere il suo statuto e regolamento attuativo di questo punto (ogni comune è diverso da un altro). Poi ci si può rivolgere al difensore civico comunale se esiste o appoggiarsi a quello competente. Ad esempio a Vicenza hanno stipulato una convenzione per cui i cittadini di Vicenza possono rivolgersi al dif civico regionale per argomenti di carattere comunale. Anche qui ogni comune ha le sue regole.
11/3/13 12:23 PM | Comment Link