di Paolo Michelotto
grande merito al gruppo di cittadini di Vicenza (Più Democrazia e Partecipazione a Vicenza) che dal 2003 chiedono migliori strumenti democratici per dare voce ai cittadini.
Allo scoccare del decimo compleanno visto che il gruppo nacque proprio nel gennaio 2003, finalmente, oggi 9 gennaio 2013, il Consiglio Comunale di Vicenza ha approvato all’unanimità il nuovo Statuto Comunale. All’unanimità i consiglieri hanno deciso finalmente di togliere il quorum dai referendum comunali. Inoltre hanno introdotto i referendum propositivi e abrogativi e quelli abbinati propositivi/abrogativi, mentre finora esisteva il solo consultivo.
È la prima grande città italiana (100.000 abitanti), l’undicesimo comune in Italia, il primo fuori dalla regione Trentino Alto Adige.
È sicuramente un segno che la sensibilità politica sta cambiando, che i consiglieri comunali di Vicenza sono aperti alle esigenze dei cittadini, ma gran parte di questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno di 10 anni del gruppo Più Democrazia e Partecipazione coordinato da Annamaria Macripò (a cui ho avuto l’onore di aver partecipato fino al 2006) tramite innumerevoli iniziative. Dal 2003 abbiamo sostenuto con forza l’idea del bilancio partecipativo. Nel 2005 abbiamo cominciato a pensare e a parlare e ad agire per togliere il quorum dai referendum comunali, abbiamo realizzato assemblee partecipate sull’argomento, nel 2006 abbiamo organizzato il primo referendum comunale in Italia per togliere il quorum e introdurre strumenti di democrazia migliori. Il referendum vide il successo schiacciante dei votanti, ma fu ignorato dagli amministratori di allora in quanto “debole” referendum consultivo. Poi si susseguirono assemblee pubbliche, convegni, un’iniziativa di delibera popolare, incontri con esperti, interviste agli amministratori. Il gruppo ha fatto ciò che era umanamente possibile per continuare a sollecitare gli amministratori ad attuare quanto richiesto dalla maggioranza dei cittadini. Ed infine oggi la votazione finale.
Un grande grazie anche ai consiglieri più sensibili che hanno aiutato in questo percorso e ce ne sono stati.
Certo non è ancora un testo ottimale come quello delle città svizzere o californiane. C’è l’obbligo di abbinare i referendum comunali alle votazioni nazionali e regionali. E se non ci sono per 3 anni, si deve aspettare 3 anni con pazienza. Ci sono un sacco di argomenti su cui i cittadini non possono utilizzare i referendum. C’è una definizione fumosa di questi argomenti su cui il comitato dei garanti di nomina del consiglio comunale potrà esercitare ampia discrezione. C’è l’enorme numero di firme autenticate (5000) da raccogliere (per dei cittadini questo è davvero un numero enorme. Ho partecipato alla raccolta nel 2005 – 2006 e so quanto sia difficile. Non è come per i partiti organizzati che se le auto autenticano.)
10 anni sono tanti nella vita delle persone e danno l’idea della lentezza con cui questi strumenti possono essere ottenuti. Tanta fatica e tanto tempo e tanta pazienza. L’importante è non perdere la speranza e continuare. Ma questa non è una caratteristica solo italiana. I decenni sono stati necessari anche in Svizzera, in California, in Germania per affermare questi strumenti.
Ma comunque, con tutti i suoi limiti, un enorme passo in avanti. E un esempio per tutta Italia!
Che spero sia presto seguito dalla mia città Rovereto dove si discuterà dello stesso argomento martedì 15 gennaio 2013 in Consiglio Comunale.
Qui riporto il testo del nuovo statuto che riguarda i referendum:
CAPO IV IL REFERENDUM
SEZIONE I
(TIPI DI REFERENDUM E LORO DISCIPLINA)
ART. 27 (Tipi di referendum)
1. Il Comune di Vicenza riconosce i referendum quali essenziali momenti di esercizio della sovranità popolare e di espressione di partecipazione dei vicentini alle scelte di governo della città e quali strumenti di integrazione della democrazia rappresentativa con la democrazia diretta nelle decisioni riguardanti la comunità vicentina.
2. I referendum sono di natura consultiva, propositiva, abrogativa e abrogativa-propositiva.
ART. 28 (Disciplina dei referendum)
1. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione disciplina ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei referendum, non normati dallo Statuto, ivi compresa l’espressione del giudizio di ammissibilità degli stessi.
SEZIONE II (REFERENDUM CONSULTIVO)
ART. 29 (Titolarità ed ambito di esercizio)
1. 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, due terzi del Consiglio comunale e il Sindaco possono richiedere l’indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Consiglio comunale o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell’intera comunità.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:
a) lo Statuto
b) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;
c) il regolamento del Consiglio comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
d) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) le espropriazioni per pubblica utilità;
i) l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa;
l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
m) l’esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali.
3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono celebrati in un’unica tornata elettorale.
4. Entro 30 giorni dalla consultazione referendaria, il Consiglio comunale discute l’esito della stessa ed entro 60 giorni l’organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o di non ulteriore seguito, che, attraverso il Presidente del Consiglio comunale, devono essere comunicati a tutti gli organi di informazione locali.
SEZIONE III (REFERENDUM PROPOSITIVO)
ART. 30 (Titolarità ed ambito di esercizio)
1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere di effettuare un referendum propositivo in ordine ad un atto di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le stesse materie per le quali non si può svolgere il referendum consultivo.
3. Il quesito deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.
4. Il referendum non si svolge se, prima dell’effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
5. Il referendum è valido con qualsiasi partecipazione degli aventi diritto al voto e dovrà svolgersi necessariamente in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.
SEZIONE IV (REFERENDUM ABROGATIVO)
ART. 31 (Titolarità ed ambito di esercizio)
1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo atti concernenti materie per le quali è escluso il referendum consultivo.
3. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
b) quando l’eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell’avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l’abrogazione.
4. Il referendum non si svolge se, prima dell’effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
5. Il referendum è valido con qualsiasi partecipazione degli aventi diritto al voto e dovrà svolgersi necessariamente in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.
6. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all’abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Gli organi competenti possono deliberare di sospendere l’efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l’esito della consultazione stessa per garantire l’erogazione di servizi pubblici.
8. In ogni caso, l’effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.
SEZIONE V (REFERENDUM ABROGATIVO-PROPOSITIVO)
ART. 32 (Titolarità ed ambito di esercizio)
1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo- propositivo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo atti concernenti materie per le quali è escluso il referendum consultivo, propositivo e abrogativo.
3. Il referendum non si svolge se, prima dell’effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
4. Il referendum è valido con qualsiasi partecipazione degli aventi diritto al voto e dovrà svolgersi necessariamente in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.
5. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all’abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi. Il quesito propositivo deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.
Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l’atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare.
6. Gli organi competenti possono deliberare di sospendere l’efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l’esito della consultazione stessa per garantire l’erogazione di servizi pubblici.
7. In ogni caso, l’effetto abrogativo-propositivo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.
CIRO RAMASCHIELLO ha scritto
1Mi complimento con quanti hanno creduto e si sono impegnati…
01/10/13 4:32 PM | Comment Link
Enrico Pistelli ha scritto
2I miei complimenti a tutti i vicentini di “Più Democrazia e Partecipazione”.
Hanno compiuto, assieme agli amministratori, il primo passo verso una compiuta democrazia!
Bell’esempio di impegno decennale, costanza e fedeltà premiate
01/10/13 11:49 PM | Comment Link
vittorio salvatore ha scritto
3Complimenti vivissimi. Siete un esempio per tutti i Comuni dell’Italia. Farò circolare la notizia tra gli amici a Roma. Qui sarà molto difficile fare la stessa cosa. Ma ci dobbiamo provare.
Grazie per avermi tenuto informato. Vittorio Salvatore
01/27/13 7:15 AM | Comment Link
il blog di paolo michelotto » Comuni (e altri enti locali) con quorum zero in Italia » Democrazia Diretta e dei Cittadini ha scritto
4[...] Approfondimenti sul quorum zero nel comune di Vicenza [...]
06/17/13 10:44 AM | Comment Link