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  • A Concorezzo (MB) è stata presentata una mozione per togliere il quorum dai referendum comunali

    14 Luglio 2011

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    Postato in: democrazia diretta, quorum, referendum, revoca degli eletti

    di Paolo Michelotto

    Roberto Brambilla (consigliere di lista civica) mi ha inviato il testo esatto della mozione che lui ha presentato in Consiglio Comunale di Concorezzo (MB) il 25 maggio 2011. E che riporto qui in allegato e in esteso.

    È stata scritta in collaborazione con Dario Rinco ed è un buon esempio anche per altri comuni italiani. Era stata anche inserita nel libro “Vivere meglio con Più Democrazia” che si può scaricare qui.

    Finora non è stata minimamente presa in esame dal consiglio comunale, per cui Roberto sta pensando di percorrere altre strade, visto che il Regolamento sui Referendum manca da 10 anni e si potrebbe configurare il reato di Omissione d’Atti d’Ufficio. Ma mi aggiornerà presto sulle decisioni prese. Tra le altre cose sostiene con forza l’idea di fare una legge di iniziativa popolare nazionale per togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta e non esclude di portare avanti una iniziativa analoga a livello locale nel suo comune, contemporaneamente.

    2011-02 Bozza regolamento referendum Concorezzo vers 4

    Proposta di modifica dello statuto comunale Concorezzo vers. 1.0

    Ecco i testi estesi:

    Proposta di cambiamento dello statuto comunale agg. 20 maggio 2011

    Premessa per il lettore.

    In caso di Statuti perfettibili come quello di Concorezzo, avvalendosi dell’articolo 94 dello statuto, “Revisione dello statuto”,comma 1: ”la revisione statutaria può essere proposta da: b) ciascun Consigliere Comunale”. Quindi un consigliere anche di minoranza può chiedere di modificare lo Statuto.

    Facciamo notare che il Comune di Concorezzo ha il solo referendum consultivo (quindi la tipologia più “blanda” di tutte) e inoltre, affinché sia valido, richiede il superamento di un quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto: un vero eccesso di garantismo per uno strumento di basso livello!

    Proposta di miglioramento dello statuto comunale per aumentare il livello di coinvolgimento dei cittadini del nostro comune e proposta di regolamento comunale attuativo dei referendum”

    Considerato che

    - il regolamento attuativo dei referendum è previsto dallo statuto comunale di Concorezzo ma non è ancora stato redatto

    - stiamo vivendo in una epoca caratterizzata dall’allontanamento generalizzato dei cittadini nelle istituzioni

    • è compito di una buona amministrazione cercare di diminuire la distanza tra eletti ed elettori

    • la democrazia partecipativa non vuole sostituire la democrazia rappresentativa bensì vuole migliorarla e integrarla dando ai cittadini strumenti efficaci per poter intervenire nel corso di un mandato amministrativo quinquennale,

    • il programma elettorale dell’attuale maggioranza recita a pag. 18 “ Il Comune è il luogo dove si manifesta la partecipazione democratica e la crescita sociale di una comunità. Ai cittadini devono essere sempre garantiti la conoscenza e l’accesso alle informazioni. Il dialogo permanente con i cittadini sarà un impegno prioritario per la nostra Amministrazione”. Mentre quello del centro sinistra recita a pag. 5 “confrontarsi periodicamente con i cittadini per verificare la coerenza tra le cose realizzate o programmate e le “promesse” elettorali e valutarne gli eventuali scostamenti e/o modifiche”

    - con riferimento al vigente Statuto del Comune di Concorezzo

    • l’articolo 2, “finalità, dello Statuto” al comma 3 recita: “Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese”.

    • l’articolo 3, “obiettivi dell’azione”, comma 2 recita: “Il Comune di Concorezzo ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta,”

    • l’articolo 5 , “partecipazione, informazione e accesso alle strutture”, al comma 1 recita: Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini”,

    • l’articolo 8, “i regolamenti comunali”, comma 1 recita: “I regolamenti comunali costituiscono atti fondamentali del Comune, formati e approvati dal Consiglio, salvo quanto previsto al successivo comma, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli”;

    • l’articolo 50, “indirizzi regolamentari”, al comma 1 recita: “Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare”;

    • l’articolo 57, “rilevanza degli elementi acquisiti”, comma 1 dice che l’Amministrazione comunale non è vincolata dal risultato del referendum consultivo; e quindi ne risulterebbe uno svilimento del lavoro fatto dai cittadini

    • il mancato raggiungimento del quorum previsto nel referendum porterebbe ad una notevole frustrazione dei cittadini che si sono impegnati o hanno votato e si rivelerebbe un’inutile perdita di denaro pubblico;

    Proposte di modifiche dello Statuto del Comune di Concorezzo

    1) – l’articolo 47

    da: Referendum consultivo

    a: Referendum

    2) – l’articolo 47 comma 1

    da: il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all’amministrazione locale, il referendum consultivo, per le materie di esclusiva competenza locale.

    a: il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all’amministrazione locale, il referendum consultivo, il referendum abrogativo e il referendum deliberativo degli atti comunali per le materie di esclusiva competenza locale. Gli atti comunali sono sottoposti a referendum confermativo quando entro 100 giorni dalla loro pubblicazione ne facciano domanda almeno il 2% degli iscritti alle liste elettorali del Comune.

    3) - l’articolo 48, richiesta di referendum, al comma 1

    da: il referendum può essere richiesto, tramite un Comitato di promotori, da almeno il 15% degli elettori del Comune o dai due terzi dei componenti il Consiglio Comunale;

    a: il referendum può essere richiesto, tramite un Comitato di promotori, da almeno il 2% degli elettori del Comune o dai due terzi dei componenti il Consiglio Comunale;

    4) – l’articolo 48, richiesta di referendum, al comma 4

    da: per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere addetto ad un qualsiasi Ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune, dal Sindaco, da un Assessore, dal Segretario Comunale o da altri funzionari comunali all’uopo incaricati. Il termine per la raccolta delle firme è di due mesi. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli dì cui all’articolo 32, della Legge 142/90, con esclusione delle materie elencate all’articolo 47, comma 3, dello Statuto

    a : per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere addetto ad un qualsiasi Ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune, dal Sindaco, da un Assessore, dal Segretario Comunale o da altri funzionari comunali all’uopo incaricati. Il termine per la raccolta delle firme è di sei mesi. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli dì cui all’articolo 32, della Legge 142/90, con esclusione delle materie elencate all’articolo 47, comma 3, dello Statuto

    5) - l’articolo 50, indirizzi regolamentari, comma 5 dello statuto comunale

    da: il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto

    a: il referendum è valido con qualsiasi numero di votanti;

    6) – l’articolo 57 – Rilevanza degli elementi acquisiti, comma 1

    da: Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli del presente Capo vincola l’Amministrazione; essa ha però l’obbligo dì tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata;

    a: Effetti del referendum. Il referendum propositivo o abrogativo è vincolante per l’amministrazione comunale.

    7) – l’articolo 58, iniziativa popolare, al comma 1

    da: L’iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione dì proposte sottoscritte da almeno il 15% degli elettori residenti nel Comune;

    a : L’iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione dì proposte sottoscritte da almeno il 2% degli elettori residenti nel Comune;

    8) – l’articolo 58, iniziativa popolare, del comma 4

    da: In ordine a ciascuna proposta il Consiglio delibera in via definitiva, sentiti i promotori, entro le prime tre successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell’inoltro. Decorsi inutilmente gli indicati termini, è facoltà degli interessati avviare un procedimento dì referendum consultivo sulla medesima proposta.

    a: In ordine a ciascuna proposta il Consiglio delibera in via definitiva, sentiti i promotori, entro le prime tre sedute successive e comunque entro sei mesi dalla data dell’inoltro. Decorsi inutilmente gli indicati termini, l’amministrazione dovrà avviare un procedimento dì referendum propositivo sulla medesima proposta.

    Proposta di nuovo articolo da inserire

    9) – l’articolo 47 bis – Referendum di revoca dell’eletto

    1)- il 15 % dei votanti alle ultime elezioni comunali può chiedere tramite referendum la rimozione (revoca) di un consigliere comunale, di un assessore non consigliere o del Sindaco.

    2) Il referendum di revoca dell’eletto è accolto sulla base del principio di una condotta particolarmente pregiudizievole agli interessi della Comunità locale.

    3) Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle proposte di referendum di revoca è espresso da apposita Commissione di garanzia composta da 5 membri nominata all’inizio di ogni legislatura …..

    4) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

    1. Il decadimento è approvato se alla votazione del referendum è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Si propone inoltre si valutare l’allegata bozza di regolamento attuativo dei referendum

    (vedi altro file)

    Regolamento per l’attuazione e il funzionamento dei referendum comunali.

    Art. 1 – Oggetto

    1 – Il presente regolamento disciplina gli istituti dei referendum previsti dall’articolo 47 dello Statuto comunale tra le forme di consultazione popolare.

    2 – Attraverso i referendum i cittadini elettori esprimono i propri intendimenti in merito a tematiche che rivestano rilevante interesse per l’intera comunità locale e rientrino tra le materie di esclusiva competenza comunale.

    Art. 2 – Modalità per l’avvio della consultazione

    1 – Coloro che intendono assumere l’iniziativa di un referendum procedono alla raccolta, con le modalità di cui all’articolo 48 comma 4 dello Statuto comunale di almeno venti sottoscrizioni di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune a sostegno della costituzione di un Comitato promotore composto da cinque membri. Il Comitato designa uno dei componenti quale destinatario delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.

    2 – La proposta sottoscritta ai sensi del comma precedente reca la specifica indicazione delle generalità dei componenti del costituito Comitato, il nome del destinatario delle comunicazioni e del quesito che i promotori intendono sottoporre alla consultazione referendaria.

    3 – La documentazione contenente la proposta e le sottoscrizioni è inoltrata dal Comitato, unitamente a una relazione sulle finalità dell’iniziativa referendaria, al Sindaco che provvede a trasmetterla al Segretario comunale entro i successivi quindici giorni corredata da eventuali osservazioni circa l’ammissibilità del quesito.

    Art. 3 – Ammissibilità del quesito

    1 – La decisione circa l’ammissibilità del quesito è rimessa alla Commissione di cui all’articolo 49 comma 1 dello Statuto comunale, presieduta dal Segretario comunale e composta, oltre da quest’ultimo, dal Difensore civico o se inesistente dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Monza e Brianza e da un esperto in materie giuridiche nominato dal comitato referendario e scelto tra avvocati, docenti universitari, segretari generali e tra funzionari della Pubblica amministrazione. I funzionari pubblici assolvono a tale incarico senza corrispettivo, indennità o gettone di presenza.

    2 – E’ compito del Segretario comunale convocare detta commissione entro quindici giorni dalla data nella quale riceve la documentazione di cui al comma 2 dell’articolo precedente.

    3 – Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono presentare memorie alla Commissione fino alla pronuncia sull’ammissibilità del quesito.

    4 – La Commissione, che non può riunirsi se non con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti, non essendo in alcun caso ammessa l’astensione, decide nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 avendo riguardo esclusivamente ai seguenti parametri:

    a) non riconducibilità dell’oggetto alle materie di cui all’articolo 47 comma 2 dello Statuto comunale;

    b) l’oggetto del referendum deve essere di esclusiva competenza del Comune;

    c) esistenza di un rilevante interesse per l’intera comunità;

    d) univocità, comprensibilità e correttezza del quesito;

    e) regolarità della costituzione del Comitato promotore.

    5 – La decisione motivata della Commissione, delle cui riunioni deve essere tenuto apposito verbale ad opera del Segretario comunale, viene comunicata al Sindaco e notificata al Comitato promotore entro cinque giorni dalla data nella quale è assunta.

    6 – Qualora il quesito sia dichiarato inammissibile, il Comitato può chiedere nel termine di venti giorni dalla notificazione della decisione, che il Consiglio comunale sia convocato per pronunciarsi in via definitiva e il Sindaco deve provvedere in tal senso entro i successivi trenta giorni.

    7 – Ove il quesito sia ammesso, la decisione della Commissione è comunicata a cura del Sindaco al Consiglio comunale, che ne prende atto con apposita deliberazione nella prima adunanza utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall’effettuazione della comunicazione di cui al comma 5.

    Art. 4 – Raccolta firme

    1 – La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata con appositi moduli in carta libera, predisposti a cura dei promotori, recanti le generalità dei componenti del Comitato, il quesito formulato e ammesso dalla Commissione per il referendum, nonché gli estremi dell’atto consiliare di cui al comma 7 dell’articolo precedente.

    2 – Entro quindici giorni dall’adozione di detto atto il Comitato, per il tramite di un proprio componente, presenta i moduli destinati alla raccolta delle firme al Segretario comunale, che provvede contestualmente a vidimarli apponendo su ciascuno di essi il numero d’ordine, il timbro, la data e la propria firma e li rimette immediatamente nella disponibilità dei promotori.

    3 – Le sottoscrizioni raccolte su moduli non vidimati non sono valide.

    Art. 5 – Autenticazione

    1 – I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono apporre la propria firma sui moduli di cui all’articolo precedente, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed estremi di un documento di identificazione.

    2 – Sono legittimati all’autenticazione i notai, i cancellieri degli uffici giudiziari, il Segretario comunale, il personale comunale dallo stesso delegato, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, gli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge e i promotori del quesito referendario sotto la loro diretta responsabilità.

    3 – L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e, ove effettuata cumulativamente per tutte le firme contenute in un foglio, specificare il numero delle sottoscrizioni raccolte.

    4 – L’Amministrazione comunale adotta le opportune misure per garantire l’effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

    Art. 6 – Deposito

    1 – La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i moduli recanti una o più firme, deve essere presentata da almeno due componenti del Comitato promotore al Segretario comunale entro il numero di giorni previsto dallo Statuto calcolato dalla data in cui è stata effettuata la vidimazione ai sensi dell’articolo 4 comma 2.

    2 – Del deposito è dato atto mediante verbale scritto ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori che provvedono al deposito stesso e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte. Detto verbale è redatto in duplice originale, uno dei quali viene allegato alla richiesta per il successivo inoltro della Commissione per il referendum, l’altro consegnato ai presentatori a prova dell’avvenuto deposito.

    3 – Decorso il termine di cui al primo comma senza che siano state depositate le firme necessarie, il Segretario comunale dichiara chiusa la raccolta e dispone l’archiviazione della consultazione referendaria dandone comunicazione al Comitato promotore. In tal caso non può essere presentata una nuova proposta referendaria avente sostanzialmente ad oggetto lo stesso quesito se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla data della deliberazione di cui all’articolo 3 ultimo comma.

    Art. 7 – Verifica della regolarità

    1 – Nel termine di dieci giorni dalla data del deposito delle firme il Segretario comunale convoca la Commissione per il referendum, la quale procede, entro i successivi venti giorni, alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al Comitato promotore e avvalendosi della collaborazione dell’ufficio elettorale del Comune.

    2 – Se la verifica dà esito positivo, il Segretario comunale comunica, entro cinque giorni dalla conclusione della medesima, la definitiva ammissione della consultazione referendaria al Sindaco e al Comitato promotore; in caso contrario provvede nei modi di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente e trova applicazione la preclusione temporale ivi stabilita.

    Art. 8 – Indizione

    1 – Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione della definitiva ammissione del referendum il Sindaco convoca il Consiglio comunale affinché ne prenda atto e indica ai sensi dell’articolo 48 comma 3 la consultazione referendaria stabilendo la data della votazione che deve aver luogo di domenica

    2 – E’ consentito l’accorpamento di più referendum, nel numero massimo di cinque, in un’unica tornata elettorale, fermo restando il rispetto dell’ordine determinato con riferimento al giorno della deliberazione consiliare di cui al comma precedente.

    3 – La consultazione referendaria non può aver luogo:

    a) in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali ai sensi dell’articolo 47 comma 4

    b) nel periodo tra il 2 giugno e il 30 settembre

    c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra l’indizione di comizi elettorali e l’elezione del nuovo Consiglio comunale. I referendum che siano stati già indetti nei periodi ci cui alle lettere a) e b) vengono sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva.

    4 – Il Sindaco dà notizia dell’indizione del referendum mediante affissione dell’atto all’Albo pretorio e a mezzo di manifesti da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, nei quali è riportato il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione, il giorno e l’ora della votazione, nonché le sedi dove gli elettori dovranno recarsi a votare.

    Art. 9 – revoca o sospensione

    1 – Il referendum può essere revocato qualora l’oggetto del requisito non abbia più ragion d’essere a causa di fatti o atti sopravvenuti e sospeso in presenza di circostanze che ne pregiudichino temporaneamente l’efficacia.

    2 – La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio comunale, previo parere della Commissione per il referendum con la maggioranza dei Consiglieri assegnati

    Art. 10 – Propaganda

    1 – La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei quarantacinque giorni antecedenti quello della votazione.

    2 – La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente ai Gruppi consiliari e al Comitato dei promotori e ai Comitati del referendum negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo nella forma più economica e utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell’Ente e mano d’opera comunale.

    3 – Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione la Giunta comunale individua e delimita gli spazi di cui al comma precedente con deliberazione recante l’elenco dei luoghi ove sono ubicati e la ripartizione delle relative superfici, da notificarsi, il giorno successivo a quello dell’adozione, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Comitato dei promotori e ai comitati del referendum.

    4 – L’affissione è gratuita ove venga effettuata a cura dei diretti interessati; è soggetta al pagamento dei relativi diritti se ne viene richiesta l’effettuazione a mezzo del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

    5 – In relazione alle altre forme di propaganda previste dall’articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modifiche, le facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite a ogni gruppo Consiliare, al Comitato promotore e ai comitati del referendum.

    6 – Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alla normativa vigente in materia elettorale.

    Art. 11 – Votazione

    1 – La consultazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

    2 – Hanno diritto al voto i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

    Art. 12 – Ufficio comunale per il referendum

    1 – Entro i venti giorni successivi alla data di indizione della consultazione, si insedia, su nomina del Sindaco, l’Ufficio comunale per il referendum, composto dal Segretario comunale, dal responsabile dei servizi demografici e da un funzionario comunale di comprovata esperienza e competenza.

    2 – L’ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all’organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati e di esprimersi su eventuali reclami. Nell’adempimento di tali funzioni si avvale dell’Ufficio elettorale del Comune.

    3 – Ai lavori dell’Ufficio comunale per il referendum può assistere un rappresentante del Comitato promotore e di ogni Comitato referendario.

    Articolo 13 – Uffici di sezione

    1 – La ripartizione del territorio comunale in sezioni coincide con quella delle ultime elezioni che vi hanno avuto luogo.

    2 – L’Ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente, dal segretario a da due scrutatori.

    3 – Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione secondo i criteri e le modalità di cui alla normativa vigente per le elezioni amministrative. A dette nomine provvede direttamente a mezzo di sorteggio l’Ufficio comunale per il referendum attingendo per i presidenti all’elenco utilizzato per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il segretario.

    4 – Il compenso dovuto ai componenti degli Uffici di sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che rimette al funzionario competente la determinazione dell’impegno di spesa complessivo per l’intero procedimento referendario.

    art. 14 – Operazioni di voto

    1 – L’insediamento dell’Ufficio di sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento della consultazione. Le operazioni di voto hanno luogo dalle ore 8,30 alle ore 22,00 in un’unica giornata di domenica.

    2 – Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti del seggio, considerandosi al tal fine anche il segretario.

    3 – L’Ufficio comunale per il referendum redige un elenco, in duplice copia e distinto per sesso, dei cittadini iscritti alle liste elettorali in ciascuna sezione, che sarà utilizzato come registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.

    4 – Le schede, di tipo unico e colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito ammesso ai sensi del presente regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all’elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

    5 – Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

    6 – Per accedere al voto è necessaria unicamente l’esibizione di un documento di identificazione, i cui estremi vengono riportati sull’elenco, accanto all’elettore cui si riferiscono, da un componente dell’Ufficio di sezione.

    7 – L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

    Art. 15 Operazioni si scrutinio

    1 – Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ininterrottamente fino al loro completamento.

    2 – Concluse le operazioni, il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto, chiusi in apposito plico sigillato, vengono recapitati all’Ufficio comunale per il referendum.

    3 – In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l’Ufficio di sezione osserva, ai fini dello scrutinio, l’ordine indicato nell’atto di indizione nel rispetto dell’articolo 8 comma 2.

    4 – Delle operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, apposito verbale che, sottoscritto da tutti i componenti l’Ufficio di sezione, viene trasmesso all’Ufficio comunale per il referendum.

    Art. 16 – Rappresentanti dei Gruppi consiliari, del Comitato promotore e dei comitati per il referendum.

    1 – Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, in ciascuna sezione, un rappresentante di ogni Gruppo consiliare, del Comitato promotore del quesito del referendum e di ognuno dei comitati per il referendum.

    2 – La relativa designazione deve essere effettuata, a cura rispettivamente del Presidente degli Uffici di sezione, nella giornata stessa della consultazione referendaria.

    3 – Detti rappresentanti hanno le stesse facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

    Art. 17 – Proclamazione dei risultati.

    1 – Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l’Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all’accertamento del numero degli elettori aventi diritto al voto e del numero dei votanti; indi determina la somma dei voti validamente espressi e proclama i risultati della votazione.

    2 – L’esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle opzioni sulle quali è stato chiesto agli elettori di esprimersi.

    3 – Di tutte le operazioni dell’Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato nell’Ufficio medesimo, uno è consegnato al Segretario comunale e uno è trasmesso immediatamente al Sindaco.

    4 – Quest’ultimo provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma precedente, alla comunicazione dell’esito della consultazione dei cittadini, mediante affissione dei manifesti in luoghi pubblici e pubblicazione sul sito ufficiale del Comune, nonché ai Consiglieri Comunali e al Comitato promotore, con invio dei risultati a mezzo della posta elettronica.

    Art. 18 – Reclami

    1 – I reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio devono essere presentati al Protocollo del Comune entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati e sono decisi, entro dieci giorni dalla presentazione, dall’Ufficio comunale per il referendum.

    2 – Al reclamo sono legittimati tutti i cittadini aventi diritto al voto.

    3 – La decisione è notificata al proponente, o al primo dei firmatari del reclamo, a cura del Segretario comunale entro cinque giorni da quello in cui è assunta.

    4 – In caso di accoglimento, l’Ufficio comunale per il referendum provvede alle necessarie rettifiche o adotta i provvedimenti consequenziali dandone immediata comunicazione al Sindaco per gli ulteriori adempimenti del caso.

    Art. 19 – Effetti del referendum.

    1 – Il Consiglio comunale è convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito del voto affinché ne prenda atto e decida come darvi attuazione.

    2 – Non può essere presentata una nuova proposta referendaria avente sostanzialmente ad oggetto lo stesso quesito su cui si è tenuta la consultazione se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data della votazione.

    Art. 20 – Spese.

    1 – Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum in dipendenza dal presente regolamento fanno carico al Comune.

    2 – Agli oneri relativi si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

    Art. 21 – Norme finali e transitorie.

    1 – Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalla vigente normativa in materia elettorale.

    2 – Fin tanto che non sia costituita la Commissione per il referendum e nell’ipotesi in cui la medesima sia impossibilitata a funzionare per vacanza del componente esperto, le funzioni della medesima sono svolte dal Segretario comunale.

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