di Paolo Michelotto
questa immagine è stata proposta da Claudio Torrenzieri.
ecco la prima bozza del testo della proposta di iniziativa popolare per togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta. È un punto da cui partire. È l’unione della proposta Peterlini:
1. introduzione del referendum confermativo facoltativo: tutte le leggi prima di diventare effettive rimangono in un limbo per un periodo prefissato. Se un numero x di cittadini raccoglie le firme necessarie, allora detta legge diventa un quesito referendario. Se la maggioranza dei votanti dice NO, non diventa legge (come in Svizzera dal 1874).
2. abolizione del quorum (come in Svizzera e gran parte dei paesi democratici del mondo).
3. introduzione della iniziativa di legge per le modifiche costituzionali (tempi certi, se non accettata dal parlamento diventa un referendum propositivo, il parlamento ha facoltà di presentare contemporaneamente una controproposta) – (come in Svizzera dal 1891).
A cui ho aggiunto la revoca degli eletti, su esempio della costituzione del Venezuela art. 72.
Infine ho proposto di aggiornare l’art. 118 per obbligare tutti gli enti locali ad avere nel loro statuti tutti i tipi di referendum, senza quorum, su tutti i temi di competenza dell’ente.
Ecco il file in formato doc (perchè tiene la formattazione). Ci sono 3 colonne: la I è la proposta Peterlini, la II è la mia sintesi (ho solo aggiunto il capo III e il capo IV), la III colonna serve per i commenti. Aspetto critiche, proposte, correzione, stroncature e aggiunte.
legge iniziativa popolare togliere il quorum 01
Qui il gruppo su FaceBook:
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Qui a seguire solo la mia sintesi:
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER TOGLIERE IL QUORUM E MIGLIORARE GLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Capo I
(Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 della Costituzione con introduzione dell’iniziativa di legge popolare ed il referendum confermativo popolare nonché introduzione dell’iniziativa legislativa popolare costituzionale)
Art. 1
1. L’articolo 70 della Costituzione:
“Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”
è sostituito dal seguente:
“Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere e dal popolo sovrano ogni volta che un numero minimo di lettori ne faccia richiesta.”
Art. 2
1. L’articolo 71 della Costituzione:
“Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”
è sostituito dal seguente:
“Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.”
Art. 3
1. L’articolo 73 della Costituzione:
“Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
è sostituito dal seguente:
“Art. 73. – Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al comma precedente, non venga tradotto in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila. Qualora il Parlamento modifica la proposta di legge di iniziativa popolare o approva un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. In quest’ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente. Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni che sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina altresí le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi, effettuata a cura della Corte Costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni.
Art. 4
1. L’articolo 74 della Costituzione:
“Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.”
è sostituito dal seguente:
“Art. 74. – È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o un Consiglio regionale. È indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge tale richiesta viene sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da 5 Consigli regionali. Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio. Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore. La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.”.
Art. 5
1. L’articolo 75 della Costituzione:
“Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
è sostituito dal seguente:
“Art. 75. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum confermativo popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.”.
CAPO II
(Modifiche all’ articolo 138 della Costituzione e introduzione dell’iniziativa legislativa costituzionale)
Art. 6
1. L’articolo 138 della Costituzione:
“Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
è sostituito dal seguente:
“Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il 60% dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare, quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. I principi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Carta costituzionale non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. Le leggi di revisione della Costituzione devono essere formulate tenendo conto del principio dell’unità della materia. La Corte Costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione, mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli e segue l’iter come previsto dall’art. 73. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa legislativa costituzionale popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera la Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta, dopodiché un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, possono richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare. Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta al referendum popolare. Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l’iter legislativo previsto dal primo comma. In questo caso ambedue le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte Costituzionale, vengono sottoposte alla votazione referendaria. In questo caso le domande all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente. Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni che sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda.. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare.
CAPO III
(Modifiche all’ articolo 67 della Costituzione e introduzione della revoca)
Art. 7
1. L’articolo 67 della Costituzione:
“Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”
è sostituito dal seguente:
“Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. Tutti gli incarichi ricoperti grazie al voto popolare sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso metà del mandato della persona eletta, un numero di elettori pari almeno al 20% dei cittadini aventi diritto al voto del collegio dell’eletto, possono realizzare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato del soggetto. Quando un numero di elettori uguale o più grande del numero di quelli che elessero il rappresentante, votano in favore della revoca, fatto salvo che un numero di elettori pari o superiore al 25% del totale degli elettori aventi diritto al voto, votino nel referendum di revoca, il mandato del rappresentante dovrà essere considerato revocato e dovrà essere presa una azione immediata per riempire la posizione vacante, come previsto da questa costituzione e dalla legge.
CAPO IV
(Modifiche all’ articolo 118 della Costituzione e introduzione dei referendum senza quorum negli enti locali)
Art. 8
1. L’articolo 118 della Costituzione:
“Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”
è sostituito dal seguente:
“Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà e prevedono nei loro statuti i referendum confermativi facoltativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, sui tutti i temi di competenza dell’ente.” |
Relazione di presentazione della legge di iniziativa popolare (la prima parte è quella della proposta di legge Peterlini, solo attualizzata – la seconda parte spiega la revoca ed è tratta dal libro “Vivere meglio con più democrazia – cap 11”):
Modifiche agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione. Introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale.
Onorevoli Senatori. – I diritti referendari in Italia spesso sono identificati con i referendum abrogativi, la cui storia è iniziata 35 anni fa col referendum sul divorzio, nel 1974, seguito da altre 13 tornate referendarie con 59 altri quesiti referendari nonché da due referendum confermativi costituzionali (del 2001 e del 2006). Nei casi citati si è trattato sempre di referendum abrogativi e, nella prospettiva di una democrazia diretta, moderna ed integrale, si rischia in questo modo di ridurre lo strumento referendario ad un unico tipo di referendum, che all’interno della democrazia diretta non è certamente quello più importante. La democrazia diretta, invece, è un concetto ben più ampio rispetto i limitati diritti referendari oggi presenti in Italia. L’Assemblea costituente del 1947 non ha voluto affidare all’elettorato italiano gli strumenti dell’iniziativa legislativa popolare con votazione vincolante e quelli del referendum confermativo facoltativo per le leggi ordinarie dello Stato, per non parlare dell’iniziativa popolare costituzionale. Dopo 60 anni di Repubblica bisogna iniziare a rimediare a questa carenza.
Lo stesso referendum abrogativo sembra da tempo entrato in crisi, non perché mancassero gli argomenti politici scottanti ed il bisogno di partecipazione dei cittadini, ma gli ultimi 5 referendum, a partire dal 1997, recanti 16 quesiti referendari, sono tutti stati invalidati a causa della mancanza del quorum di partecipazione. Ne è conseguita una progressiva perdita di fiducia nello strumento referendario in quanto tale. Forse una certa disaffezione è anche dovuta al fatto che del referendum si sono impadroniti soprattutto i partiti, non la cittadinanza libera o le associazioni ed i comitati ad hoc dei cittadini. I partiti, inoltre, montando campagne astensioniste, hanno smobilitato il proprio elettorato a partecipare e poi, in Parlamento, in varie occasioni, hanno cercato di neutralizzare i risultati dei referendum. Oltre allo strumentario troppo limitato, in un’ottica di democrazia diretta moderna, le stesse regole di svolgimento dei referendum sono carenti. Sembra che il solo referendum abrogativo con regole applicative restrittive oggi vigenti – basta pensare al quorum – abbia toccato un limite nella sua capacità propulsiva della partecipazione popolare.
In Italia, inoltre, è stato mortificato il diritto all’iniziativa popolare legislativa, cioè l’espressione libera e propositiva del sovrano, che porta alla delibera collettiva referendaria su proposte di legge importanti, firmate da centinaia di migliaia di persone. Lo strumento con valenza propositiva oggi vigente – la proposta di legge di iniziativa popolare – è solo un’ombra di questo diritto, perché non si può votare la proposta presentata con grande dispendio di energia per la raccolta delle firme, nel caso in cui fosse respinta dal Parlamento. Anzi, la maggior parte di queste proposte non viene neanche discusse nel Parlamento. Più del 90% delle proposte presentate nella legislatura 1996-2001 non sono ancora state trattate, per non parlare di quelle presentate dal 2002 in poi.
Dall’altra parte, come momento positivo rispetto la partecipazione popolare ai referendum, vanno segnalati i referendum confermativi costituzionali del 2001 e del 2006, uno sulle modifiche costituzionali volute dal governo Prodi, 1996-2001, l’altro sulle modifiche volute dal governo Berlusconi II, 2001-2006. Entrambi i referendum sono stati svolti senza quorum di partecipazione, perché nei referendum confermativi costituzionali questa barriera non è prevista, sebbene si trattasse di questioni fra le più importanti, cioè di modifiche sostanziali della Costituzione. In tal modo prefigurano il vero tipo di votazione referendaria, come praticata in altri paesi, in cui decidono coloro che si recano all’urna per votare, mentre gli astenuti implicitamente delegano la decisione agli altri.
Se volessimo trarre le principali lezioni, da questo primo periodo di applicazione di strumenti referendari, nel nostro sistema politico potremmo riassumerli in tre punti principali:
1. C’è oggi in Italia una gamma incompleta di diritti referendari, cioè mancano gli strumenti principali presenti in paesi con democrazia diretta completa: l’iniziativa popolare ed il referendum confermativo facoltativo anche per le leggi ordinarie. Inoltre manca anche l’iniziativa popolare di modifica della Costituzione, che fu il primo diritto rivendicato e poi conquistato dal movimento popolare per la democrazia diretta negli anni 1860 in Svizzera, un diritto fortemente istituzionalizzato anche negli USA a partire del 1900.
2. Le regole di applicazione dei diritti referendari sono troppo restrittive. Quindi occorre riformare o sostituire la legge di applicazione del referendum n. 352 del 1970. Alcuni esempi: i poteri troppo estesi di intervento della Consulta nella materia dei quesiti referendari, il divieto di coincidenza dei referendum con le elezioni, la mancanza di garanzia del risultato, la raccolta delle firme con obbligo di autenticazione da parte di un ufficiale pubblico, la mancanza di rimborsi a comitati di promotori, la mancanza dell’obbligo di informazione da parte dello Stato, la mancanza di trasparenza e di limiti nei finanziamenti delle campagne referendarie.
3. Il quorum di partecipazione del 50%, inutile e dannoso, ha contribuito a screditare lo strumento del referendum negli occhi di milioni di elettori italiani che da anni non si recano più alle urne. Il quorum di partecipazione fa si che artificialmente gli astenuti si sommano ai contrari, quindi gioco facile per i partiti o i gruppi di interesse contrari ad una quesito a chiamare l’elettorato ad ignorare i referendum, andarsene al mare o in montagna, entrando in tacita coalizione con i non interessati. Oggi, fra frustrazione popolare e desiderio dello Stato forte, si sceglie l’antipolitica o si votano i leader forti, anziché rafforzare gli strumenti che danno più potere ai cittadini.
Quindi se l’obiettivo è quello di ricucire lo scollamento fra la popolazione e le istituzioni, ma anche con le forze politiche, bisogna modificare lo sistema di democrazia diretta come si presenta oggi. Se si intende promuovere attivamente la partecipazione politica, all’insegna dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione, e si intende dispiegare gli effetti positivi della democrazia diretta, bisogna rifare i relativi articoli della Costituzione, cioè soprattutto gli articoli 73, 74, 75 e 138 per ampliare lo stesso strumentario referendario. Tale progetto deve partire dai seguenti punti cardine:
1. Prima di tutto bisogna superare il concetto limitativo della democrazia diretta che regna oggi, riconoscere, cioè, il potere legislativo effettivo ai cittadini recuperando i due strumenti essenziali di una democrazia diretta completa: da una parte l’iniziativa popolare per dare spazi d’azione ai cittadini, dall’altra il referendum confermativo facoltativo per consentire ai cittadini di fermare delle leggi che presumibilmente non hanno il consenso della maggioranza dell’elettorato. Ciò significa dare in mano ai cittadini sia l’acceleratore sia il freno di emergenza in politica: accelerare quando riforme importanti e urgenti non partono e non vanno avanti nel Parlamento, frenare quando la maggioranza politica cerca di imporre le sue scelte ad una presumibile maggioranza contraria nell’elettorato. Si tratta di diritti che nel 1947/48 furono trascurati dalla Costituente, ingiustamente. Oggi non si tratta più di avvalersi del referendum come puro strumento di difesa, come voluto dalla Costituente, ma di intendere gli strumenti referendari il veicolo più importante di stimolo della partecipazione politica, come lo vuole l’articolo 118, comma 4, che afferma testualmente: “Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Il referendum abrogativo per più di 30 anni è servito da surrogato dell’iniziativa popolare cioè del referendum propositivo ma, stando alle esperienze nostre e a quelle di altri paesi, non è possibile. I cittadini hanno bisogno di un proprio spazio d’azione e di strumenti referendari adatti per indirizzare la politica e chi governa.
2. Le regole di applicazione vanno ridisegnate in chiave democratica, più rispettose delle esigenze dei cittadini moderni, per esempio limitando i diritti d’intervento della Consulta, ampliando le materie ammissibili a referendum includendo, per esempio, la politica estera e la materia tributaria, istituendo l’obbligo di informare con un opuscolo ufficiale ogni famiglia, adottando regole più severe per la par condicio, introducendo una spesa massima consentita per le spese della campagna e delle contro campagne, prevedendo la massima trasparenza nei finanziamenti, liberalizzando la forma di raccolta delle firme e così via.
Il problema oggi non sta nella “proliferazione dei referendum”, perché strumenti troppo facilmente accessibili. Il problema sta nel fatto che oggi in Italia i cittadini, nei loro Comuni, nelle Regioni e a livello nazionale, non intendono la democrazia diretta come strumento normale di articolazione e partecipazione politica. Quindi bisogna assegnare agli strumenti referendari il ruolo che hanno avuto da tanti decenni in altre società democratiche: essere espressione della volontà popolare senza mediazione partitica. Così i referendum avranno una nuova valenza politica che va oltre l’assetto politico in Parlamento, che si configura in dato momento storico e, quindi, integra la democrazia rappresentativa: una valenza propositiva con l’iniziativa popolare, una valenza oppositiva col referendum confermativo. L’attuale referendum abrogativo verrebbe semplicemente assorbito nell’iniziativa popolare, cioè non introduce o modifica una legge, ma annulla una norma.
Fra i principali motivi per potenziare gli strumenti referendari (iniziativa popolare legislativa e referendum confermativo facoltativo) si trova la necessità di aprire nuovi spazi di partecipazione ai cittadini, dando seguito all’articolo 118, comma 4, della Costituzione e recuperando la spinta di impegno attivo per il bene comune. L’iniziativa popolare come disciplinata oggi non ha il necessario impatto nella vita democratica, poiché non impegna il Parlamento, come ampiamente dimostrato dalle cifre delle proposte di legge di iniziativa popolare presentate durante le ultime legislature. Queste proposte anche dopo 10 anni dalla loro presentazione sono in maggior parte ancora inevase. Anche a livello regionale lo strumento della proposta di legge si è rivelata un istituto che ispira scarsissima motivazione fra i cittadini, quindi applicato raramente, sempre a causa della mancanza di votazione popolare nel caso in cui la proposta venisse respinta o non trattata dal rispettivo Consiglio regionale. Per questo motivo una regione e una provincia a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento) nelle loro leggi regionali/provinciali sulla democrazia diretta hanno introdotto l’obbligo del rispettivo Consiglio regionale di trattare le proposte di legge di iniziativa entro un determinato termine, pena il passaggio della proposta alla votazione popolare referendaria. Tale regolamento sembra però insoddisfacente dal momento che non attribuisce ai cittadini un’effettiva potestà legislativa. Giustamente la Regione autonoma della Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano si sono spinti oltre, istituendo l’iniziativa popolare legislativa vera e propria, con cui si consente ai cittadini, dopo aver raggiunto il quorum di sottoscrizione, di presentare ai rispettivi Consigli regionali una proposta di legge redatta in articoli. Se il testo nella sua interezza o nella sua sostanza non fosse recepito dal Consiglio, automaticamente in queste regioni si passa alla votazione popolare. Tale istituto, accanto al referendum confermativo facoltativo e costituzionale, rappresenta lo strumento principale dei regolamenti di democrazia diretta che funzionano a piena soddisfazione dei cittadini da 140 anni in Svizzera (tutti livelli di Governo) e da più di 100 anni in 26 stati degli Stati Uniti (livello degli Stati federati e dei Comuni).
Il Parlamento deve avere il diritto alla controproposta. In una qualsiasi materia ammissibile a referendum (sia propositivo sia confermativo) il Parlamento rispetto alle proposte di riforma provenienti dai cittadini e lo status quo, può avere i propri disegni di riforma, che possono trovarsi in pieno contrasto con la proposta avanzata dai cittadini. La controproposta parlamentare accoglie questi interessi e offre al cittadino elettore la scelta fra due proposte di riforma e lo status quo su cui deve potersi esprimere. Qualora il Parlamento approvasse una propria proposta di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto secondo la presente proposta da almeno 9 cittadini aventi diritto al voto, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge di iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. Per cui spetterà al Comitato promotore stesso valutare, se la sua proposta di legge di iniziativa popolare sia in sufficiente misura stata accolta dal Parlamento oppure sia stata approvata una legge in contrasto con i principi e le finalità del testo originale sottoposto dal Comitato promotore.
Data la possibilità che entrambe le proposte possono ottenere la maggioranza dei voti validi, occorre comunque inserire una terza “domanda di ballottaggio” del seguente tipo: “Quale proposta deve entrare in vigore se i cittadini preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente?” Se venissero approvate sia la proposta popolare sa la controproposta parlamentare decide il risultato di questa terza domanda. Se anche nella terza domanda nessuna delle proposte ottenesse la maggioranza, l’iniziativa popolare in quanto tale sarebbe bocciata e resterebbe in vigore la legge che si intendeva emendare. Anche in questo caso un referendum propositivo costituirebbe comunque un’espressione significativa ed importante della cittadinanza di cui il Parlamento terrà conto nei suoi successivi tentativi di riformare la materia oggetto della votazione referendaria.
4. Il Referendum confermativo facoltativo (Art. 74)
Il “Referendum confermativo facoltativo”, che oggi nell’ordinamento giuridico italiano esiste solo per i casi di modifica della Costituzione da parte del Parlamento, approvati da una maggioranza inferiore ai due terzi dei Parlamentari, va esteso alle leggi ordinarie dello Stato. Questo strumento rappresenta, sia in teoria che nella lunga prassi politica degli Stati con regolamenti moderni della democrazia diretta, un vero e proprio “freno di emergenza” in mano ai cittadini. Con il referendum confermativo facoltativo un numero minimo di cittadini (o anche 5 Consiglio regionali), appena approvata una legge, ma non ancora entrata in vigore, richiede con la propria firma, entro un periodo di tempo relativamente breve, che tutto l’elettorato deve poter pronunciarsi su tale legge. Dal referendum confermativo è esclusa la legge finanziaria. Tale istituto è quello più frequentemente utilizzato nell’ordinamento svizzero e statunitense. Conferisce ai cittadini un potere di veto o di verifica. Richiedere il referendum confermativo significa nient’altro che esiste un forte dubbio sul consenso della maggioranza del Parlamento. Col referendum confermativo facoltativo anche i parlamentari stessi hanno la possibilità di verificare se le loro proposte di regolamentazione di una data materia corrispondono alla “volontà generale”.
In base alla presente proposta di modifica dell’articolo 75 della Costituzione, comma 2, si intende consentire per un periodo limitato l’entrata in vigore di “leggi urgenti”, comunque contestabili mediante referendum confermativo facoltativo. Afferma il proposto articolo: “Se le Camere ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum confermativo ai sensi dell’articolo 74 soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum confermativo popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata.” Questa norma viene incontro all’esigenza del Parlamento di affrontare esigenze di urgente regolamento. La legge approvata entra in vigore e resta in vigore fino allo svolgimento del referendum confermativo facoltativo. Se sottoposta a referendum confermativo facoltativo verrebbe abrogata come nel caso del referendum abrogativo oggi in vigore. Una volta sconfessata una tale legge “urgente” da parte dell’elettorato, non può essere ripresentata in Parlamento, garantendo di tal maniera la deliberazione popolare.
5. L’iniziativa popolare costituzionale
Per l’esercizio della legislazione costituzionale da parte dei cittadini si propone un iter più esigente rispetto all’iniziativa popolare legislativa per le leggi ordinarie. La facoltà di iniziativa per tali leggi (redatto in articoli) spetta in una prima fase ad almeno 50.000 cittadini, le cui firme vanno raccolte nell’arco di 6 mesi. Questo per presentare una proposta di “preesame” di ammissibilità. Ma il numero effettivo minimo di cittadini che devono firmare tale proposta è innalzato ad un milione. Introducendo due fasi si intende evitare l’esperienza frustrante per tanti comitati promotori e tantissimi firmatari che le richieste di referendum venissero bocciate dalla Corte costituzionale, solo dopo la raccolta delle firme (in questo caso non meno di 1 milione di firme). Nella forma qui proposta, invece, 50.000 elettori hanno il diritto di ottenere la verifica di ammissibilità di una loro proposta di modifica costituzionale da parte della Corte Costituzionale. Con questa certezza di seguito si può affrontare con pieno impegno la raccolta del milione di firme richieste. Anche in questo caso il Parlamento può presentare una sua controproposta che verrebbe sottoposta all’elettore nel referendum alla stregua dell’iniziativa popolare per le leggi ordinarie.
Nel presente disegno di legge è previsto che in tutte le votazioni referendarie sono approvate le proposte se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La votazione referendaria deve essere libera e decisiva, cioè cittadini dovranno sapere che se partecipano ad una votazione referendaria sono loro a decidere se non vi partecipano, implicitamente, delegano il voto e la decisione referendaria agli altri. Come si legittima l’abolizione del quorum? Le ragioni più importanti sono le seguenti:
1. A causa del quorum, chiunque non si reca a votare conta automaticamente come un “No”, mentre in realtà ci sono tantissimi motivi personali che possono impedire la partecipazione ad un referendum: la mancanza di conoscenza dell’argomento, l’indecisione, il disinteresse e mille altre ragioni private. Nel caso delle elezioni tutti questi motivi sono ragioni di astensione dal voto o della non-partecipazione, ma non equivalgono ad un voto contrario. Nelle elezioni contano solo i voti validi per i partiti e i candidati. Anche la non-partecipazione al voto referendario quindi va considerata per quello che è: un’astensione dal voto senza influenza sul risultato.
2. Attraverso il boicottaggio del referendum, la partecipazione al voto scende facilmente sotto il 50% degli aventi diritto al voto richiesto per la validità del risultato della consultazione. Gli oppositori, sfruttando il meccanismo del quorum, cercano di invalidare la consultazione invitando gli elettori a disertare le urne, contando su coloro che non andrebbero comunque a votare. Perciò gli oppositori non devono più convincere i cittadini con argomenti e proposte alternative, ma si fermano ad appelli al boicottaggio. Solo in assenza di quorum contano veramente gli argomenti, perché sia i promotori che gli oppositori sono tenuti a convincere la maggioranza dei cittadini.
3. I cittadini attivi politicamente si impegnano ad informarsi e a farsi un’opinione per poi recarsi a votare. I non interessati e i fautori del boicottaggio non vanno alle urne. In caso di referendum invalidato a causa del mancato raggiungimento del quorum, i primi vengono di fatto puniti per il loro impegno civico, mentre i secondi, boicottatori e disinteressati, vengono premiati per una scelta che di fatto danneggia il confronto democratico.
4. In un certo senso a causa del quorum di partecipazione anche il diritto al voto segreto viene indebolito: chi nonostante un boicottaggio si reca ugualmente alle urne da parte degli oppositori viene automaticamente considerato un avversario politico.
5. In Italia non è previsto quorum nel caso di referendum molto importanti quale il referendum confermativo facoltativo relativo alle leggi costituzionali (art. 138, 2° comma) e nel caso delle leggi sulla forma di governo (leggi elettorali e di democrazia diretta) a livello regionale.
6. Per il voto elettorale a nessun livello governativo è previsto un quorum minimo di partecipazione: solo chi vota può decidere. Non esiste il “numero legale” nelle elezioni politiche.
7. Il timore che una piccola minoranza molto attiva possa imporre i suoi interessi ad una maggioranza passiva non è motivato. Le ricerche sul comportamento degli elettori evidenziano che nelle votazioni contese il tasso di partecipazione è alto e la maggioranza dei cittadini esprime chiaramente il suo rifiuto alla proposta di una minoranza. I partiti e le forze sociali, che pretendono di rappresentare la maggioranza della società, sono comunque sempre liberi di mobilitare i loro sostenitori a votare contro un quesito referendario, che si presume rifletta solo l’interesse di una minoranza.
8. In Svizzera, negli USA, in Baviera ed in altri paesi non esiste il quorum di partecipazione. Nonostante la partecipazione alle votazioni referendarie in Svizzera oscilli “solo” attorno al 40%, nessuna forza politica rivendica seriamente un quorum di partecipazione, sapendo che si aprirebbe un varco a manovre tattiche e a strumentalizzazioni politiche.
9. La democrazia diretta deve promuovere e non scoraggiare la partecipazione dei cittadini. Uno degli obiettivi principali della democrazia diretta è la promozione della partecipazione dei cittadini, ribadita dall’attuale articolo 118, comma 4 della Costituzione. Un alto livello di partecipazione non viene raggiunto imponendo l’obbligo legale di raggiungere una quota predeterminata e non è certo perché esiste il quorum che si convincono a votare cittadini non interessati. Avviene invece il contrario: i cittadini interessati e motivati, dopo una serie di esperienze con referendum falliti per mancato raggiungimento del quorum, si sentono frustrati e perdono la fiducia in questo strumento. In questo senso paradossalmente essi sono scoraggiati proprio dal quorum di partecipazione perché si devono confrontare con una fetta di concittadini che boicottano la votazione. È quindi un circolo vizioso. Benché originalmente il quorum fosse inteso come uno stimolo alla partecipazione, è innegabile che oggi il quorum determini il rifiuto del dibattito e dell’impegno. I gruppi più penalizzati da questo meccanismo sono proprio le minoranze sociali che non riescono a sollecitare ampie fasce di popolazione.
10. Il quorum scaturisce dalla sfiducia nei cittadini. Oggi gli strumenti referendari sono strumenti di partecipazione attiva e non più di sola “difesa in casi estremi”. Le procedure di democrazia diretta devono essere disegnate di modo tale da incoraggiare la comunicazione a tutti i livelli e, in questa ottica, un quorum di partecipazione, con le relative campagne di boicottaggio, tende ad essere di ostacolo per una buona comunicazione. È più facile rifiutare ogni dibattito, istigando i cittadini a non votare, piuttosto che affrontare di petto un dibattito pubblico e una votazione senza quorum.
Il quorum di partecipazione del 50% non è una norma fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, tanto è vero che è previsto solo da uno dei due tipi di referendum nazionali oggi istituzionalizzati. Rifacendosi agli esempi funzionanti in vari altri paesi, in Italia è ora di abolire il quorum di partecipazione sia a livello nazionale sia regionale sia comunale.
La cancellazione del quorum di partecipazione è però da rimpiazzare con un’altra norma di notevole importanza, cioè la necessità di raggiungere la maggioranza dei voti validi non solo a livello nazionale, ma anche nella maggioranza delle regioni. Questa norma, che da atto alla traiettoria di fondo del sistema politico italiano verso uno stato regionale più avanzato, evita un’espressione referendaria sbilanciata sotto il profilo geografico, richiedendo che i voti favorevoli non possono essere concentrati in poche regioni. Ad esempio un referendum accolto solo nelle otto regioni del Nord non potrebbe passare, perché in almeno 11 regioni su 20 la maggioranza dovrà essere stata raggiunta.
7. Cos’è la revoca degli eletti
La revoca (recall nei paesi di lingua inglese) è lo strumento democratico che permette agli elettori di allontanare e sostituire un amministratore eletto. La maggioranza degli stati USA (almeno 36) permettono la revoca a livello locale, 18 su 50 la permettono a livello statale.
La revoca richiede una petizione, ossia una domanda fatta per iscritto accompagnata da una raccolta di un certo numero di firme. Questo numero è generalmente più elevato di quello necessario per far partire una iniziativa. Di solito serve un numero di firme pari al 25% dei voti ottenuti dall’eletto nelle sue ultime elezioni.
I critici affermano che le revoche danno agli elettori troppo potere e squilibrano l’indipendenza di chi è nominato, rendendolo più incline a prendere decisioni non sagge o affrettate, per mantenere il consenso dei suoi elettori.
Inoltre affermano che le revoche sono un’ulteriore spesa da accollare alla collettività e che il cittadino medio non ha la conoscenza sufficiente sull’operato dell’eletto per poterlo revocare con cognizione di causa.
La revoca è stata usata raramente nei confronti dei governatori. Finora solo due di essi sono stati revocati, il più recente nel 2003, il Governatore della California Davis, revocato e sostituito da Schwarzenegger.
Sono stati revocati anche alcuni parlamentari: due in California nel 1913, due in Idaho nel 1971, due in Michigan nel 1983 e uno in Oregon nel 1988. Lo strumento è stato attivato parecchie volte in California, in Louisiana, in Michigan, ma non portato a termine per mancato raggiungimento del numero di firme necessarie.
In Arizona nel 1987 fu iniziata una revoca contro il Governatore Evan Mecham. Fu raccolto il numero di firme necessario e fissata la data della votazione per l’anno successivo, ma il Governatore subì un’azione di impeachment dal parlamento e venne condannato e sostituito prima della votazione di revoca.
Da quando nel 1903 Los Angeles divenne la prima amministrazione locale degli USA a dotarsi dello strumento della revoca, esso è stato usato in più di 2000 casi. Sindaci di molte città tra cui Seattle, Atlantic City e Omaha sono stati revocati. Sono stati revocati anche consiglieri (ad esempio tre nel 1985 a Honolulu) e consigli scolastici. Come esempio di quanto venga utilizzato lo strumento, solo nel 1987 i cittadini del Nebraska hanno iniziato la revoca contro 66 eletti, con 25 iniziative di revoca, che hanno portato all’allontanamento di 16 di essi dalla loro carica.
8. Argomenti a favore della revoca
La revoca permette una continua verifica e quindi gli elettori non devono aspettare fino all’elezione successiva per sbarazzarsi di amministratori incompetenti, disonesti o irresponsabili. La revoca aiuta l’amministratore a conservare una mentalità da candidato. Con la spada di Damocle di una revoca potenziale sulla sua testa, gli eletti rimangono attenti, meno inclini a fare scorrettezze e pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini. È un modo per ricordare agli eletti che sono dei dipendenti, degli agenti dei cittadini, non i loro superiori.
La revoca riduce il potere di chi finanzia i candidati.
La revoca dà al cittadino una ragione per rimanere aggiornato sulla condotta dell’eletto e su come vengano affrontati i problemi. Spinge i cittadini verso l’impegno anziché verso la frustrazione, la demoralizzazione e l’apatia.
La revoca offre una valvola di sfogo per sentimenti molto intensi. Anche se nell’immediato la revoca crea divisione e polarizzazione, in realtà permette ai conflitti di essere affrontati in tempi rapidi e risolti prima che degenerino.
La revoca è una alternativa molto efficace all’impeachment, strumento in mano al legislatore e per questo molto più lento e a volte estremamente difficile da attivare. Specie a livello locale.
L’alto numero di firme necessarie, di solito il 25% degli elettori della persona in causa, e il tempo necessario per iniziare la procedura, sono una barriera efficace perché questo strumento sia usato in maniera ponderata e con l’appoggio di una buona parte degli elettori.
9. Utilizzo della Revoca
Fino al 1989 si sono tenute negli USA dalle 4000 alle 5000 votazioni di revoca. Ne sono state iniziate alcune migliaia in più, ma non sono state portate a termine per mancanza di firme. Molte revoche non vengono proseguite per difficoltà tecniche o legali. Gli eletti contro cui vengono iniziate le revoche spesso creano difficoltà sulla validità delle firme, sulla forma della petizione o sulla mancanza di specificità delle accuse.
Spesso i comitati promotori superano gli impedimenti legali frapposti, ma nel frattempo è passato molto tempo e la macchina organizzativa ha perso lo slancio iniziale. Spesso poi la revoca viene iniziata contro chi (sindaco, consiglieri) ha il compito di autorizzarla e così ha buon gioco a ritardare con mille motivazioni il percorso.
Circa il 50% delle votazioni di revoca riescono ad ottenere la rimozione di almeno qualcuno degli eletti.
Circa 1/3 delle campagne di revoca sono contro più di una persona.
La revoca non è lo strumento di una parte politica. Viene utilizzata con la stessa frequenza contro eletti di tutti gli schieramenti. Tra le cause più ricorrenti ci sono: corruzione, comportamenti stravaganti, mancanza di ascolto delle istanze dei cittadini.
Uno studio sulla revoca a Los Angeles, dove si sono tenute più di 45 votazioni di questo tipo, mostra che i cittadini tendono a rifiutare un uso politico dello strumento da parte di candidati sconfitti o per ambizioni personali. Invece danno il loro appoggio alle revoche per motivi di corruzione o cattiva amministrazione.
10. Regole della Revoca
Non c’è una procedura uniforme. In molti stati e località c’è una sola elezione in cui nella stessa scheda si chiede di revocare una persona e si propone un eventuale sostituto. Nel Massachusetts e ad Atlantic City una persona può essere teoricamente revocata e rieletta nella stessa scheda. Il Colorado e San Francisco proibiscono questo. In Oregon si tengono 2 votazioni, una per revocare, la seconda per eleggere l’eventuale sostituto. Circa 3⁄4 delle revoche sono a livello di consigli comunali o di consigli scolastici. L’uso raro per le grandi città e per gli stati è dovuto all’alto numero di firme necessarie: di solito il 25% degli elettori delle ultime elezioni. In California, dove è richiesto il 12% dei votanti delle ultime elezioni, ci sono stati 3 tentativi di revoca nel 1940, 1960, 1968, tutti falliti. Il quarto nel 2003 ha avuto successo. Spesso nei regolamenti ci sono delle norme per evitare abusi: alcuni stati proibiscono la revoca prima di 6 mesi di amministrazione, alcuni stati proibiscono una seconda revoca nella stessa legislatura, altri nello stesso anno. Uno studio su 33 città del Massachusetts mostra che il numero dei componenti necessari per costituire un comitato promotore varia da 1 a 200 mentre la percentuale di firme rispetto alle ultime elezioni varia dal 5% al 25%. Alcuni stati richiedono la pubblicazione dei conti economici della campagna, degli sponsor e la verifica a campione delle firme.
11. Diritto di Revoca in Svizzera
In Svizzera la revoca risale al 1846 dove fu inizialmente introdotta a Berna (Abberufungsrecht). Via via si diffuse negli altri Cantoni grazie alla pressione del Movimento Democratico. È una procedimento collettivo e funziona come una iniziativa popolare che chiede ai cittadini la destituzione delle autorità locali: di tutto il parlamento cantonale in blocco (Berna, Uri, Lucerna, Soletta, Sciaffusa, Turgovia) e/o di tutto il governo cantonale in blocco (Berna, Uri, Soletta, Sciaffusa, Turgovia, Ticino). Se il popolo si pronuncia a favore della revoca, vengono eletti nuovi rappresentanti per il resto del mandato. Questo strumento è stato applicato molto raramente, perché i mandati degli eletti sono brevi e soprattutto a causa della forza degli strumenti del referendum e dell’iniziativa che limitano in maniera notevole eventuali abusi degli eletti.
12. La revoca in Canada
In Canada nella provincia del British Columbia la revoca è stata introdotta nel 1995. Con una petizione, i cittadini possono far indire una revoca su qualunque rappresentante eletto, anche se esso è il Premier in carica. Se vengono raccolte abbastanza firme, lo Speaker della Legislatura (Presidente del Parlamento), annuncia alla Camera che il o i membri sono oggetto dell’azione di revoca e viene stabilita al più presto una nuova votazione. Nel gennaio 2003 si è raggiunto il record di 22 azioni di revoca, ma nessuna è stata coronata da successo. Nel 1998 l’azione di revoca contro Paul Reitsma raccolse abbastanza firme per essere messa al voto, ma Reitsma si dimise prima e la revoca si interruppe.
13. La revoca del Presidente Venezuelano Chavez nel 2004
Il 15 agosto 2004 si tenne il primo referendum di revoca al mondo nei confronti di un presidente di stato: il venezuelano Chavez, che venne confermato nella sua carica.
Il referendum di revoca fu introdotto nel 1999 nella nuova costituzione creata dall’Assemblea Costituente e approvata tramite referendum. Questa norma prevede che qualsiasi rappresentante eletto può essere soggetto al referendum di revoca se viene raccolto un numero di firme pari al 20% degli elettori qualificati a votarlo.
Per il referendum di revoca del 2004 il numero di firme era pari a 2.400.000.
Sono due gli articoli della costituzione venezuelana che sono importanti per la revoca del presidente.
Art. 72 – Tutti gli incarichi ricoperti grazie al voto popolare sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso metà del mandato della persona eletta, un numero di elettori pari almeno al 20% dei cittadini registrati del collegio di voto, possono realizzare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato del soggetto.
Quando un numero di elettori uguale o più grande del numero di quelli che elessero il rappresentante, votano in favore della revoca, fatto salvo che un numero di elettori pari o superiore al 25% del totale degli elettori registrati votino nel referendum di revoca, il mandato del rappresentante dovrà essere considerato revocato e dovrà essere presa una azione immediata per riempire la posizione vacante, come previsto da questa costituzione e dalla legge.
L’art.233 stabilisce tra le altre cose che anche il presidente può essere revocato e prescrive i tempi e chi effettua la transizione.
14. Il referendum revocatorio in Bolivia del 2008 sul presidente Evo Morales
Il 10 agosto 2008 si tenne in Bolivia un referendum revocatorio sulle più importanti cariche dello stato. Sul presidente Evo Morales, sul vice-presidente, su 8 dei 9 governatori delle regioni del paese. Morales ottenne il 67 % dei consensi, furono revocati invece 2 degli 8 governatori.
Otello ha scritto
1Ciao Paolo,
io stavo preparando questa petizione ai sensi dell’art. 50 della Costituzione … dimmi cosa ne pensi?!
Spettabile Corte Costituzionale
E per conoscenza ai componenti della Camera
E per conoscenza ai componenti del Senato
E per conoscenza alla Corte dei Conti
A nome e per conto di numerosissimi Cittadini che qui si firmano, e in considerazione di quanto si afferma con l’art. 50 della Costituzione, desideriamo chiedere alle signorie vostre, di prendere in attento esame queste nostre analisi, e per quanto di vostra istituzionale competenza, correggere, in maniera che non vi siano più possibili e strategici fraintendimenti, per quanto riguarda i diritti di voto referendario; e per fare in modo che non si verifichino più le mille furbizie e mistificazioni, atte a tentar di far fallire una consultazione ai quesiti referendari, per questioni di quorum.
Per entrare più nello specifico, dobbiamo elencare e far notare quante possano essere le “furbizie” inventate e realizzate dai più vari schieramenti, soggetti che pur parteggiando per un eventuale NO, preferiscono pubblicizzare il non voto, perché esso possa assommarsi a quello di molti soggetti apatici ed indifferenti a qualsiasi problema sociale.
Soggetti che avendo ruoli pubblici e potendo influire sulle opinioni di molta gente, tentano di subornarla scegliendo deliberatamente questa strategia dell’astensione, soggetti che chiedono di non votare perché non desiderano essere considerati fra i votanti, ma che in realtà stanno votando e stanno chiedendo e suggerendo subdolamente (con tutte le loro forze) anche ad altri soggetti di NON ANDARE A VOTARE, come se questa strategia fosse più importante e possa corrispondere ancor meglio e più concretamente, che andando a votare per il “NO”! (vedere i contenuti di questo sito web)
http://www.sora24.it/non-votare-a-questi-referendum-e-un-tuo-diritto-che-vale-piu-di-un-no-14572.html#
Soggetti che fra le altre cose, possono avvantaggiarsi dei seguenti fattori:
a) Molti Cittadini italiani, apatici, delusi e comunque contrari da sempre ad ogni tipo di consultazione, rappresentano una discreta percentuale di astensioni di base!
b) Si programma sempre il diritto di voto referendario, “volutamente e astutamente” in periodi di clima caldo e più adatto per i weekend al mare … non li si realizzano mai nei periodi autunnali o invernali, perché in tal caso l’affluenza alle urne sarebbe di certo elevatissima!
c) Negli anni “60 –“ 80 esisteva il diritto di informazione giornalistica e televisiva in tutti i palinsesti, per spiegare quali erano i motivi per votare *SI* (ovvero per abrogare una legge) e quali erano i motivi per votare *NO* (ovvero per mantenere tale legge) … oggi, salvo rarissimi spot e in orari pazzeschi, il silenzio in merito è divenuto assordante e perfino a 360°! Che cosa ci dicono i garanti dell’informazione di tutta questa strategica omertà? Oppure, se non ci dicono nulla in merito, perché vengono retribuiti?
d) Gli italiani residenti all’estero sono più di tre milioni, e giustamente vengono calcolati per far alzare il quorum; ma allora perché non hanno e non possono avere (in tempo reale) tutte le documentazioni e tutte le informative necessarie del caso, per poter esprimere liberamente una giusta opinione?
e) Spesso notiamo che fra gli aventi diritti al voto, ve ne sono diversi che sono deceduti da diversi anni. Come sia possibile (ci chiediamo) che in una società fortemente informatizzata, come è quella in cui stiamo vivendo, possano esistere simili dimenticanze o svarioni, di natura anagrafica? All’epoca di Nikolaj Gogol, era un ottimo espediente, quello di poter contare le “anime morte” e non vogliamo dover credere che tale sistema sia rimasto in auge, anche nel conteggio degli aventi diritto al voto, per poter alzare indebitamente il quorum …
f) Perchè i recenti referendum, sono stati realizzati (deliberatamente) a pochi giorni di distanza dalle elezioni amministrative?! Certo, bisogna pur dire che: se si fossero accorpate amministrative e referendum, questi ultimi, avrebbero, ottenuto con più facilità il quorum… Ma alla Corte dei Conti (che ci legge in copia) dobbiamo comunque chiedere: che cosa ne pensa del fatto che i recenti referendum, non sono stati accorpati con le elezioni amministrative realizzate pochissime settimane prima? Cosa ne pensa la Corte dei Conti, del fatto che, da tale decisione ne è derivato un danno economico che (stando alle prime stime degli esperti) si è aggirato sui 300 milioni di € ???
g) Cosa dire poi della propaganda, per altro ben mirata e messa in piedi da tutti coloro che tentano di pubblicizzare l’inutilità dello strumento referendario, e che ci invitano e ci sollecitano a lasciar perdere, perché tanto anche se vincono i *SI* (asseriscono) non cambia assolutamente nulla … e che per ribadire tale concetto, prendono a giusto pretesto quello che accadde nel 86 – 87 grazie alla cosiddetta legge Vassalli, la quale sviliva di fatto un fortissimo risultato Referendario, che aveva stabilito la “responsabilità civile dei Giudici” …
h) Come non vedere inoltre, di quanti, utilizzando un servizio pubblico, se ne servono per suggerire di astenersi dal voto, perché (affermano) le possibilità di bocciatura di un referendum, si possono ottenere molto più facilmente in questo modo che tentando di andare onestamente a votare *NO*! Ma allora, noi ci chiediamo, che cosa ci stanno a fare gli art. 96 – 97 – 98 della LEGGE REFERENDARIA del 1957 e l’art. 51 della legge 352/1970? Perché non vediamo applicate e fatte rispettare tali norme? Perché, perfino i più importanti personaggi del mondo politico e del mondo Vaticano, si possono permettere (senza vergognarsi e senza essere denunciati …) di propagandare l’astensione in un referendum ad es. sulle cellule staminali? Che diritto hanno costoro, di propagandare in maniera così truffaldina, la renitenza al voto referendario?
i) Infine (dulcis in fundo) parliamo anche latino, una lingua che sembra morta da secoli, ma che ci serve e che viene utilizzata solo in particolari ambienti “ovattati” e solo quando ci fa più comodo, per esprimere più marcati e più puntuti concetti. Vorremmo però far notare, che il termine di Referendum deriva proprio dal latino, e significa “riferire” … ovvero, non significa andare al mare o rimanere a casa, evitando di andare a votare! E il suddetto termine di “riferire”, significa ben altra cosa, ed esprime un ben altro concetto, che quello di astenersi … Con questo intendiamo dire che, per rispondere in merito ai quesiti di un Referendum, colui che ha diritto al voto può farlo, solo con un *SI* oppure con un *NO* … se si ASTIENE DAL DARE UNA SUA CORRETTA OPINIONE, significa che NON GLI INTERESSA tale argomento, E NON GLIENE FREGA NULLA E QUINDI (silenzio assenso) NON DEVE INTERESSARGLI ASSOLUTAMENTE NULLA del risultato che può maturare da una tale consultazione … ASTENSIONE (a casa nostra) significa estraniarsi, dissociarsi, disinteressarsi, esimersi, tenersi distante, scansarsi, isolarsi, fregarsene, rinunciare a … ecc. ecc. MA non significa affatto e in nessun caso, ESPRIMERSI, DECIDERE, PARTECIPARE, VOLER CONTARE, INFLUENZARE, INCIDERE, DETERMINARE, INFLUIRE, CONDIZIONARE … ecc. ecc. Questo è il punto!…
Tuttavia, non possiamo non osservare che molti soggetti, incuranti della incoerenza concettuale e lessicale insita nel termine di “astensione” per quello che riguarda questo strumento costituzionale … hanno utilizzato il servizio pubblico per barare e per pubblicizzare una loro faziosa e illegale opinione, nel tentativo di far mancare il quorum (come da sedici anni accade) anche per i recentissimi referendum.
E a questo punto pensiamo che sia davvero ora di dire BASTA!
Basta con tutte queste mistificazioni!
Ora sono davvero troppi, questi giornalisti, opinionisti, politici o gruppi di interesse che costituiscono il cosiddetto Partito dell’Astensione Referendaria, negli anni uniti e trasversali a tutti i partiti, a secondo delle convenienze spicciole; soggetti sempre in malafede su tale argomento e perfettamente coscienti di essere in malafede, per i seguenti motivi:
1. I Padri Costituenti, introducendo a suo tempo la necessità del quorum, volevano garantire un principio. E tale principio, era quello che l’abrogazione (votando SI al tale o tal altro Referendum) oppure il mantenimento (votando NO) di un determinato testo di legge, fosse dimostrabile come giusto convincimento, per una buona percentuale del popolo italiano.
2. E’ storicamente oltre che concettualmente falso, ritenere che le posizioni previste dal legislatore sul Referendum possano essere tre: ovvero, due a favore del mantenimento del testo legislativo abrogabile (andare a votare NO e astenersi dal votare) e una soltanto a favore dell’abrogazione di una determinata legge. Se così fosse, i nostri legislatori avrebbero introdotto un concetto assurdo oltre che capzioso. Dando così per possibile, che restare a casa e astenendosi si possono conseguire migliori risultati, senza neppur esprimere una opinione!
3. Secondo noi, non è nemmeno plausibile che i Padri Legislatori, possano aver offerto ai successivi governi, la possibilità (come oggi sempre più spesso accade) di poter disgiungere il voto referendario da altre consultazioni e di collocarlo in periodi estivi o semi-estivi. Anzi, noi pensiamo che potendo vedere quello che sarebbe accaduto oggi, avrebbero deciso per il meglio e che le consultazioni referendarie si dovessero necessariamente tenere in periodi più freschi dell’anno (autunno inoltrato e inverno) ove l’affluenza al voto è sicuramente più alta, perché la gente non si sposta più di tanto, in tali periodi, dai luoghi di residenza; e non avrebbero di certo mai ritenuto giusto, chiamare la Cittadinanza alle urne, a primavera inoltrata o in periodi fortemente estivi, ovvero in periodi in cui la maggior parte delle persone subiscono il fascino delle belle giornate per andare a fare le migliori scampagnate e non certo per stare a casa o pensare alle urne!
4. E non avrebbero nemmeno accettato l’ipotesi, che diverse “camarille” o gruppi collegati alla Santa Sede, potessero pubblicizzare l’astensione strategica dalle urne Referendarie, per cercar di evitare di raggiungere il quorum; anzi come abbiamo già detto sopra, proprio per porre un argine a tali disonestissimi comportamenti, negli anni successivi, altri legislatori hanno giustamente previsto alcune norme, utili a punire tali comportamenti illeciti. (vedi: art. 96 – 97 – 98 della LEGGE REFERENDARIA del 1957 e l’art. 51 della legge 352/1970 …) ma tali norme di legge, devono essere rese operative, per frenare e per evitare che in futuro si possa realizzare che il Partito dell’Astensione possa continuare a realizzare questa “grande truffa”, ai danni della popolazione e a danno di quelle che dovevano essere, le oneste intenzioni del legislatore costituente, più in particolare.
Tutto ciò premesso, chiediamo di eliminare il quorum per le consultazioni referendarie, perché si possa veramente utilizzare il voto, come espressione di una precisa opinione e perché non vengano mai più considerate e valutate come degne di conteggio e di apprezzamento QUELLE MAI ESPRESSE grazie all’astensione dal voto! Se tale nostra richiesta verrà accolta, vedremo come per incanto, qualunque fosse la legge da abrogare, una più corretta idea, di quello che significa ANDARE A VOTARE per esprimere un concetto, e vedremmo le tante segreterie di partito (anche quella ecclesiastica) preoccuparsi, per sostenere più concretamente e più lealmente, tutte le tesi che sono diametralmente opposte rispetto a quelle del “SI”!
Vedremmo anche da queste parti di elettorato (spesso lobbistico) una migliore condotta civica, e li vedremmo sicuramente partecipare con più entusiasmo, alle consultazioni, per votare SI o per votare NO (in base a quelli che possono essere i più svariati interessi di bottega) ma mai e poi mai, li vedremmo affannarsi, per suggerire alla gente di astenersi.
Immediatamente vedremmo come per magia, che la colonnina di mercurio del quorum sarebbe abbondantemente superata, sempre e in ogni consultazione proposta, e vedremmo inoltre che la partecipazione dei votanti, sarà più attenta e quindi più seria e responsabile, come deve essere quella di un Paese civile e come un popolo veramente onesto esige!
Del resto, come facciamo ad ignorare che negli Stati Uniti, e nella piccola Svizzera (nazioni con democrazie più solide di quella italiana) esistono sia i referendum abrogativi che quelli propositivi, senza l’incongruenza del quorum che allontana gli elettori dalla partecipazione politica e civile, anziché avvicinarli ad essa?
La disaffezione dell’elettorato non è e non può certo essere motivo di vanto, per un Paese serio e moderno, e al contempo non può di certo essere questa la strada, per poter contrastare le tantissime lobby di potere più o meno occulto, le quali attraverso la classe politica riescono a far approvare norme vessatorie e liberticide!
Perciò, chiediamo di rivedere l’art. 75 della Costituzione e di eliminare il QUORUM, questa sarebbe una concreta e STRAORDINARIA RISPOSTA DI VERA DEMOCRAZIA, per il generoso popolo italiano che desidera partecipare in maniera concreta ad ogni possibile miglioramento sociale e al contempo sarebbe anche una concreta e STRAORDINARIA RISPOSTA contro tutti coloro che stanno meglio se il Paese sta peggio, contro tutti coloro che da sempre approfittano delle disonestà del sistema, e barando pur sapendo di barare si dimostrano apertamente ostili all’istituto referendario.
È urgente risolvere questa questione se si vuole che la partita dei Referendum non sia più truccata, se si desidera che da ora in avanti sia giocata onestamente e non più barando e truffando. Lo strumento del Referendum è un importante momento di democrazia diretta e partecipativa e deve essere sottratto a qualsiasi logica di potere
Altrimenti, scoraggiando continuamente la partecipazione al referendum, si implementa progressivamente quella disaffezione dei cittadini dalla vita civile e politica e questo fatto rappresenta un grave vulnus per la complessiva tenuta democratica del nostro Paese.
Dall’altro, il fine del mancato raggiungimento del quorum (nel tempo, coltivato da diverse forze politiche tanto di destra, che di centro o sinistra) che si mostra come un obiettivo perseguito con grande mobilitazione, militante e proterva, di tutti coloro che avrebbero invece votato NO, affinché proprio non si rechino a votare, mostra la natura inefficace e fuorviante della vigente normativa rispetto ai fini che si propone: venga abrogata una legge solo se la maggioranza più uno dei cittadini aventi diritto al voto partecipano alla consultazione.
Tanto è vero che, se solo fosse abolito il quorum gli stessi Demagoghi Anti-Democratici che fanno appelli al non-voto, all’astensione, all’andare al mare, etc., immancabilmente si sbraccerebbero per mobilitare lo stesso gregge di elettori da loro guidati, onde farli recare alle urne per votare NO.
06/15/11 11:42 PM | Comment Link
Otello ha scritto
2Chiedi (per cortesia) anche al Senatore Peterlini, se ne hai la possibilità, per vedere se fra i contenuti di questo mio esposto, vi sia qualche spunto buono e qualche altro da migliorare.
Un saluto da Otello
06/15/11 11:45 PM | Comment Link
Aigon ha scritto
3Sottoscrivo le vostre iniziative e soprattutto i referendum propositivi i quali devono essere vincolanti per il parlamento.
Da qualche anno scrivo su IDV di farsi promotore di una iniziativa similare per eliminare delle leggi e per farne delle altre, tese a responsabilizzare maggiormente chi amministra la cosa pubblica, facendo pagare di tasca propria le stragi causate dalle inondazioni.
Ma anche, di sottoporre alla macchina della verita’, tutti gli appartenenti alle Istituzioni, compreso i politici, ma soprattutto che all’interno della magistratura non vi siano confratelli.
Grazie per le iniziative
11/26/11 4:05 PM | Comment Link