2,693 views
  • la legge per la Democrazia Diretta presentata nella Regione Piemonte dai consiglieri Movimento 5 Stelle

    23 Aprile 2011

    Tags: , , , ,
    Postato in: democrazia diretta, quorum, revoca degli eletti

    di Paolo Michelotto

    Davide Bono e Fabrizio Biolè, entrambi consiglieri della Regione Piemonte con il Movimento 5 Stelle, hanno presentato ancora in gennaio una ottima proposta di legge per modificare lo statuto della Regione Piemonte, dotandola di strumenti di democrazia diretta efficaci e funzionanti. E novità in Italia, per la prima volta viene fatta una proposta per la revoca degli eletti.

    Bono-Biole

    Viene richiesta l’introduzione del:

    - referendum abrogativo senza quorum con l’1% delle firme

    - referendum deliberativo senza quorum (possibilità di votare una proposta di legge)

    - referendum confermativo senza quorum (delle leggi fatte dal Consiglio Provinciale, prima che entrino in vigore)

    - referendum di richiamo dell’eletto (revoca). A mia conoscenza è la prima volta in Italia che questo strumento proposto come legge a qualsiasi livello di potere.

    Qui si trova la proposta di legge presentata il 7 gennaio 2011.

    http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPOVISUAL=XML&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90112

    Qui la relazione accompagnatoria:

    http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?TIPOVISUAL=XML&LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=RELAZIONI_A&PDL=0112&DATAPDL=07012011

    Il 20 maggio 2011, verrà presentata ai consiglieri della commissione competente. Probabilmente ci sarò anch’io e spero altri conoscitori degli strumenti di democrazia diretta.

    Riporto qui gli articoli della proposta di legge per comodità di lettura e a seguire la relazione accompagnatoria.

    Questa è la prima volta che in una regione a statuto ordinario italiano vengono proposti strumenti tanto avanzati di democrazia diretta. Grande merito a questi due consiglieri che avevano promesso di portare questi strumenti in campagna elettorale (testimone diretto anch’io, a un’incontro una settimana prima del voto) e una volta eletti hanno mantenuto la promessa. Onore a Davide Bono e Fabrizio Biolè. In precedenza si era tentato un percorso avanzato nella Regione a Statuto Speciale  Valle D’Aosta e nella Provincia Autonoma di Bolzano (in tutto equivalente alle regioni italiane).

    Art. 1
    (Inserimento dell’art. 72 bis alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 1, (Statuto della Regione Piemonte))

    1.

    Dopo l’ articolo 72 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1, (Statuto della Regione Piemonte) è aggiunto il seguente:

    Art. 72 bis (Comitato per la partecipazione)
    1. La Regione istituisce il Comitato per la Partecipazione che opera al fine di promuovere la divulgazione degli istituti di partecipazione presso i cittadini nonché la presentazione di iniziative e quesiti referendari.
    2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:
    a) 3 elettori piemontesi, estratti tra coloro che sono stati promotori di istituti di partecipazione in Regione Piemonte;
    b) 3 docenti di diritto amministrativo esperti della materia;
    c) 3 consiglieri regionali nominati sulla base del principio per cui tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati;
    3. La legge regionale detta le norme per la costituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

    Art. 2
    (Sostituzione del comma 1 dell’articolo 78 l.r. 1/2005)

    1.

    Il comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

    ” 1. Il referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiede almeno l’1 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali; oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un ventesimo dei votanti alle ultime elezioni regionali.”

    .

    Art. 3
    (Sostituzione del comma 3 dell’articolo 78 l.r. 1/2005)

    1.

    Il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

    ” 3. La proposta soggetta a referendum è approvata se, su di esso, è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”

    .

    Art. 4
    (Modifiche ai commi 1 e 2 dell’ articolo 79 della l.r. 1/2005)

    1.
    comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 1/2005 sono soppresse le seguenti parole: “la legge elettorale regionale”.

    2.
    Il comma 2 è soppresso.

    Art. 5
    (Inserimento dell’articolo 83 bis alla l.r. 1/2005)

    1.

    Dopo l’ articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

    Art. 83 bis (Referendum deliberativo)
    1. Dieci consigli comunali, purchè rappresentino almeno un decimo dei votanti alle ultime elezioni regionali; tre consigli provinciali oppure il 2 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali, con le modalità e i limiti previsti dal presente articolo, possono presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare su specifiche questioni di interesse regionale.
    2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
    3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Art. 6
    (Inserimento dell’articolo 83 ter alla l.r. 1/2005)

    1.

    Dopo l’ articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

    Art. 83 ter (Limiti del referendum deliberativo)
    1. Non è ammesso referendum deliberativo su questioni riguardanti tributi, bilancio e sue variazioni, i rapporti della Regione con gli Stati esteri e le questioni già sottoposte a referendum propositivo nel corso della stessa legislatura.
    2. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all’articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.
    3. Le modalità di indizione e svolgimento del procedimento referendario sono determinate tramite legge regionale.

    Art. 7
    (Inserimento dell’articolo 83 quater alla l.r. 1/2005)

    1.

    Dopo l’ articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

    Art. 83 quater ( Referendum confermativo)
    1. Le leggi regionali sono sottoposte a referendum confermativo quando entro 100 giorni dalla loro pubblicazione notiziale ne facciano domanda almeno l’1 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali oppure tre consigli provinciali o dieci Consigli comunali purchè rappresentino almeno un ventesimo dei votanti alle ultime elezioni regionali.
    2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
    3. La legge sottoposta a referendum non è promulgata finchè non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
    4. Le modalità di indizione e svolgimento del procedimento referendario nonché i limiti dello stesso sono determinate tramite legge regionale.

    Art. 8
    (Inserimento dell’articolo 83 quinquies alla l.r. 1/2005)

    1.

    Dopo l’ articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

    Art. 83 quinquies (Referendum di richiamo dell’eletto)
    1. Venti consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto dei votanti alle ultime elezioni regionali; 3 consigli provinciali o il 5 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali possono chiedere tramite referendum la rimozione di un consigliere regionale o del Presidente della Regione.
    2. I referendum di richiamo dell’eletto sono accolti sulla base del principio di una condotta particolarmente pregiudizievole agli interessi della Comunità Regionale.
    3. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all’articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
    4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
    5. Il decadimento è approvato se alla votazione del referendum è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Qui la relazione accompagnatoria:

    In Italia la partecipazione dei cittadini alla politica deve essere oggetto di un’attenta analisi per operare una revisione del sistema politico partendo dai suoi principi fondatori.

    Paradossalmente la partecipazione al voto in Italia è in calo, ma permane molto alta, tra le più alte di tutti i paesi del Primo Mondo, sfiorando o superando spesso l’80% alle politiche, ed il 70% alle amministrative.

    Ma se ben vediamo, la partecipazione alla vita politica di un cittadino non è correlabile al mero dato dell’affluenza alle urne. Anzi, al contrario, in Svizzera, considerata unanimemente la patria della democrazia diretta, l’affluenza alle urne, soprattutto alle elezioni federali è sotto il 50%, perché vi è un alto controllo e partecipazione dei cittadini all’attività legislativa cantonale e federale. In Svizzera, in diversi Lander tedeschi e stati USA vi sono infatti diversi istituti di partecipazione come i referendum abrogativi, confermativi e deliberativi con cui i cittadini possono eliminare, confermare o proporre leggi controllando e scavalcando le assemblee elettive stesse, senza quorum di validità del voto.

    In Italia la nostra Costituzione tra i principi fondamentali, all’art. 3 dice: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Si affronta quindi il problema da un punto di vista di principio fondamentale ma sono nell’ottica del diritto dei lavoratori e non prima ancora di tutti i cittadini.

    Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita legislativa del paese, all’art. 71 viene prevista l’iniziativa di legge popolare, per cui servono 50.000 firme; all’art. 75 il referendum abrogativo, parziale o totale, per cui servono 500.000 firme e un quorum del 50%; all’art. 132 il referendum consultivo, attraverso il quale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; all’art 138 la revisione costituzionale e le leggi costituzionali con referendum approvativi quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, senza quorum.

    Non vi è traccia, purtroppo, nè di referendum deliberativo né confermativo.

    Così le armi nelle mani dei cittadini sono spuntate: le iniziative popolari restano spesso mesi se non anni alla Commissione Affari Istituzionali in attesa di una calendarizzazione (come la proposta “Per un Parlamento Pulito” firmata nel 2007 da 350.000 elettori e tuttora in attesa del passaggio in Aula) e i referendum abrogativi spesso non raggiungono il quorum vanificando tutta la partecipazione pregressa. Sono stati 53 i referendum abrogativi a livello nazionale e dalla stagione vincente del 1987 (i referendum del “no” al nucleare) ben 15 volte non si è raggiunto il quorum. 1

    Così la “sovranità del popolo”, come riportato correttamente anche nell’art. 1 nostra Carta Costituente, finisce per limitarsi a una mera partecipazione passiva una volta ogni 5 anni con una delega pressoché totale senza strumenti per controllare i propri eletti e il loro operato durante il mandato.

    Tutti gli Statuti Comunali, Provinciali e Regionali si muovono sulla falsa riga della Costituzione, usandola come limite per non introdurre un quid di partecipazione maggiore. Limite che è stato cancellato dalla L. Cost. 3/2001 che all’art. 1 dice che: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti”. Il dibattito quindi a livello di comitati e gruppi di cittadini attenti al territorio e ai diritti dei cittadini si sta diffondendo, a partire dal Trentino-Alto Adige, aree di matrice tedesca, in tutta Italia: in particolare si chiede l’eliminazione del quorum e l’introduzione del referendum deliberativo.

    Il quorum esiste in Europa, oltre che in Italia, solo in Slovenia, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia e Serbia (ma qui c’è il quorum anche per le elezioni presidenziali). Ad esempio i nostri diretti concorrenti economici come Spagna, Francia, Svizzera, alcuni lander tedeschi, Inghilterra e 26 stati USA non hanno il quorum. In Italia il quorum è quasi dappertutto al 50%, esclusi “i comuni, le province e le regioni “illuminate” come Ferrara, Bressanone, Bolzano dove si arriva al 40%, in Toscana a livello regionale si arriva al 50% dei votanti delle ultime elezioni regionali (ossia attualmente al 35% degli aventi diritto). Poi ci sono quei 7 comuni davvero all’avanguardia del Trentino Alto Adige che hanno strumenti di democrazia diretta nella mani dei cittadini, molto forti. Il primo comune a togliere il quorum è stato Voeran – Verano (BZ) nel 2005. A seguire Wengen – La Valle (BZ) e St.Ulrich – Ortisei (BZ) e Voels – Fiè (BZ) nel 2006. Poi Kurtatsch – Cortaccia (BZ) che nel 2009 ha abbassato il quorum al 15%. Villa Lagarina (TN) nel 2009 ha eliminato il quorum e infine San Candido – Innichen (BZ) nel 2010 ha abbassato il quorum al 15% 2 “.

    Il quorum va assolutamente eliminato per molteplici motivi:

    - il quorum diminuisce l’affluenza al voto;

    - il quorum permette il boicottaggio del voto, in quanto chi non vuole che vincano i sì, semplicemente non fa campagna elettorale (memorabili gli inviti “ad andare al mare” le domeniche dei referendum). Es in Germania lo stesso referendum in un Comune con quorum ebbe un’affluenza del 24%, in un Comune limitrofo senza quorum il 57%;

    - i cittadini non lo vogliono;

    - il quorum distorce la parità del voto, in quanto un non voto vale come un voto;

    - il quorum elimina la segretezza del voto, in quanto chi va a votare generalmente vota sì.

    Il paradosso è che alle elezioni politiche nazionali ed amministrative il quorum non esiste: anche se non si raggiunge il 50% (es elezioni regionali in Abruzzo o molti secondi turni comunali), le consultazioni elettorali vengono considerate valide. Se il quorum è a zero, chi è contro i referendum (di solito i partiti) è obbligato a fare campagna elettorale e spiegare le proprie posizioni o comunque a schierarsi.

    Per i referendum esiste anche la barriera della raccolta firme, la quale, già complicata dalla ricerca degli autenticatori sec. l. 130/1998 (mentre all’estero sono spesso gli stessi membri del comitato promotore referendario ad autenticare le firme, raccolte anche via posta e via web) non deve essere troppo elevata numericamente. Si è visto nelle esperienze mondiali che l’1% di elettori è un numero già più che sufficiente. Gli elettori piemontesi sono circa 3,8 milioni, ma l’affluenza nel 2010 è stata del 63% con circa 2,2 milioni di elettori: è su questo dato che si deve parametrare il numero di sottoscrittori per ogni referendum.

    Infine, si sta iniziando anche a discutere di opportunità di modifiche del “libero mandato”, cioè senza vincoli. In alcuni stati USA, tedeschi e svizzeri si ha l’istituto del recall ovverosia la possibilità per gli elettori di rimuovere un eletto prima della scadenza del mandato, perché ne disapprovano le scelte politiche o per sanzionarne un comportamento inopportuno. Tutti sicuramente ricordano l’episodio del novembre 2002, quando il rieletto governatore Democratico della California, Gray Davis, venne colpito, da parte di un gruppo d’interesse Repubblicano, da una petition for recall che gli contestava la responsabilità dell’ingente debito pubblico accumulato dallo Stato. Darrell Issa, deputato Repubblicano al Congresso, decise di sostenere a livello finanziario e organizzativo l’iniziativa contro Davis. L’imponente macchina organizzativa messa in campo fece in modo che venisse raggiunta la quota di firme necessarie per l’avvio del procedimento contro Davis. La pronuncia popolare sul conto del governatore si tenne nell’autunno del 2003. I californiani si recarono alle urne per esprimersi sia sull’opportunità di destituire Davis, sia sulla personalità che avrebbe dovuto eventualmente sostituirlo. A favore del recall votò poco più del 55% degli elettori, mentre il Repubblicano Arnold Schwarzenegger fu colui che venne scelto come nuovo governatore dalla maggioranza relativa dei californiani 3.

    Il dibattito sull’utilizzo del “recall” si sta estenendo a tutto il mondo latino-americano (previsto in Venezuela e Bolivia) e nel mondo anglosassone, con alcune proposte da parte dei conservatori inglesi, in relazione ad un serio “wrongdoing” dell’eletto cioè a una condotta pregiudizievole alla crescita del benessere della comunità che l’eletto rappresenta. Il primo a introdurne il concetto fu il deputato Carswell nel 2009 chiarendo come motivazione anche il potere deterrente dello strumento 4. Ovviamente tale referendum va normato di modo che non diventi un’arma politica in mano alle opposizioni ma uno strumento di democratico controllo da parte dei cittadini.

    Illustrazione dell’articolato della proposta di legge

    Art. 1.

    Si introduce un comitato per la partecipazione costituito da 9 membri, di cui 3 cittadini promotori di istituti di partecipazione in Regione Piemonte, 3 esperti di diritto amministrativo e 3 consiglieri regionali in carica. L’entità del ruolo e il funzionamento di detto comitato è demandato ad apposita legge regionale e relativo regolamento nei limiti della promozione e della divulgazione del ricorso e dell’utilizzo degli istituti di partecipazione.

    Art. 2 e 3.

    Modifiche al referendum abrogativo. Si riducono le firme necessarie da 60.000 all’1% dei votanti alle ultime elezioni regionali, legando in maniera importante la partecipazione al voto alla partecipazione ai referendum. In Piemonte sono circa 3,8 milioni gli aventi diritti al voto, ciò vorrebbe dire con un’affluenza del 100% 38 mila firme per richiedere un referendum, mentre con l’affluenza delle elezioni del 2010, circa 2,204 milioni, 22.400 firme per richiedere un referendum abrogativo. Nello stesso modo si parametra la richiesta di referendum da parte di 20 consigli comunali all’effettiva rappresentanza di almeno un ventesimo dei votanti alle ultime elezioni regionali (nella fattispecie attuale circa 112.000 elettori). Si elimina il quorum del 50%.

    Art. 4.

    Si elimina l’impossibilità di abrogare con referendum la legge elettorale regionale. Si eliminano i limiti di ammissibilità temporali del referendum ad un anno prima e 6 mesi dopo l’elezione del consiglio regionale considerando la validità politica del referendum a prescindere dalla composizione dell’Assemblea e dando precedenza alle istanze partecipative dei cittadini.

    Art. 5 – 6.

    Si introduce il referendum deliberativo, cioè la proposizione di leggi di iniziativa popolare approvabili tramite referendum. Si richiede la sottoscrizione di almeno il 2% dei votanti alle ultime elezioni regionali, nella fattispecie della IX legislatura sarebbero 44.080 firme con un massimo di 76 mila firme qualora l’affluenza fosse del 100%. Assente il quorum. Non si può proporre in materia di tributi, bilancio e sue variazioni, i rapporti della Regione con gli Stati esteri e le questioni già sottoposte a referendum propositivo nel corso della stessa legislatura. L’ammissibilità e ricevibilità sono valutati dalla Commissione di Garanzia.

    Art. 7.

    Si introduce il referendum confermativo, cioè la possibilità di sottoporre a referendum le leggi regionali entro 100 giorni dalla loro pubblicazione notiziale, quando ne facciano richiesta almeno l’1% dei votanti alle ultime elezioni regionali. La legge non è promulgata finchè non ne hanno dato parere positivo la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Art. 8.

    Si introduce il referendum del richiamo dell’eletto, qualora ne facciano richiesta almeno il 5% dei votanti alle ultime elezioni regionali (nella fattispecie della IX legislatura, circa 110.000 elettori). I referendum sono accolti sulla base del principio del “wrongoding” cioè di una condotta pregiudizievole agli interessi della comunità piemontese. L’ammissibilità viene decisa dalla Commissione di Garanzia.

    Note:

    1. http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=22.0.950145713&chId=30.

    2. dal blog di Paolo Michelotto, autore di “Democrazia dei cittadini”.

    3. Editoriale di F.Lucchini http://www.criticasociale.net/index.php?&function=editoriale_page&id=0000307.

    4. P. Ronchi, Il Recall nella patria del libero mandato parlamentare.

  • Commenti recenti

    Scrivi un commento

    Email (non verrà pubblicata) (obbligatorio)